Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 24-06-2011) 04-08-2011, n. 31133 Responsabilità del medico e dell’esercente professioni sanitarie

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza dell’1.10.2008 il Tribunale di Lecce in composizione monocratica dichiarava N.G. e K.J. G. colpevoli del reato di lesioni colpose commesso in danno del minore C.P. (di mesi due) e, concesse ad entrambe le circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alla contestata aggravante, le condannava alla pena di Euro 200,00 di multa ciascuna, oltre al pagamento delle spese processuali, con i doppi benefici. Le condannava altresì, in solido con il responsabile civile A.S.L.LE/(OMISSIS) al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede, nonchè alla rifusione delle spese in favore delle parti civili e al pagamento di una provvisionale di Euro 10.000,00 in favore di ciascuna delle parti civili.

A N.G. e a K.J.G. era stato contestato il reato di cui agli artt. 113 e 590 c.p., perchè, in cooperazione tra loro e nelle rispettive qualità di infermiere, di turno presso l’unità operativa di pediatria dell’Ospedale (OMISSIS), per colpa consistita nell’omettere i dovuti controlli durante tutta la notte tra il (OMISSIS) sul piccolo paziente C.P. (di mesi 2), mentre lo stesso era sottoposto a terapia infusiva, non si accorgevano dell’accidentale fuoriuscita dell’ago dal lume venoso, circostanza che avrebbe necessitato la immediata rimozione dell’ago e così cagionavano al neonato lesioni cutanee da ustioni dalle quali derivava una malattia superiore ai 40 giorni.

Avverso la decisione del Tribunale di Lecce ha proposto appello il difensore delle imputate. La Corte di Appello di Lecce in data 6.05.2010, con la sentenza oggetto del presente ricorso, confermava la sentenza emessa dal Tribunale e condannava le imputate al pagamento delle spese del grado e, in solido con il responsabile civile, alla rifusione delle spese in favore delle parti civili, liquidate in Euro 1200,00 oltre accessori di legge.

Avverso la predetta sentenza N.G. e K.J. G., a mezzo del loro difensore, proponevano ricorso per Cassazione chiedendone l’annullamento e la censuravano per i seguenti motivi:

1) violazione di legge ex art. 606, lett. b) in relazione agli art. 590 c.p., e art. 43 c.p., comma 1, e contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine all’accertamento dell’elemento psicologico, con particolare riferimento alle deposizioni del Dott. T. e del Dott. P.. Secondo le ricorrenti la Corte territoriale avrebbe valutato in maniera superficiale le risultanze processuali, in particolar modo con riferimento all’elemento psicologico in relazione all’evento verificatosi, dal momento che tutti i testi avevano concordemente affermato che il piccolo C.P. era collegato ad una pompa di infusione presidiata da un dispositivo di allarme, sonoro e visivo, in grado di arrestare la perfusione della soluzione isotonica nel corpo del neonato ogni qual volta l’ago della flebo fosse andato fuori vena. Osservavano le ricorrenti che, dal momento che all’interno dell’unità operativa di pediatria dell’ospedale (OMISSIS) si faceva affidamento su questo sofisticato macchinario, le stesse non avevano avuto motivo di ritenere, in assenza di un segnale di allarme da parte della pompa, che il pianto del bambino dipendesse da problemi riguardanti l’infusione della flebo nel braccio del piccolo paziente. Nè, come ritenuto dalla Corte territoriale, poteva servire a questo fine la deposizione del Dott. T., consulente della Procura, che non aveva mai visionato la pompa di infusione in dotazione al reparto e che aveva espresso delle valutazioni in ordine alle pompe di infusione, riferendosi a cognizioni generiche.

2) Violazione dell’art. 606 lett. b) per errata applicazione dell’art. 40 c.p., in relazione agli artt. 133 e 62 bis c.p., e dell’art. 606, comma 1, lett. e) per contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine all’accertamento del decorso causale che ha prodotto le lesioni per cui è processo. Rilevano sul punto le ricorrenti che la Procura della repubblica non aveva disposto il sequestro della pompa di infusione e della strumentazione ad essa collegata e che, pertanto, non aveva potuto essere effettuata una perizia tecnica. Non era stato pertanto possibile sapere in quanto tempo si era prodotta la lesione nella mano del bimbo. A tal proposito rilevavano le ricorrenti che i tempi impiegati dal liquido per intaccare irreparabilmente il derma del bimbo erano determinanti per comprendere se l’inerzia loro imputata ci fosse stata e se un diverso comportamento avrebbe potuto impedire l’evento, dal momento che il neonato avrebbe potuto avere pianto per altra ragione, mentre la lesione avrebbe potuto essersi determinata qualche minuto prima che fosse scoperta.

