T.A.R. Lazio Roma Sez. II quater, Sent., 13-09-2011, n. 7219 Automobile Club

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso straordinario l’Automobil Club d’Italia (A.C.I.) – ente pubblico non economico deputato alla cura degli interessi relativi all’automobilismo – ha impugnato la deliberazione del Consiglio Provinciale della Provincia di Roma n. 187 dell’11 giugno 2007 con la quale è stata determinata la composizione della Commissione d’esame per l’accertamento dell’idoneità all’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto su strada.

L’impugnativa è stata estesa anche alla nota di comunicazione del contenuto della suddetta deliberazione (nota della Provincia di Roma n. 163533 del 29/12/2008) e all’Accordo Stato Regioni "recante modalità organizzative e procedure per l’applicazione dell’art. 105 comma 3 del D.Lgs. 31/3/98 n. 112" del 14 febbraio 2002.

A seguito di atto di opposizione della Provincia di Roma, l’ACI ha provveduto ad effettuare l’atto di costituzione ex art. 10 D.P.R. 1199/71.

Il ricorso è stato quindi trasposto dinanzi a questo Tribunale Amministrativo Regionale.

Lamenta l’A.C.I. l’illegittimità della delibera provinciale in quanto adottata in violazione dell’art. 5 comma 1 lett. dbis della L. 8/8/91 n. 264, che prevede la presenza di un rappresentante designato dall’ACI nelle Commissioni di esame per il rilascio dell’attestato di idoneità professionale per lo svolgimento dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto su strada.

Sostiene, altresì l’ACI, che l’atto sarebbe viziato per eccesso di potere, in quanto la necessità di ridurre le spese avrebbe potuto essere soddisfatta mediante la riduzione del compenso spettante ai membri della Commissione; in ogni caso la scelta di escludere proprio il membro designato dall’ACI sarebbe illogica, in considerazione della specifica qualificazione in materia dei propri rappresentanti.

La Provincia di Roma si è costituita in giudizio ed ha eccepito preliminarmente la tardività del ricorso; ne ha poi chiesto il rigetto per infondatezza.

In prossimità dell’udienza di discussione le parti hanno depositato memorie nelle quali hanno meglio illustrato le loro tesi difensive.

All’udienza pubblica del 12 maggio 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

Deve essere preventivamente esaminata l’eccezione di tardività del ricorso sollevata dalla difesa della Provincia di Roma.

Sostiene la Provincia che la delibera consiliare n. 187 del 21 giugno 2007 è stata pubblicata all’Albo Pretorio in esecuzione di quanto disposto dall’art. 124 comma 1 del T.U. n. 267/2000: il ricorso straordinario, notificato il 2 marzo 2009, sarebbe quindi tardivo.

La nota della Provincia del 29 dicembre 2008 non avrebbe un proprio contenuto provvedimentale collegato o applicativo del provvedimento consiliare, contenendo una mera ricognizione delle ragioni per le quali l’Ente nel 2007 aveva deciso di rideterminare la composizione della Commissione in questione.

Pertanto l’impugnativa sarebbe stata proposta tardivamente e come tale sarebbe inammissibile.

L’eccezione è infondata.

Come ha correttamente rilevato la difesa della ricorrente, l’ACI è soggetto direttamente interessato dal provvedimento che espunge un suo rappresentante dalla Commissione in questione, e dunque non può rilevare nei suoi confronti, ai fini della decorrenza del termine di impugnazione dell’atto, la mera pubblicazione della delibera all’Albo Pretorio della Provincia.

Secondo il costante orientamento della giurisprudenza la pubblicazione all’Albo Pretorio non è sufficiente a determinare la presunzione assoluta di piena conoscenza dell’atto da parte dei soggetti, ai quali l’atto direttamente si riferisce e interessati ad impugnarlo, ai quali il provvedimento, ai fini della decorrenza del termine d’impugnazione, deve essere notificato o comunicato direttamente (Cons. Stato Sez. V 15/3/11 n. 1589).

