T.A.R. Lazio Roma Sez. II bis, Sent., 13-09-2011, n. 7197 Condono

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il ricorrente espone di aver ereditato dei terreni sui quali il de cuius nel 1967 aveva edificato degli immobili a ridosso del Grande raccordo anulare, loc. Giardinetti, come accertato dall’Anas.

Gli immobili sono stati oggetto di domanda di condono ai sensi della legge n. 47 del 1985 e per la presenza dell’Autostrada del GRA è stato chiesto il N.O. ex art. 32 della medesima legge.

In data 11.5.2005, l’Anas ha espresso parere negativo alla sanatoria edilizia sul presupposto che l’immobile sia stato realizzato in violazione delle distanze previste dal DM 1.4.1968.

Sulla base di ciò il Comune di Roma con la D.D. n. 412 del 5.5.2006 ha rigettato la domanda di condono del manufatto.

Il ricorrente lamenta la illegittimità del provvedimento che impugna innanzi a questo Tribunale denunciando i seguenti motivi:

1)Violazione di legge per falsa applicazione dell’art.32 della Legge n. 47 del 1985: l’immobile in questione ricadrebbe in una zona urbanistica densamente edificata e abitata, inserita nell’ambito del PRG nel Programma Integrato n. 7, propedeutico al piano di recupero urbanistico, per il quale l’Anas non sarebbe competente a rilasciare il N.O. necessario per gli immobili situati fuori dal perimetro abitato, incompetenza tra l’altro evidenziata dallo stesso Comune con ordine di servizio n. 554 del 2.9.2003;

2) Violazione di legge. Violazione e falsa applicazione del DM 1.4.1968, dell’art.19 della Legge n. 765 del 1967 e della Legge n. 1150 del 1942. Violazione dell’art. 32 della Legge n. 47 del 1985, il presupposto della violazione delle distanze ai sensi del DM rubricato sarebbe illegittimo in quanto la distanza non potrebbe essere riferita a quella delle autostrade, posto che l’immobile sarebbe preesistente all’autostrada e il vincolo risulterebbe costituito dopo l’esecuzione dei manufatti;

3) Eccesso di potere e/o violazione di legge per disparità di trattamento, attesa la situazione urbanistica della zona, il provvedimento di reiezione impugnato sarebbe illogico e in contraddizione con gli altri provvedimenti in sanatoria già concessi ad altri immobili situati nella zona;

4) Usucapione del diritto a mantenere l’opera sul posto ex artt. 1158 e 1061 cod. civ, sugli immobili esistenti dal 1967 l’Amministrazione non avrebbe avanzato contestazioni e il ricorrente avrebbe svolto continuativamente l’attività commerciale nel corso degli anni;

5) Eccesso di potere e/o violazione di legge per manifesta ingiustizia e/o inopportunità del diniego alla sanatoria, il provvedimento sarebbe inopportuno perché comporterebbe la demolizione unitamente a decine di altri immobili vicini posti alla medesima distanza dal ciglio della strada.

Si è costituito in giudizio il Comune di Roma per resistere al ricorso, depositando documentazione a difesa.

Con ordinanza n. 5156/2007, pronunciata nella camera di consiglio dell’8 novembre 2007, la domanda di sospensione del provvedimento impugnato è stata respinta.

In prossimità dell’odierna udienza pubblica il Comune di Roma ha depositato memoria conclusionale ed ha articolato ulteriori argomentazioni concludendo per la reiezione del gravame.

All’udienza pubblica del 19 maggio 2011, la causa è stata introitata per la decisione.

