Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 24-06-2011) 04-08-2011, n. 31155

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Svolgimento del processo

Il Tribunale di Taranto, all’udienza camerale del 22/03/2010, revocava il decreto di ammissione di N.A., imputato nel procedimento penale RG 8094/03 RG Trib. Dib., al patrocinio a spese dello Stato emesso dal Tribunale in data 19.07.2004.

Avverso tale provvedimento proponeva ricorso per cassazione il N. chiedendone l’annullamento e lo censurava per violazione dei presupposti di legge per la revoca del beneficio ex art. 606 c.p.p., lett. b), in relazione al D.P.R. n. 445 del 2000, art. 46 lett. o), D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 78, 79 e 96, e D.P.R. n. 445 del 2000, artt. 47 e 38. Lo censurava altresì per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 112, nonchè dei principi generali in materia di revocabilità degli atti che ampliano la sfera giuridica dei soggetti, nonchè per erroneità ed illogicità della motivazione per difetto dei presupposti di fatto e di diritto posti a base dell’assetto argomentativo e infine per eccesso di potere.

Osservava il ricorrente che la normativa posta a base del provvedimento impugnato è il D.P.R. n. 445 del 2000, art. 46, lett. o), che ha per oggetto le dichiarazioni sostitutive di certificazioni che comprovano, tra le altre qualità personali o altri stati, la situazione reddituale ed economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali. Pertanto, diversamente da quanto ritenuto nel provvedimento di revoca impugnato, la norma che disciplina le predette dichiarazioni autocertificative di stati personali non prevede l’onere di allegazione di copia del documento di identità considerato invece necessario ai fini dell’ammissibilità dell’istanza di ammissione al beneficio del gratuito patrocinio.

Motivi della decisione

Tanto premesso si osserva che le Sezioni Unite di questa Corte (cfr.

Cass. S.U., Sent. del 14.07.2004; Cass., Sez. 4, Sent. n. 46765/2007), hanno statuito che il provvedimento di revoca dell’ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato adottato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 112, anche nelle ipotesi in cui sia stato adottato illegittimamente di ufficio, è impugnabile negli stessi termini e con i medesimi rimedi stabiliti dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 99, e cioè con ricorso al Presidente dell’ufficio giudiziario di appartenenza del giudice che ha disposto la revoca e successivo ricorso per cassazione avverso la relativa ordinanza. Tale conclusione non è contraddetta dalla modificazione che la L. n. 168 del 2005, art. 9 bis, ha apportato al D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 112 e 113. Infatti l’art. 113 modificato prevede il ricorso per cassazione contro il decreto che decide sulla richiesta di revoca proveniente dall’ufficio finanziario. Quindi, pur con l’apportata modifica, nel caso di revoca adottata di ufficio ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 112, il rimedio esperibile avverso il relativo provvedimento resta quello del reclamo/opposizione e successivo ricorso per cassazione. Tale ricostruzione risulta altresì confermata dalle pronunce con cui la Corte Costituzionale (cfr. ord. N. 177/06) ha affermato che è ricavabile dal sistema la possibilità di una interpretazione adeguatrice secondo la quale è sempre esperibile, nei confronti dei provvedimenti di revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, emessi dal giudice competente, il ricorso al Presidente del Tribunale o della Corte di Appello, i cui provvedimenti sono ricorribili per cassazione ovvero, in caso di richiesta di revoca dell’ufficio finanziario, direttamente il ricorso per cassazione. Il presente ricorso deve essere quindi qualificato come opposizione ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 99, che recita testualmente: "l’interessato può proporre ricorso, entro 20 giorni dalla notizia avutane ai sensi dell’art. 97, davanti al presidente del tribunale o al presidente della corte di appello ai quali appartiene il magistrato che ha emesso il decreto di rigetto".

P.Q.M.

Qualificato il ricorso per Cassazione come reclamo D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 99, dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Taranto per l’ulteriore corso.

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