Occorre infatti rilevare che, secondo la giurisprudenza, sono soggetti direttamente interessati – ai quali deve essere comunicato o notificato il provvedimento amministrativo- non soltanto coloro che risultino nominativamente contemplati nell’atto, ma anche coloro che possono essere individuati come soggetti sulle cui posizioni l’atto specificamente incide, sulla base del contenuto di esso proprio, cioè soggetti che pur specificamente non menzionati nell’atto, da questo ricevono posizioni di svantaggio o vantaggio in via immediata (cfr., tra le tante, T.A.R. Campania, Sez. II Salerno 17/2/2011 n. 283; T. A. R. Toscana, Sez. I 21/8/2007, n. 2032).

Non vi è dubbio che la delibera provinciale impugnata incida direttamente sulla posizione giuridica dell’ACI, atteso che – nello stabilire la composizione della Commissione per la verifica dell’idoneità professionale dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto su strada – ha espunto il componente di nomina A.C.I.

Ne consegue che essendo la ricorrente direttamente interessata dall’atto, non può valere nei suoi confronti il termine di impugnazione decorrente dalla pubblicazione all’Albo Pretorio.

Non essendo stata fornita alcuna prova in ordine alla piena conoscenza dell’atto in data anteriore, il ricorso deve ritenersi tempestivo.

L’eccezione di tardività deve essere pertanto respinta.

Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente deduce la violazione dell’art. 5 comma 1 lett. dbis della L. 8/8/91 n. 264, contenente norme sulla disciplina dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, che espressamente prevede all’interno della Commissione deputata allo svolgimento dell’esame di idoneità la presenza di un rappresentante designato dall’ACI.

Secondo l’art. 5 della L. 264/91 la Commissione di esame dovrebbe essere composta da sette membri dei quali due designati rispettivamente dal Ministro dei Trasporti e dal Ministro della Marina Mercantile, uno nominato dal presidente del Comitato regionale per l’albo degli autotrasportatori, due designati dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative, ed infine, l’ultimo nominato dall’ACI.

Nella delibera provinciale, invece, la commissione di esame viene ridotta a quattro membri, di cui uno nominato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, uno dalla Regione Lazio (diritto della navigazione), uno dalla Provincia di Roma (Ragioneria e diritto tributario) ed uno dalle associazioni locali aderenti alle associazioni nazionali maggiormente rappresentative delle autoscuole.

Pertanto, secondo la ricorrente, il regolamento provinciale violerebbe una precisa disposizione di legge statale e come tale sarebbe illegittimo.

La censura è infondata.

Il regolamento provinciale è stato adottato in applicazione dell’art. 105 comma 3 del D.Lgs. n. 112/98 che ha trasferito alle Province diverse funzioni amministrative in materia di trasporto ed in particolare anche la materia relativa agli "esami di idoneità all’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto su strada".

In base all’art. 4 comma 1 della L. 5/6/03 n. 131, le Province dispongono della potestà regolamentare; ai sensi dell’art. 4 comma 4, la disciplina dell’organizzazione, dello svolgimento e della gestione delle funzioni degli enti locali è riservata alla loro potestà regolamentare che deve essere esercitata nell’ambito della legislazione dello Stato o della Regione, che ne assicura i requisiti minimi di uniformità, secondo le rispettive competenze; infine, secondo il comma 6 dell’art. 4 della L. 131/03, le vigenti norme statali e regionali si applicano fino all’adozione dei regolamenti degli enti locali.

Del resto, l’attuale testo dell’art. 117 comma 6 della Costituzione (dopo la riforma di cui alla legge costituzionale n. 3/2001) prevede che "I Comuni le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite".

Ne consegue che l’attribuzione della funzione in questione alla Provincia ha comportato anche l’attribuzione della potestà regolamentare su di essa, potestà esercitata con il provvedimento impugnato.

