Cass. civ. Sez. II, Sent., 27-12-2011, n. 28951

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Svolgimento del processo

Con numerose istanze rivolte al Tribunale di Vicenza, la società Autocentro di Sambo Giovanni ha chiesto la liquidazione del compenso ad essa spettante per la custodia di autovetture espletata in numerosi procedimenti penali.

L’adito Tribunale rigettava tutte le istanze, ritenendo che la ricorrente fosse decaduta dal diritto al compenso per decorso del termine di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 71, comma 2.

La Autocentro di Sambo Giovanni proponeva opposizione, ai sensi del medesimo D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170, avverso tutti i provvedimenti di rigetto delle proprie istanze.

Riuniti i procedimenti, l’adito Giudice del Tribunale di Vicenza ha rigettato l’opposizione.

Il Tribunale, dopo avere ricostruito i periodi ai quali si riferivano tutte le istanze di liquidazione dei compensi per la custodia di autovetture, ha ritenuto che anche alla custodia dovesse essere applicato il disposto di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 71, comma 2, che stabilisce in 100 giorni dal compimento delle attività ivi indicate il termine entro il quale l’ausiliario del giudice deve, a pena di decadenza, formulare la domanda di liquidazione del compenso. Ciò sulla premessa interpretativa che anche il custode debba essere qualificato ausiliario del giudice, ai sensi dell’art. 3, citato D.P.R., e che quindi anche al custode, ancorchè non espressamente menzionato nell’art. 71, debba applicarsi la disciplina ivi delineata.

Per la cassazione di questa ordinanza la Autocentro di Sambo Giovanni ha proposto ricorso sulla base di un motivo; il ricorso è stato notificato all’Ufficio del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Vicenza e al Tribunale di Vicenza, i quali non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

Con ordinanza resa all’udienza del 14 aprile 2011, la Corte ha disposto la integrazione del contraddittorio nei confronti della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza, concedendo all’uopo il termine di giorni 90.

La ricorrente ha ottemperato al detto ordine, sicchè la trattazione del ricorso è stata fissata per l’udienza del 16 dicembre 2011.

Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170, nel testo applicabile ratione temporis, "avverso il decreto di pagamento emesso a favore dell’ausiliario del magistrato, del custode e delle imprese private cui è affidato l’incarico di demolizione e riduzione in pristino, il beneficiario e le parti processuali, compreso il pubblico ministero, possono proporre opposizione, entro venti giorni dall’avvenuta comunicazione, al presidente dell’ufficio giudiziario competente"; le dette parti sono poi legittimate a proporre il ricorso per cassazione, trovando applicazione, secondo quanto disposto dal comma 2 del medesimo articolo, le disposizioni di cui al procedimento disciplinato dalla L. n. 794 del 1942.

Le parti del giudizio di opposizione avente ad oggetto il decreto di liquidazione dei compensi spettanti al consulente tecnico nominato dal pubblico ministero nel corso del procedimento penale, vanno individuate nel P.M. che ha conferito l’incarico, nell’imputato e nelle altre parti del procedimento penale.

Dal provvedimento impugnato emerge che i numerosi atti di opposizione, poi riuniti, sono stati notificati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza; il ricorso introduttivo del presente giudizio è invece stato proposto nei confronti dell’Ufficio del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Vicenza e al Tribunale di Vicenza, e cioè nei confronti di organi privi di qualsiasi legittimazione rispetto alla impugnazione, trattandosi delle autorità giudiziarie alla quale appartengono i giudici che hanno emesso, rispettivamente, il decreto di liquidazione e il provvedimento in sede di opposizione.

All’udienza del 14 aprile 2011, la Corte, dopo aver rilevato che il ricorso era stato notificato alle predette autorità, ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza.

Tale ordinanza deve essere revocata, perchè emessa in un momento in cui, non essendo il ricorso stato notificato ad alcuno dei soggetti dotati di legittimazione passiva, il provvedimento impugnato era ormai divenuto definitivo, con conseguente inammissibilità del ricorso e correlativa impossibilità di disporre la integrazione del contraddittorio. Invero, nel caso di evocazione nel giudizio di cassazione di un soggetto diverso da quelli che hanno partecipato alle precedenti fasi del giudizio di merito e che è privo di un qualsivoglia collegamento con i soggetti dei quali è invece prevista la partecipazione a detto giudizio, la conseguenza non può essere altro che la inammissibilità del ricorso.

Trova infatti applicazione il principio per cui "è inammissibile il ricorso per cassazione proposto nei confronti di chi, dalla sentenza impugnata, non risulti essere stato parte del giudizio di merito, ove non sia stato dedotto e/o provato il rituale conferimento della rappresentanza sostanziale e processuale, la cui mancanza è rilevabile d’ufficio perchè attinente alla regolare costituzione del contraddittorio" (Cass. n. 6348 del 2009).

In particolare, nella giurisprudenza di legittimità si è affermato che "è inammissibile il ricorso per cassazione proposto nei confronti di un’Amministrazione dello Stato non legittimata processualmente e che mai è stata parte nel giudizio di merito, svoltosi in contraddittorio con altra Amministrazione dello Stato correttamente convenuta, non essendo il caso riconducibile all’erronea identificazione della persona alla quale l’atto doveva essere notificato, disciplinata dalla L. 25 marzo 1958, n. 260, art. 4; tale norma si applica infatti nel giudizio di primo grado, dove l’onere dell’Avvocatura dello Stato di rilevare l’errore della parte attrice, se osservato, consente di essere riparato e, se non osservato, stabilizza la legittimazione a contraddire nell’Amministrazione convenuta, mentre non ha ragione di applicarsi quando l’Amministrazione legittimata a contraddire sia rimasta individuata in primo grado e si tratti soltanto di proseguire il giudizio di impugnazione nei suoi confronti" (Cass. n. 6177 del 2 010; Cass. n. 4864 del 2006).

In conclusione, revocata l’ordinanza emessa all’udienza del 14 aprile 2011, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, non avendo alcuno degli intimati svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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