Cass. pen., sez. IV 21-12-2006 (08-11-2006), n. 41962 CIRCOLAZIONE STRADALE – NORME DI COMPORTAMENTO – OBBLIGHI DEL CONDUCENTE IN CASO DI INVESTIMENTO- Incidente con danno alla persona – Inottemperanza all’obbligo di fermarsi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Osserva

La Corte di Appello di Napoli, investita dell’impugnazione proposta dall’imputato F. G. contro la sentenza del Tribunale di Avellino, con la quale era stato dichiarato colpevole del reato di omissione di soccorso a seguito di tamponamento di autovettura che lo precedeva e condannato alla pena ritenuta di giustizia, decideva di confermare quella resa in primo grado.

Avverso tale sentenza l’imputato proponeva ricorso per cassazione, adducendo violazione di legge e difetto di motivazione, sui rilievo che erroneamente sarebbe stato ritenuto configurabile il dolo in un caso, come quello in esame, in cui la natura lieve delle lesioni riportate dalle persone offese deponeva per la mancata conoscenza delie condizioni di fatta che avrebbero giustificato l’assolvimento dell’obbligo di prestare loro assistenza.

Il ricorso é infondato.

Va premesso che il nuovo codice della strada all’art. 189 descrive in maniera dettagliata la condotta che l’utente della strada deve tenere in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, stabilendo un "crescendo" di obblighi in relazione alla maggiore delicatezza delle situazioni che si possono presentare.

Così é previsto, per quanto qui interessa, l’obbligo di fermarsi in ogni caso, cui si aggiunge, allorché vi siano persone ferite, quello di prestare loro assistenza.

L’inottemperanza all’obbligo di fermarsi é punita con la sanzione amministrativa in caso di incidente con danno alle sole cose (comma quinto) e con quella penale della reclusione fino a quattro mesi in caso di incidente con danno alle persone (comma sesto). In tale seconda ipotesi se il conducente si é dato alla fuga la norma contempla la possibilità dell’arresto in flagranza nonché la sanzione accessoria della sospensione della patente; la sanzione penale é più grave (reclusione fino ad un anno e multa) per chi non ottempera all’obbligo di prestare assistenza.

Ne deriva che, come peraltro questa Corte ha già avuto occasione di stabilire che l’infrazione può essere punita solo se commessa con dolo (vedansi: sentenze di questa stessa sezione del 6712/94 n. 3836 imp. B. del 16/2/2000 n. 5164, imp. B).

Non può essere condiviso l’orientamento espresso da Cass. sez. IV 13.1.98 (ud. 31.10.97) n. 327, M. rv. 209677, secondo la quale il dolo deve investire il solo evento dell’incidente comunque ricollegabile al comportamento del conducente e non anche il danno alle persone, un avvenimento esterno, distinto sia dalla condotta criminosa sia dall’evento tipico, che costituisce la condizione obiettiva di punibilità.

Infatti, proprio la scelta operata dal legislatore con il nuovo codice della strada di sostituire la precedente contravvenzione, per sua natura colposa, con una fattispecie delittuosa, caratterizzata dalla punibilità solo a titolo di dolo (salva espressa diversa previsione nella specie insussistente), fa ritenere non condivisibile la tesi secondo la quale la natura dell’evento dannoso cagionato potrebbe costruirsi come condizione di punibilità, e cioè potrebbe sostanzialmente essere imputato a titolo di responsabilità oggettiva.

La sostituzione dì una fattispecie dolosa ad una colposa sarebbe poco razionale laddove si ritenesse che la prima é punita indipendentemente dalla consapevolezza da parte dell’agente di tutti gli elementi della stessa e, quindi, anche delle conseguenze derivate dall’incidente stesso.

Orbene, nel caso in esame, i giudici di merito hanno accertato che l’imputato, sceso dalla propria autovettura e limitatosi a constatare i darmi provocati alla sua autovettura dal tamponamento dì quella che lo precedeva, immediatamente dopo si dileguò senza averne giusticazione dal luogo del sinistro, in tal modo dando la prova che la fuga sia state voluta per sottrarsi al dovere, ritenuto fastidioso, di prestare l’assistenza occorrente alle vittime dell’incidente, essendo irrilevante ai fini della responsabilità che le lesioni patite da queste ultime fossero gravi ovvero lievi, come ex post si è accertato.

Al rigetto del ricorso consegue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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