Con l’esercizio della potestà regolamentare è venuto meno l’obbligo del rispetto della normativa statale in tutti i suoi dettagli, permanendo soltanto l’obbligo del rispetto dei soli "requisiti minimi di uniformità" da identificarsi nell’attribuzione delle sfere di competenza e nella determinazione dei criteri generali per l’esercizio del potere.

Nel caso di specie, poi, il provvedimento che stabilisce la riduzione del numero dei componenti della Commissione in questione, è stato disposto in esecuzione di quanto già stabilito dell’Accordo Stato Regioni del 14 febbraio 2002 nel quale sono state dettate le modalità organizzative e le procedure per l’applicazione dell’art. 105 comma 3 del D.lgs. 112/98 al fine di garantire la risoluzione uniforme sull’intero territorio nazionale delle problematiche connesse ad alcuni aspetti delle funzioni trasferite, garantendosi in questo modo il rispetto del principio di uniformità della disciplina di settore.

In detto Accordo – al punto 5 – è espressamente stabilito che: "Le Province istituiscono, con proprio regolamento, le commissioni di esame per lo svolgimento degli esami previsti dall’art. 5 della L. 264/91 e dall’art. 123, comma 7 del D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della strada).

Nelle Commissioni deve essere garantita almeno la partecipazione di un rappresentante del Dipartimento trasporti terrestri del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, designato dal direttore del Dipartimento Trasporti terrestri della provincia di riferimento, nonché di un esperto nelle materie di esame, anche su designazione della regione."

Pertanto nel regolamentare con proprio atto la suddetta Commissione, la Provincia ha recepito quanto già stabilito nell’Accordo Stato Regioni, e per il resto ha esercitato la propria potestà regolamentare in materia attribuitagli dalla legge statale, ben potendo – per effetto del trasferimento della materia – disciplinare autonomamente la composizione della Commissione.

Ne consegue l’infondatezza della proposta censura basata sul principio di gerarchia delle fonti che non tiene conto – come ha correttamente rilevato la difesa della Provincia – del mutato quadro costituzionale e dei rapporti tra le formazioni statale e regionale nonché dellae la competenza normativa degli enti locali nelle materie ad essi trasferite.

Con il secondo motivo di impugnazione lamenta la ricorrente l’illogicità del provvedimento, sostenendo che il contenimento della spesa pubblica si sarebbe potuto ottenere riducendo il gettone di presenza, evitando così di eliminare dalla Commissione di esame il componente dell’ACI che disponeva della specifica qualificazione professionale.

La censura è infondata.

Nella delibera impugnata la Provincia di Roma ha indicato le ragioni in base alle quali ha assunto le proprie determinazioni: la riduzione dei componenti della Commissione – passata da sette a quattro membri – è stata motivata dalla necessità di snellire l’attività amministrativa e di diminuire le spese per le commissioni.

La scelta di ridurre il numero dei componenti persegue sicuramente le finalità di contenimento della spesa pubblica e garantisce nel contempo anche la finalità dello snellimento delle procedure, finalità questa non perseguibile mediante la semplice riduzione dei gettoni di presenza.

In ogni caso, deve comunque rilevarsi che la scelta effettuata dall’Amministrazione al fine di perseguire il contenimento della spesa pubblica impinge nel merito e non è quindi sindacabile in sede di legittimità se non per palese illogicità, situazione questa che non ricorre nel caso di specie.

Infine, non vi è alcuna prova che la soppressione del componente di nomina ACI abbia comportato la minore qualificazione professionale della Commissione in questione, non potendo ritenersi che i soli rappresentati dell’Ente ricorrente dispongano delle competenze necessarie per valutare i richiedenti il rilascio dell’attestato di idoneità professionale all’esercizio dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto su strada, ben potendo rinvenirsi "esperti" non di nomina ACI.

In conclusione, per i suesposti motivi il ricorso deve essere respinto.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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