2. Nel merito, il ricorso è infondato per le ragioni di seguito riportate.

2.1. Il Collegio, richiamando quanto già disposto con sentenza n. 7271 del 2010 riguardo l’analogo ricorso RG 6810/2005 proposto dal medesimo ricorrente, con riferimento ai primi due motivi di ricorso rileva che il terreno su cui insistono gli abusi è gravato da vincolo di rispetto della viabilità principale dell’Autostrada Grande Raccordo Anulare e risulta altresì la preesistenza del vincolo di inedificabilità alla costruzione abusiva; pertanto, a norma dell’art. 32 della legge n.47/85, detta opera abusiva risulta insuscettibile di sanatoria con la conseguenza che non può sorgere alcuna pretesa giuridicamente tutelata, alla stregua del principio generale di legalità e dei principi di imparzialità e buon andamento dell’attività amministrativa, dalla preesistenza di una situazione antigiuridica di abuso edilizio rispetto alla più generale pianificazione territoriale adottata, in conformità alla vigente legislazione, per il perseguimento dell’interesse pubblico generale della Comunità insediata su quel territorio (cfr. Tar Lazio, Roma, sez. II bis, 16 aprile 2010, n. 7271).

Inoltre, va osservato che la legge 21 maggio 1955, n.463, che ha approvato il Piano Autostradale Nazionale, ha previsto per le quattro autostrade insistenti sul territorio della città di Roma la coincidenza dei rispettivi tracciati dell’inizio e del termine con il G.R.A., per evitare al traffico autostradale l’attraversamento del centro cittadino. In forza di tale legge è stato realizzato il tracciato a singola carreggiata del G.R.A. e successivamente la legge 24 luglio 1961, n. 729, all’art.13, ha autorizzato e finanziato la realizzazione dei raccordi autostradali, tra cui il GRA da trasformare in autostrada, prevedendo la distanza minima di venticinque metri, senza alcuna distinzione tra costruzioni nell’ambito dei centri abitati, ovvero all’esterno dei medesimi. I raccordi aventi caratteristiche di autostrade sono stati riconosciuti come tali con decreto del Ministro per i lavori pubblici e, nel 1962, è stato eseguito il primo raddoppio di carreggiata nel tratto interessato. Inoltre, l’art. 41 "septies" L. n. 1150 del 1942, aggiunto dall’art. 19 L. n. 765 del 1967, ha stabilito per tutte le altre strade, il rispetto di una distanza fuori dei centri abitati pari alla metà della sede stradale.

Deve, quindi, ritenersi che riguardo gli immobili in questione e la loro collocazione l’Anas sia l’Ente competente a rilasciare il parere necessario ai fini della sanatoria e risulta, pertanto, esclusa per il ricorrente la possibilità di sanatoria ai sensi dell’art.32, comma 4, lettera c), della citata legge n. 47 del 1985, per "le opere insistenti su aree vincolate dopo la loro esecuzione….. sempre che le opere stesse non costituiscano minaccia alla sicurezza del traffico", perché, nella fattispecie in esame, il vincolo sull’area era stato imposto prima della costruzione del manufatto, oltre a costituire un evidente pericolo per la sicurezza del traffico secondo gli standard adottati con circolari della stessa Anas S.p.A..

Parimenti non risulta condivisibile la censura di cui al secondo motivo riguardo la erronea applicazione da parte del Comune del DM 1° aprile 1968 richiamato nel provvedimento impugnato, che definisce le distanze minime fuori dal perimetro dei centri abitati, attesa l’asserita collocazione dell’immobile in questione all’interno del centro abitato, secondo il PRG di Roma. Al riguardo, deve osservarsi che appare non sufficiente la presenza di un certo numero di edifici ai fini della configurabilità di un centro abitato, posto che risulta anche necessario a questi fini la presenza di una infrastruttura urbana, non presente invece nell’area in questione all’epoca caratterizzata da manufatti abusivi privi della caratteristica della contiguità, risultando irrilevante la più recente classificazione come centro abitato dovuta all’evoluzione dell’area negli anni successivi.

2.2. Con il terzo motivo di ricorso (eccesso di potere e/o violazione di legge per disparità di trattamento) il ricorrente contesta la circostanza che nella località ove è ubicato l’immobile esistono numerosi fabbricati, su ambo i lati della carreggiata del GRA, posti tutti alla medesima distanza dal ciglio della strada e allineati con quello del ricorrente, e che il Comune di Roma ha già rilasciato, sugli stessi presupposti oggettivi, diverse concessioni edilizie in sanatoria autorizzando ampliamenti e modifiche di destinazione d’uso. In base a tali considerazioni il provvedimento impugnato risulterebbe illogico e si porrebbe in evidente contraddizione con gli altri provvedimenti di sanatoria già concessi, in aperta violazione del principio costituzionale di eguaglianza e di ragionevolezza ( art. 97 Cost.).

