Cass. pen., sez. III 22-12-2006 (15-11-2006), n. 42227 SANITÀ PUBBLICA – Gestione dei rifiuti non autorizzata – Sentenza di condanna – Confisca del mezzo di trasporto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.Svolgimento del processo

Il Tribunale di Reggio Calabria, con ordinanza emessa il 15/12/05 – provvedendo sulla richiesta di appello proposta, ex art. 322 bis c.p.p., del P.M. presso il Tribunale di Reggio Calabria; avverso l’ordinanza del Gip del citato Tribunale, in data 24/10/04, con la quale era stato disposto il dissequestro di una ruspa marca MAIA 941 B e di un autospurgo tg Za 684 FK, già sottoposti a sequestro preventivo, con provvedimento in data 28/09/05, il tutto nell’ambito del procedimento penale pendente a carico di G? G? e T? A? – accoglieva l’appello proposto dal P.M. e per l’effetto disponeva il sequestro preventivo dei predetti beni, con sospensione della misura cautelare sino alla definitività della stessa, ex art. 310 c.p.p., comma 3, G? G? proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. b) ed e).

In particolare il ricorrente esponeva: 1. che il Tribunale del Riesame – in violazione del principio devolutivo dell’appello – aveva ripristinato il vincolo cautelare anche sulla ruspa, che non era stato oggetto del gravame del P.M.; 2. che, comunque, non ricorrevano gli elementi di fatto e di diritto legittimanti il sequestro preventivo dei citati beni aziendali, non vertendosi in ipotesi di confisca obbligatoria D.Lgs. n. 22 del 1997, ex art. 53, comma 3 (ora D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 259, comma 2); nè sussistevano le esigenze cautelari previste in via ordinaria dall’art. 321 c.p.p., comma 1.

Tanto dedotto, il ricorrente chiedeva l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

Il P.G. della Cassazione, nella pubblica udienza del 15/011/06, ha chiesto il rigetto del ricorso.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

Il Gip del Tribunale di Reggio Calabria, con decreto emesso il 28/09/05, disponeva il sequestro preventivo di un autospurgo tg A 684 FK di una ruspa cingolata marca MAIA 941 B; il tutto in riferimento ai reati di cui al D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 51 e D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 142.

G? G?, quale rappresentante legale dell’impresa edile, titolare dei mezzi sequestrati proponeva in data 13/10/05 istanza di dissequestro della ruspa e dell’autospurgo. Il P.M. esprimeva parere contrario; il Gip, con ordinanza emessa il 24/10/05, disponeva il dissequestro dei predetti mezzi.

Il P.M. presso il Tribunale di Reggio Calabria proponeva Appello, ex art. 322 bis c.p.p., davanti al Tribunale del Riesame di Reggio Calabria; che, con ordinanza in data 15/12/05 accoglieva il gravame disponendo nuovamente il sequestro preventivo della ruspa MAIA 941 B e dell’autospurgo tg ZA 684 FK.

Il G? proponeva l’attuale ricorso per Cassazione.

Tanto premesso sui termini essenziali della vicenda in esame, va affermato che il Tribunale di Reggio Calabria ha congruamente motivato in ordine ai punti determinanti della decisione.

Per contro le censure dedotte nel ricorso sono errate in diritto.

In primo luogo, va disattesa l’eccezione preliminare attinente all’asserita violazione del principio devolutivo dell’appello ex art. 322 bis c.p.p., per avere il Tribunale del Riesame deciso "ultra petita", ossia oltre quanto richiesto dal P.M. nel suo gravame. Al riguardo va, invece, evidenziato che il P.M., in sede di Appello, ex art. 322 bis c.p.p., – pur avendo focalizzato le sue argomentazioni sul dissequestro dell’autospurgo – aveva chiesto l’annullamento dell’intero provvedimento impugnato, ossia l’ordinanza del Gip in data 24/10/05, con la quale era stata disposta la restituzione di entrambi i mezzi, e cioè la ruspa e l’autospurgo. Consegue che anche la ruspa era oggetto dell’impugnazione del PM, per cui il Tribunale del Riesame di Reggio Calabria ha legittimamente statuito anche in ordine a tale bene.

Parimenti vanno disattese le censure attinenti al merito dell’ordinanza impugnata.

Al riguardo si rileva che, per quanto attiene all’autospurgo – trattandosi del mezzo di trasporto di liquame con cui è stato consumato il reato di attività di trasporto illecito di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione (D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 51, comma 1, norma ora riprodotta nel D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 1) – ricorre l’ipotesi di confisca obbligatoria ai sensi del D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 53, comma 2; ora D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 259, 2 comma.

In ordine alla ruspa, si osserva che trattasi del mezzo meccanico utilizzato per realizzare la discarica abusiva D.Lgs. n. 22 del 1997, ex art. 51, comma 3 (ora D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 3) come contestata in atti al G?. Ricorre, pertanto, nella fattispecie, l’ipotesi di confisca facoltativa di cui all’art. 321 c.p.p., comma 2, art. 240 c.p., comma 1.

Va respinto, pertanto, il ricorso proposto da G? G?, con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

LA CORTE

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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