Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 13-09-2011, n. 535 Servizi pubblici

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) – La società appellante ha condotto il servizio di gestione dei rifiuti e assimilati, per il territorio del Comune di Siracusa, con contratto riguardante l’arco temporale compreso tra il 1 settembre 2000 e il 31 agosto 2001, termine poi prorogato al 31 ottobre 2002.

Andata deserta la gara indetta per il successivo affidamento del servizio, il Comune avanzava alla predetta società una proposta di trattativa privata per la prosecuzione del servizio con un corrispettivo pari a quello già previsto nel precedente contratto (periodo settembre 2000/agosto 2001), incrementato di una percentuale pari allo 0,67% della variazione dei prezzi al consumo rilevata dall’Istat con riguardo al mese di settembre 2001.

La proposta non era accettata in quanto ritenuta non rimunerativa.

Il Sindaco del Comune adottava allora due ordinanze contingibili e urgenti, adottate ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 22/1997, al fine di garantire la gestione del suddetto servizio pubblico, affidandolo alla stessa società dietro un corrispettivo che prevedeva l’applicazione della percentuale di aumento già offerta in sede di trattativa privata.

Avverso le summenzionate ordinanze la società proponeva due ricorsi innanzi al T.A.R. Sicilia, sezione di Catania, con i quali denunciava, in particolare, il fatto che le ordinanze stesse finivano col sostituire il mancato accordo negoziale in ordine all’entità del corrispettivo da corrispondere e introducevano d’ufficio un prezzo non remunerativo, perché ragguagliato agli aumenti Istat registrati nell’agosto 2001 (data di scadenza del contratto) e non alla data di settembre 2000 (data di stipulazione).

2) – Con sentenza n. 3107 del 19 luglio 2010, il giudice adito respingeva i ricorsi.

A suo avviso, non verrebbe in rilievo nella controversia l’applicazione (corretta o errata) del meccanismo di revisione periodica dei prezzi contrattuali di un appalto pubblico, per il semplice fatto che qui non esiste più la fattispecie contrattuale che si vorrebbe aggiornare dal punto di visto del corrispettivo economico.

In quest’ottica, il comportamento del Comune sarebbe corretto, perché postula implicitamente che le prestazioni rese nel corso del rapporto negoziale (fino alla sua conclusione) risultavano, con quel corrispettivo, adeguatamente remunerate. Coerentemente, prosegue detto giudice, l’Amministrazione ha preso atto delle variazioni dei costi intervenute solo al momento dello scioglimento del rapporto contrattuale, così come avrebbe fatto probabilmente nel caso in cui avesse dovuto effettuare un nuovo bando per il periodo successivo.

3) – La società appellante sostiene che la sentenza è errata.

A sostegno di tale assunto, la società ha richiamato quei precedenti giurisprudenziali con i quali si è sostenuto che "la determinazione di imposizione della prosecuzione del servizio, alle medesime condizioni contrattuali, si risolve in un’ingiustificata imposizione al privato del prezzo del servizio, in contrasto con l’esigenza del giusto compenso e col principio che, in sede di adozione di ordinanze contingibili ed urgenti, il perseguimento dell’interesse di rilievo pubblico va bilanciato con l’esigenza di arrecare il minor sacrifico possibile ai privati destinatari". Ha soggiunto che, allorché si tratta di valutare l’equità o meno del compenso autoritativamente determinato, non può, comunque, prescindersi dalla disciplina introdotta nell’art. 6 della legge n. 537/1993, diretta a bilanciare la rimuneratività del compenso in rapporti contrattuali di durata pluriennale. Né sarebbe condivisibile il riferimento, ai fini del computo delle variazioni dei costi, alla data di scadenza del rapporto contrattuale, anziché al suo inizio, perché in tal modo non si terrebbe conto, ingiustificatamente, delle variazioni verificatesi nell’anno di operatività del contratto.

La società appellante ha concluso, chiedendo l’annullamento degli atti impugnati e, in via istruttoria, l’ammissione di una consulenza tecnica ai fini della determinazione di un "giusto prezzo".

4) – Resiste all’appello il Comune di Siracusa, il quale, nel riportarsi alle eccezioni e deduzioni svolte dinanzi al T.A.R., ha dichiarato di opporsi alla richiesta della consulenza tecnica di ufficio, essendo la determinazione del prezzo da esso operato conforme alla disciplina legale.

5) – L’appello è fondato.

Ad avviso del Collegio, ha ragione l’appellante nel lamentare che l’Amministrazione ha fissato un canone non remunerativo, in violazione del principio che impone il minor sacrificio possibile dell’interesse del privato, senza neppure procedere all’integrale applicazione della revisione Istat dell’originario corrispettivo contrattuale. E, infatti, il Comune ha computato la revisione soltanto a partire dal settembre 2001, data di cessazione del contratto, e non da settembre 2000, in cui lo stesso aveva avuto inizio e da cui avrebbe dovuto essere calcolata la revisione in applicazione del regime normativo sull’automatica inserzione della clausola revisionale ove il rapporto fosse proseguito per intesa negoziale.

Come rettamente evidenziato nell’atto di appello, in ipotesi similari a quella in esame, la giurisprudenza è pacifica nel riconoscere a titolo di equo compenso del gestore cui la prosecuzione del servizio sia stata imposta con ordinanza contingibile e urgente, quantomeno una revisione del canone secondo gli indici Istat del canone già in precedenza concordato in via negoziale, da calcolarsi dalla data di stipula dell’originario contratto (cfr., di recente, C.d.S., sez. V, 8 settembre 2010, n. 6486).

Ne consegue che le ordinanze comunali impugnate, stante la loro illegittimità, devono essere annullate.

Quanto al corrispettivo e alle somme accessorie dovute dal Comune all’impresa appellante, il Collegio, analogamente a quanto disposto nella citata sentenza n. 113 del 2010, ritiene di fare applicazione dell’art. 35, comma 2, del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 80, e demandare al Comune stesso, unitamente alla previa verificazione tecnico-contabile di tutti gli elementi nei quali si articola la richiesta risarcitoria, di effettuare in favore dell’appellante – nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione o notificazione della presente decisione – un’offerta a saldo della pretesa stessa, determinata nel suo ammontare sulla base delle risultanze tecnico-contabili della verificazione e che tenga conto, anche per la rilevanza temporale sul computo di IVA e accessori, degli acconti versati, che devono essere detratti, e applicando, oltre agli oneri fiscali relativi alla citata imposta sul valore aggiunto, anche gli interessi legali dalla costituzione in mora, individuata nella data di notificazione dei ricorsi di primo grado e della rivalutazione monetaria (computata secondo il criterio indicato dalla Corte suprema di Cassazione nella decisione n. 19499 del 16 luglio 2008), consistente nell’eventuale differenza, a decorrere dalla data d’insorgenza della mora, tra il tasso del rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e il saggio degli interessi legali determinato per ogni anno ai sensi del 1° comma dell’art. 1284 c.c.

6) – In conclusione, per le suesposte considerazioni, previo assorbimento di ogni altra censura o eccezione in quanto non rilevanti ai fini della decisione, l’appello deve essere accolto.

Le spese e gli altri oneri del doppio grado di giudizio, sono posti a carico del Comune di Siracusa e sono liquidati a favore della società appellante nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, accoglie l’appello indicato in epigrafe e per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, annulla gli atti impugnati e ordina al Comune di Siracusa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 35, comma 2, del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 80, di provvedere, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza, a effettuare all’appellante l’offerta di una somma determinata secondo i criteri di cui in motivazione, previo esperimento dell’accertamento tecnico-contabile ivi specificato, a saldo e tacitazione del risarcimento per il quale è causa.

Condanna il suddetto Comune al pagamento a favore dell’appellante delle spese, competenze e onorari dei due gradi di giudizio che liquida complessivamente in Euro 4.000 (quattromila).

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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