Cass. civ. Sez. II, Sent., 27-12-2011, n. 28952 Ausiliari del giudice

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

T.M.F. propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale di Castrovillari depositata il 18 luglio 2009, con la quale è stato rigettato il ricorso D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170 avverso il provvedimento di reiezione della richiesta di liquidazione dei compensi e delle spese, presentata il 2 dicembre 2008, relativa allo svolgimento di una consulenza tecnica medico-legale in un procedimento penale su incarico del Pubblico Ministero. Il ricorso è stato proposto nelle forme del rito penale, depositato presso la cancelleria del giudice a quo e non notificato ad alcuno.

All’esito dell’udienza del 25 febbraio 2011, questa Corte, con ordinanza interlocutoria n. 12514 del 2011, preso atto del mutato orientamento, per effetto della pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte n. 19161 del 2009, della giurisprudenza in tema di individuazione del giudice – se civile o penale – e conseguentemente del rito in base al quale devono essere trattati i procedimenti relativi alla liquidazione delle spese di giustizia, ha assegnato alla parte ricorrente: a) il termine perentorio di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza per proporre e notificare ricorso per cassazione secondo le forme del codice di procedura civile; b) il termine perentorio di giorni venti dalla notificazione per il deposito del ricorso nella cancelleria della Corte.

Il T. ha quindi proposto ricorso nelle forme civili, notificato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Castrovillari e agli uffici di Castrovillari e di Cosenza dell’Agenzia delle Entrate.

Nessuno degli intimati ha svolto attività difensiva.

Motivi della decisione

Con il primo motivo, il ricorrente denuncia violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 71, dolendosi del fatto che il Tribunale abbia rigettato l’opposizione ritenendo intervenuta la decadenza di cui alla citata disposizione (cento giorni dalla data di compimento dell’incarico), pur se allorquando egli aveva presentato l’istanza di liquidazione non poteva ritenersi che l’incarico fosse stato ultimato. Il P.M., infatti, aveva formulato richiesta di chiarimenti e comunque la conclusione dell’incarico, nel procedimento penale, si verifica solo all’esito dell’esame del consulente tecnico in sede dibattimentale; esame che, nel caso di specie, al momento della richiesta di liquidazione non era ancora avvenuto.

Con il secondo motivo, il ricorrente censura il provvedimento impugnato per carenza di motivazione.

Il ricorso, i cui due motivi possono essere esaminati congiuntamente per ragioni di connessione, è infondato e va rigettato.

Il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 71 dispone, al comma 1, che "Le indennità e le spese di viaggio spettanti ai testimoni e ai loro accompagnatori, le indennità e le spese di viaggio per trasferte relative al compimento di atti fuori dalla sede in cui si svolge il processo di cui al titolo 5^ della parte 2^, e le spettanze agli ausiliari del magistrato, sono corrisposte a domanda degli interessati, presentata all’autorità competente ai sensi degli artt. 165 e 168"; al comma 2, prescrive poi che "La domanda è presentata, a pena di decadenza: trascorsi cento giorni dalla data della testimonianza, o dal compimento delle operazioni per gli onorari e le spese per l’espletamento dell’incarico degli ausiliari del magistrato; trascorsi duecento giorni dalla trasferta, per le trasferte relative al compimento di atti fuori dalla sede in cui si svolge il processo e per le spese e indennità di viaggio e soggiorno degli ausiliari del magistrato".

Nel caso di specie, il giudice del Tribunale di Castrovillari ha rigettato l’opposizione proposta dal dott. T. rilevando che l’incarico di consulenza era stato conferito dalla Procura della Repubblica il 7 gennaio 2008; che l’incarico era stato espletato e si era perfezionato con il deposito della relazione il 7 maggio 2008;

che da tale data doveva ritenersi che decorresse il termine di 100 giorni stabilito a pena di decadenza dal citato art. 71 per la presentazione della domanda di liquidazione della indennità e per il rimborso delle spese sostenute; che la domanda di liquidazione era datata 27 novembre 2008 ed era pervenuta alla Procura il 2 dicembre 2008; che pertanto a tale data il termine di 100 giorni era stato superato; che i successivi chiarimenti richiesti dal P.M. al consulente non potevano essere qualificati altro che come conferimento di un nuovo incarico, ancorchè connesso al precedente;

che non era rinvenibile in atti alcun provvedimento di proroga dell’incarico attribuito il 7 gennaio 2008; che doveva da ultimo escludersi che la domanda in data 27 novembre potesse costituire una istanza di acconto.

Tale motivazione, lungi dall’essere apparente come denunciato dal ricorrente nel secondo motivo, appare del tutto idonea a giustificare il provvedimento di rigetto dell’opposizione.

L’assunto del ricorrente che l’incarico conferito dal P.M. ad un consulente tecnico nel corso di un procedimento penale possa considerarsi compiuto solo al momento dell’esame del consulente stesso in sede di esame dibattimentale, infatti, non può essere condiviso, atteso che la struttura dell’incarico conferito al consulente tecnico si sostanzia nella formulazione di uno o più quesiti ai quali il consulente deve dare risposta entro il termine stabilito dall’autorità che conferisce l’incarico, salva la possibilità di proroghe. Con il deposito della relazione, l’incarico deve ritenersi adempiuto e da quel momento decorre il termine di 100 giorni, stabilito dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 71, comma 2, per la presentazione della domanda di liquidazione dei compensi. Tale soluzione, oltre ad essere rispondente alla funzione della consulenza tecnica e alla lettera della legge, appare altresì più rispondente al fine di assicurare una sollecita attuazione dei diritti del consulente tecnico, il quale non deve quindi attendere, con riferimento ad un incarico conferito nella fase delle indagini preliminari, lo svolgimento dell’esame dibattimentale, che può avvenire anche a distanza di anni dal compimento dell’incarico.

Nel caso di specie, al ricorrente non può neanche giovare la circostanza che il medesimo P.M. che gli aveva conferito l’incarico ha poi provveduto a sollecitare un esame della relazione elaborata dal perito nominato dal giudice delle indagini preliminari del medesimo Tribunale di Castrovillari, atteso che, da un lato, la suddetta sollecitazione è intervenuta allorquando la decadenza era già maturata; dall’altro, la detta richiesta non potrebbe giammai essere qualificata in termini di richiesta di chiarimenti, avendo la stessa ad oggetto non l’accertamento svolto dal consulente tecnico nominato dal P.M., ma l’esame di un diverso documento, e quindi un oggetto diverso dall’incarico conferito originariamente.

L’ordinanza impugnata, quindi, si sottrae a tutte le censure svolte dal ricorrente, sicchè il ricorso deve essere rigettato.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, non avendo gli intimati svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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