Anche in questo caso, a giudizio del Collegio non può trovare alcuna deroga il generale principio, confermato dalla giurisprudenza, secondo cui la permanenza in una situazione di antigiuridicità (illegittimità e/o illegalità), quale la realizzazione, detenzione ed utilizzazione economica di un manufatto edilizio abusivo, non può in alcun caso legittimare alcuna pretesa circa la ponderazione del conseguente intervento pubblico repressivo (per definizione doveroso e privo di profili di discrezionalità) a prassi ad usi diversi, più tolleranti o accomodanti (per lo più, come in questo caso, asseriti ma non provati), che potrebbero casomai, ove accertati, originare ben diverse conseguenze, anche di ordine patrimoniale e penale, a carico degli autori e dei beneficiari, ma nessun vantaggio per l’autore dello specifico abuso sanzionato, diverso dall’interesse generale al rispetto delle regole, azionabile in giudizio solo in presenza di un interesse attuale e differenziato, ad esempio, ove rilevante ai fini di impedire immissioni moleste o altre disutilità provenienti dai manufatti indebitamente condonati, ovvero di garantire una piena esplicazione del principio di concorrenza con gli operatori economici che di tali manufatti si avvalgono(cfr.da ultimo, Tar Lazio, Roma, sez. II, bis, n.7271 del 2010 cit.).

2.3. In ordine al quarto motivo di ricorso (pretesa usucapione del diritto a mantenere sul posto l’opera pacificamente insediata fin dal lontano 1967), il Collegio, in disparte il dubbio che una tale pretesa rientri nell’ambito di giurisdizione di questo Giudice, ne osserva comunque la radicale infondatezza secondo il costante orientamento della Corte di Cassazione, considerata l’impossibilità giuridica di usucapire aree del demanio statale e diritti reali immobiliari in opposizione alle servitù demaniali, non potendo l’ordinamento accordare tutela ad una situazione che, attraverso l’inerzia, determini l’aggiramento dell’ interesse pubblico cui sono dirette le disposizioni violate.

2.4. Infine non può essere accolto il quinto motivo di ricorso, concernente un preteso eccesso di potere e/o violazione di legge per manifesta ingiustizia e/o inopportunità, motivato dai gravi e persistenti danni economici che si verrebbero a cagionare al ricorrente per l’impedimento dello svolgimento di un’attività commerciale consolidata dal 1967 e l’eventuale commercialità del bene e riduzione del valore.

Al riguardo, il Collegio deve ribadire come sussista una radicale discontinuità e diversità fra i parametri di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità dell’attività amministrativa, che trovano il proprio fondamento nei principi di imparzialità e buon andamento di cui all’art. 97 Cost. e la richiesta valutazione di "opportunità", richiesta dal ricorrente, riferita alla pretesa tutela dei vantaggi economici derivanti, all’autore o utilizzatore dell’abuso, proprio dalla situazione antigiuridica, che per ciò solo non potrebbe essere sanzionata.

Deve, infatti, rilevarsi che una tale "valutazione di opportunità" risulterebbe in contrasto con i principi costituzionali di buon andamento e imparzialità dell’attività amministrativa che impongono di ponderare i diversi interessi pubblici e privati, ma non consentono di arrestare l’attività amministrativa, posta a tutela dell’interesse pubblico generale, cioè dell’interesse di tutti i consociati, solo per dare continuità ad un singolo interesse economico particolare scaturente da un’attività antigiuridica.

In definitiva, il ricorso deve essere respinto e sussistono, tuttavia, motivate ragioni, in relazione alla natura e complessità della fattispecie, per disporre la compensazione delle spese di giudizio fra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Dispone la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *