Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 24-06-2011) 04-08-2011, n. 31130 Sanzioni sostitutive

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Svolgimento del processo

Con sentenza del 19 aprile 2007 il Tribunale di Udine in composizione monocratica dichiarava D.G.N., B.E. e T.V. colpevoli del delitto di tentato furto aggravato e, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate per G., prevalenti per B. e T., con la diminuente per la scelta del rito, condannava G.N. alla pena di mesi quattro di reclusione ed Euro 240 di multa, B.E. e T.V. alla pena di mesi due e giorni venti di reclusione ed Euro 160 di multa oltre al pagamento delle spese processuali, con il beneficio della sospensione condizionale della pena, confisca e distruzione degli oggetti in sequestro.

A G.N., B.E. e T.V. era stato contestato il reato di cui all’art. 56 c.p., art. 61 c.p., n. 5, artt. 110 e 624 c.p., art. 625 c.p., nn. 2 e 5, perchè, in concorso tra loro, introducendosi all’interno dell’Istituto Scolastico (OMISSIS) compivano atti idonei diretti in modo non equivoco ad impossessarsi di beni situati presso il predetto istituto al fine di trame profitto, non riuscendo nell’ intento per cause indipendenti dalla loro volontà; con l’aggravante di avere commesso il fatto mediante violenza sulle cose, avendo forzato la porta di ingresso con un piede di porco, di avere commesso il fatto in tre persone, e di avere approfittato di circostanze di tempo e di luogo tali da ostacolare la difesa.

Avverso la decisione del Tribunale di Udine hanno proposto appello gli imputati.

La Corte di Appello di Trieste in data 6.07.2010, con la sentenza oggetto del presente ricorso, in parziale riforma della sentenza emessa dal giudice di primo grado, ordinava la restituzione della vettura targata (OMISSIS) di proprietà di B.G., previo pagamento delle spese di custodia; confermava nel resto la sentenza impugnata e condannava gli imputati al pagamento delle spese del presente grado di giudizio.

Avverso la predetta sentenza G.N., T.V. e B.E., a mezzo del loro difensore, proponevano ricorso per Cassazione chiedendone l’annullamento e la censuravano per il seguente motivo:

violazione di legge ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), per erronea applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 58. Osservavano sul punto i ricorrenti che, nell’atto di appello, era stata richiesta la sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 58. La Corte di appello di Trieste, peraltro, aveva errato allorquando aveva negato la sostituzione delle pene detentive inflitte inferiori a sei mesi con la corrispondente pena pecuniaria, nella considerazione che gli imputati non sembrerebbero essere nelle condizioni di dare garanzie di pagamento, soprattutto alla luce di un difetto di motivazione concreta sul punto, atteso che il giudice di merito deve tener conto dei criteri indicati nell’art. 133 c.p., tra i quali è compreso quello delle condizioni di vita individuale, familiare e sociale dell’imputato, ma non quello delle sue condizioni economiche.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

La sentenza impugnata ha negato la sostituzione della pena detentiva inflitta con la corrispondente pena pecuniaria, sulla base della considerazione che gli imputati non erano in condizione di dare garanzie di pagamento. Tanto premesso si osserva che, secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte (cfr., Cass., Sezioni Unite, Sent. n.24476 del 22.04.2010, Rv.247274)," la sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria è consentita anche in relazione a condanna inflitta a persona in condizioni economiche disagiate, in quanto la prognosi di inadempimento, ostativa alla sostituzione in forza della L. 24 novembre 1981, art. 58, comma 2, ("Modifiche al sistema penale"), si riferisce soltanto alle pene sostitutive di quella detentiva accompagnate da prescrizioni, ossia alla semidetenzione e alla libertà controllata, e non alla pena pecuniaria sostitutiva, che non prevede alcuna particolare prescrizione".

Il giudice infatti, nell’esercitare il potere discrezionale di sostituire le pene detentive brevi con le pene pecuniarie corrispondenti, deve tenere conto dei criteri enunciati nell’art. 133 c.p., tra i quali è compreso quello delle condizioni di vita individuale, familiare e sociale dell’imputato, ma non quello delle sue condizioni economiche.

La sentenza impugnata deve essere pertanto annullata con rinvio limitatamente al punto concernente la sostituzione della pena detentiva con rinvio su tale punto ad altra sezione della Corte di appello di Trieste.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto concernente la sostituzione della pena detentiva con rinvio su tale punto ad altra sezione della Corte di appello di Trieste.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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