T.A.R. Lazio Roma Sez. II quater, Sent., 13-09-2011, n. 7215 Sanzioni amministrative e pecuniarie

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso in epigrafe, regolarmente notificato e depositato, l’odierno ricorrente impugna il decreto dirigenziale in data 30 dicembre 1998, notificato il successivo 13 marzo 1998 a firma del Direttore Generale dell’Ufficio Centrale per i Beni Archeologici, Architettonici, Artistici e Storici presso il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, con il quale è stata inflitta al ricorrente una sanzione pecuniaria dell’ammontare di lire 40.000.000 ai sensi dell’art. 59 L. n. 1089/1939 oltre agli atti consequenziali e connessi.

Deduce il ricorrente la illegittimità degli atti impugnati per violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione resistente.

Alla udienza del 27 giugno 1011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso è fondato.

Osserva il Collegio che le disposizioni del vigente codice di procedura penale sono ispirate al principio della tendenziale autonomia del processo penale, normalmente inidoneo a condizionare gli accertamenti dei fatti rilevanti nel giudizio civile o amministrativo.

In tale prospettiva, pertanto, al di là dei particolari casi dell’efficacia del giudicato penale nei giudizi di danno e in quelli disciplinari, la vincolatività dell’accertamento compiuto dal giudice penale è subordinata alla ricorrenza di rigorosi presupposti.

In particolare, l’articolo 654 del codice, rubricato "efficacia della sentenza penale di condanna o di assoluzione in altri giudizi civili o amministrativi", prevede la seguente disciplina: "1. Nei confronti dell’imputato, della parte civile e del responsabile civile che si sia costituito o che sia intervenuto nel processo penale, la sentenza penale irrevocabile di condanna o di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo, quando in questo si controverte intorno a un diritto o a un interesse legittimo il cui riconoscimento dipende dall’accertamento degli stessi fatti materiali che furono oggetto del giudizio penale, purché i fatti accertati siano stati ritenuti rilevanti ai fini della decisione penale e purché la legge civile non ponga limitazioni alla prova della posizione soggettiva controversa".

Nel caso di specie, non risulta che il Comune si sia costituito parte civile nel processo penale con la conseguenza che, ai fini della opponibilità e vincolatività dell’accertamento di fatto contenuto nel giudicato penale, non è sufficiente la mera pronuncia di assoluzione nei confronti dell’odierno ricorrente.

Tuttavia, la sentenza di assoluzione con la formula "il fatto non sussiste" viene indubbiamente a costituire il fondamento del fatto storico diretto a dimostrare, salva prova contraria, la sussistenza del dedotto vizio di eccesso di potere.

Non v’è dubbio, infatti, che vi sia una corrispondenza tra i fatti contestati in sede penale e quelli oggetto della sanzione amministrativa che consentono, in presenza di un accertamento in merito alla loro insussistenza – e, si ripete, in assenza di alcuna prova contraria volta a contestare l’accertamento compiuto dal giudice penale – di ritenere viziato da eccesso di potere il provvedimento impugnato che trova il suo fondamento proprio in quegli stessi fatti materiali disconosciuti dal giudice penale (si legge nella sentenza di non luogo a procedere nei confronti dell’odierno ricorrente che risulta "evidente, sulla scorta della documentazione in atti, l’insussistenza delle violazioni ascritte in seno alla richiesta di decreto penale di condanna a suo tempo presentata dal P.M. Lo stesso P.M. "melius re perpensà ha richiesto la sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.").

Conseguentemente e per i motivi esposti il ricorso è fondato e, per l’effetto, deve essere accolto con annullamento del provvedimento impugnato.

Le spese, in considerazione della sussistenza di giusti motivi possono essere compensate per intero tra le parti.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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