T.A.R. Lazio Roma Sez. II quater, Sent., 13-09-2011, n. 7208

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

A seguito di riassunzione dinanzi al giudice amministrativo ex art. 59 della l. 69/2009, avendo il giudice ordinario declinato la propria giurisdizione, il ricorrente impugna il provvedimento di revoca del permesso di soggiorno per motivi di protezione internazionale e conseguente ordine di espulsione, adottato dalla amministrazione a seguito della rinuncia alla protezione internazionale effettuata dal ricorrente al fine di beneficiare della procedura di emersione ex l. 102/2009 per la quale la datrice di lavoro, De Propris Maria Stefania risulta aver presentato domanda in data 14.9.2009.

Deduce, come unico motivo di ricorso, la violazione dell’art. 1 ter, comma 10 del d.lg. 78/2009, conv. nella l. 102/2009 che vieta l’espulsione dello straniero nelle more del completamento della procedura di emersione.

L’istanza cautelare è stata accolta all’udienza dell’11.1.2011.

All’odierna udienza, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso è fondato e pertanto va accolto.

A mente del richiamato art. 1 ter, comma 10 del d.lg. 78/2009, conv. nella l. 102/2009, " Nelle more della definizione del procedimento di cui al presente articolo, lo straniero non può essere espulso, tranne che nei casi previsti al comma 13."

Il provvedimento in esame, pertanto, nella parte in cui – senza attendere l’esito della procedura di emersione – ha disposto l’espulsione dello straniero, è in palese contrasto con tale previsione normativa e va dunque annullato.

Le spese vanno poste a carico della amministrazione resistente in base ai principi della soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.

Condanna l’amministrazione al pagamento a favore del ricorrente delle spese processuali, che liquida in euro 1.500, oltre IVA e CPA come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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