Motivi della decisione

Osserva preliminarmente la Corte di Cassazione che non risulta ancora decorso alla data odierna il termine massimo di prescrizione con riferimento al reato di lesioni colpose ascritto alle imputate. Lo stesso è stato infatti commesso in data 7.12.2003, ma, al termine massimo di prescrizione pari ad anni sette e mesi sei, deve essere aggiunto il periodo di sospensione pari a giorni 90, come si può desumere dalla lettura dei verbali di udienza relativi al giudizio di primo grado. Tanto premesso si osserva che i proposti motivi di ricorso non sono fondati.

La giurisprudenza di questa Corte è concorde nel ritenere (cfr.

Cass., Sez.4, Sent. n.4842 del 2.12.2003, Rv. 229369) che, nel momento del controllo della motivazione, la Corte di Cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti, nè deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento; ciò in quanto l’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), non consente a questa Corte una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove, perchè è estraneo al giudizio di legittimità il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali. Tanto premesso la motivazione della sentenza impugnata appare logica e congrua e supera quindi il vaglio di questa Corte. I giudici della Corte di appello di Lecce hanno infatti correttamente osservato che la negligenza delle due infermiere è consistita nell’avere sottovalutato le segnalazioni effettuate dalla madre del bambino,che aveva segnalato la presenza di una macchia rossa sulla spalla del piccolo nel corso della notte del 3.12.2003, e di avere di conseguenza omesso di accertare la causa dei dolori avvertiti dallo stesso. Giustamente poi i giudici della Corte territoriale hanno osservato che non vale ad escludere la responsabilità delle due imputate la circostanza che la macchina a cui era collegata la flebo non aveva funzionato e non aveva quindi segnalato la fuoriuscita dell’ago dalla vena del bambino. Le due imputate infatti, in considerazione del segnalato rossore alla spalla e della circostanza che il bambino piangeva ininterrottamente, avrebbero evidentemente dovuto non limitarsi ad accertare che il macchinario non segnalasse nulla di anomalo, ma avrebbero dovuto verificare che cosa stesse accadendo sotto la benda che fasciava il braccio del bambino e, in tal modo, avrebbero potuto facilmente rendersi conto per tempo che l’ago era fuoriuscito dalla vena. Sul punto la sentenza impugnata ben evidenziava che lo stesso dottor P.S., all’epoca direttore dell’unità operativa di pediatria presso l’ospedale (OMISSIS), che ben conosceva quindi il macchinario in questione, aveva ammesso che, trattandosi di una strumentazione elettronica, il guasto era evidentemente sempre possibile. Il consulente del P.M., poi, dottor To., aveva fornito una spiegazione scientificamente valida, ben esposta nell’impugnata sentenza, circa le ragioni per cui quella pompa di infusione non aveva dato l’allarme. Non rilevano pertanto le argomentazioni della difesa circa il mancato sequestro del macchinario in questione, la mancata visione della pompa di infusione da parte del consulente del Pubblico Ministero e circa il momento esatto in cui l’ago era uscito dalla vena del piccolo con conseguente spargimento fuori vena del liquido di infusione spandimento fuori vena del liquido di infusione endovenosa, dal momento che la negligenza della condotta delle due imputate è chiaramente desumibile dalla circostanza che esse avevano omesso di accertare il motivo per cui il piccolo, a decorrere da una certa ora della notte, aveva iniziato a piangere ininterrottamente, non ritenendo di rimuovere la fasciatura per controllare se l’ago fosse ancora in vena, nè di ispezionare la mano del neonato per verificare se fosse gonfia e dal momento che le lesioni subite dal piccolo C. P. non furono certo di poco conto (e ciò induce a ritenere che l’ago fosse rimasto fuori dalla vena per un congruo lasso di tempo), tanto da richiedere un successivo intervento di chirurgia plastica.

I ricorsi devono essere, pertanto, rigettati e le ricorrenti condannate al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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