Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 24-06-2011) 04-08-2011, n. 31129 Circolazione stradale colpa

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Svolgimento del processo

Con sentenza del 26 maggio 2009 il G.U.P. presso il Tribunale di Torino dichiarava D.L.D. e G.G. colpevoli del delitto di omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale in danno di S. L. e, concesse le circostanze attenuanti generiche prevalenti sull’aggravante contestata, con la diminuente per la scelta del rito, li condannava alla pena di mesi quattro di reclusione, con i doppi benefici, nonchè al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite da liquidarsi in separata sede, al pagamento di una provvisionale di Euro 30000,00 per ciascuna parte civile costituita e alla rifusione in loro favore delle spese di costituzione, rappresentanza e assistenza in giudizio. Applicava altresì agli imputati la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di mesi sei.

A D.L.D. ed al G. era stato contestato il reato di cui all’art. 589 c.p., commi 1 e 2, perchè, con più azioni indipendenti, il D.L. alla guida della sua autovettura in servizio pubblico di piazza (taxi (OMISSIS)) ed il G. alla guida di un autocarro, giunti ad un incrocio, cagionavano per colpa e per inosservanza delle norme del Codice della Strada il decesso del pedone S.L.; in particolare, il D.L., mentre viaggiava a bordo del suo taxi, giunto ad un incrocio, veniva urtato nella parte posteriore destra dall’autoveicolo guidato dal G. che, verosimilmente, omettendo di dare la dovuta precedenza, aveva invaso di poco la sede stradale della via percorsa dal D.L.. Il predetto, pertanto, in seguito all’urto, anche per la velocità non moderata con cui viaggiava in quel momento, perdeva il controllo dell’autovettura, che, sbandando verso destra, saliva sul marciapiede e investiva la Sacerdote, schiacciandola contro il muretto di recinzione di un giardino pubblico, posto in posizione sopraelevata rispetto al piano stradale e procurandole lesioni che ne cagionavano il decesso.

Avverso la decisione del G.U.P. del Tribunale di Torino ha proposto appello il difensore dell’imputato D.L.D.. La Corte di Appello di Torino in data 25.10.2010, con la sentenza oggetto del presente ricorso, in parziale riforma della sentenza emessa dal giudice di primo grado, riduceva la pena inflitta a D.L. D. a mesi due e giorni venti di reclusione e la sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida a mesi tre;

confermava nel resto la sentenza impugnata e condannava l’appellante alla rifusione delle spese di assistenza e rappresentanza in favore della parte civile.

Avverso la predetta sentenza D.L.D., a mezzo del suo difensore, proponeva ricorso per Cassazione chiedendone l’annullamento e la censurava per i seguenti motivi:

1) motivazione mancante e manifestamente illogica – Omessa considerazione dei motivi di appello – Travisamento della prova o dei fatti ( art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) in relazione agli artt. 24 e 111 Cost., e art. 125 c.p.p., art. 546 c.p.p., lett. e, art. 192 c.p.p., comma 1).

Secondo la difesa del ricorrente la motivazione della Corte territoriale sarebbe erronea, in quanto, condividendo in pieno le argomentazioni esposte nella sentenza di primo grado, avrebbe ritenuto sussistente la responsabilità dell’imputato omettendo di enunciare le ragioni della ritenuta non rilevanza o non attendibilità di specifiche deduzioni probatorie puntualmente sottoposte al suo esame dalla difesa, di rilievo concludente per la determinazione della velocità dei veicoli e quindi per la valutazione della condotta del ricorrente. In particolare la Corte territoriale non avrebbe potuto adottare, come invece ha fatto, la tecnica della motivazione per relationem, in quanto le argomentazioni adottate dal giudice di primo grado erano state specificamente censurate dall’appellante con argomenti aventi carattere di novità e quindi il giudice del gravame non poteva limitarsi a respingere tali doglianze richiamando la censurata motivazione in termini apodittici e meramente ripetitivi, senza farsi carico di argomentare sull’inadeguatezza od inconsistenza dei motivi di impugnazione.

2) Mancanza o manifesta illogicità della motivazione circa la valutazione della consulenza tecnica del P.M. ( art. 606 c.p.p., lett. e).

Rilevava sul punto il ricorrente che il giudice di appello ribadiva quanto affermato dal giudice di primo grado circa la correttezza della consulenza disposta dal Pubblico Ministero. Rilevava peraltro che la sopra indicata consulenza aveva escluso la responsabilità del D.L. nella causazione del sinistro di cui è processo, in quanto aveva ritenuto che la velocità del taxi non aveva potuto essere considerata concausa dell’incidente e che non era stata possibile la tempestiva percezione del pericolo. Il giudice di merito non avrebbe ritenuto attendibili le conclusioni del consulente del P.M., ma non avrebbe spiegato i motivi per cui aveva disatteso le conclusioni della sopra indicata consulenza.

3) Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione; violazione di legge in relazione alla L. n. 689 del 1981, art. 58. Osservava sul punto il ricorrente che, nell’atto di appello, era stata richiesta la sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 58. La Corte di appello di Torino, peraltro, limitandosi ad affermare che tale sostituzione non poteva essere disposta per la gravità del fatto, avrebbe omesso di indicare specificamente le ragioni che non avevano consentito l’accoglimento della richiesta avanzata dalla difesa. La motivazione della sentenza impugnata inoltre sarebbe contraddittoria e illogica laddove, mentre, da un lato, valutava a favore del ricorrente, ai fini della riduzione della pena, il suo limitato grado di colpa nella causazione dell’evento, nonchè l’assenza di capacità a delinquere, dall’altro aveva disatteso tali valutazioni nella decisione sulla richiesta di sostituzione L. n. 689 del 1981, ex artt. 53 e 58.

Motivi della decisione

OSSERVA LA CORTE DI CASSAZIONE che i proposti motivi di ricorso non sono fondati. Per quanto attiene ai primi due motivi, si osserva (cfr. Cass., Sez.4, Sent. n.4842 del 2.12.2003, Rv. 229369) che, nel momento del controllo della motivazione, la Corte di Cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti, nè deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verìficare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento; ciò in quanto l’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), non consente a questa Corte una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove, perchè è estraneo al giudizio di legittimità il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali. Tanto premesso la motivazione della sentenza impugnata appare logica e congrua e supera quindi il vaglio di questa Corte nei limiti sopra indicati. I giudici della Corte di appello di Torino hanno infatti chiaramente evidenziato gli elementi da cui hanno dedotto la sussistenza della responsabilità del D.L. in ordine al reato ascrittogli. In particolare hanno evidenziato che l’investimento del pedone sarebbe stato evitato se il D.L. si fosse avvicinato all’incrocio con la dovuta cautela che le condizioni della strada e la tipologia dell’incrocio imponevano. La totale assenza di tracce di frenata invece confermava che il D.L. aveva affrontato l’incrocio senza la dovuta cautela, senza cioè rallentare adeguando la velocità, tenendosi pronto ad affrontare un evento, e cioè l’invasione della carreggiata di percorrenza da parte di qualche autoveicolo proveniente dalla via soggetta ad obbligo di precedenza, che non poteva dirsi imprevedibile. Per quanto poi attiene alla consulenza del Pubblico Ministero i giudici della Corte territoriale hanno correttamente osservato che le obiezioni della difesa riferite al calcolo della velocità dell’autovettura guidata dal D.L. avevano trovato esauriente risposta nella motivazione della sentenza di primo grado e che comunque la correttezza delle formule di calcolo adottate dal predetto consulente non erano state puntualmente contestate dai consulenti di parte, che non avevano fornito concrete indicazioni tali da modificare la stima del cosiddetto coefficiente di aderenza. Peraltro i giudici di appello avevano correttamente osservato che, quand’anche la velocità tenuta dal D.L. fosse stata inferiore ai 50 chilometri orari ritenuti dal consulente del Pubblico Ministero, non sarebbe stato attenuato l’addebito di essersi approssimato all’incrocio senza la dovuta cautela che le condizioni della strada e le particolarità dell’incrocio imponevano. Pertanto non è condivisibile l’assunto della difesa del D.L. secondo cui i giudici di appello avrebbero effettuato una motivazione per relationem, riportandosi completamente a quella già effettuata dal giudice di primo grado, in quanto la sentenza impugnata contiene approfondimenti specifici alla luce delle doglianze prospettate in appello. Anche il terzo motivo di ricorso è infondato.

I giudici della Corte territoriale hanno infatti spiegato le ragioni per cui non hanno ritenuto di procedere alla sostituzione della pena detentiva con la sanzione pecuniaria,in quanto, sebbene sia risultata molto maggiore la responsabilità del coimputato G. rispetto a quella dell’odierno ricorrente, pur tuttavia la sostituzione richiesta non poteva essere effettuata in considerazione della gravità del fatto e della circostanza che neppure era stata accompagnata da rinuncia al beneficio della sospensione condizionale.

II proposto ricorso deve essere, pertanto, rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese nei confronti della costituita parte civile liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè alla rifusione in favore della costituita parte civile delle spese di questo giudizio che liquida in Euro 2500,00 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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