Cass. civ. Sez. II, Sent., 27-12-2011, n. 28944 Garanzia per i vizi della cosa venduta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

A.V. interponeva appello, avverso la sentenza del Tribunale ordinario dell’Aquila, con la quale veniva rigettata la domanda proposta dallo stesso per sentire dichiarare risolto il contratto di compravendita di un autocarro Fiat stipulato tra il 1989 e 1990, con M.D. titolare dell’omonima carrozzeria per il prezzo di L. 16.000.000. La risoluzione era stata chiesta perchè nel 1995, in occasione dell’acquisto di altro autocarro dalla società Barbuscia, non potè darlo in permuta come pattuito a causa della distanza tra i due assi che era risultato inferiore a cm. 40 rispetto a quella dichiarata dal venditore (la distanza interasse doveva essere 320 come scritto sulla carta di circolazione ed invece risultava essere di 280 cm).

Si costituiva l’appellato, M.D., resistendo all’impugnazione.

La Corte di Appello dell’Aquila con sentenza n. 902 del 2005 rigettava l’appello perchè la cosa compravenduta (l’autocarro) corrispose e corrispondeva al genere cui la cosa stessa apparteneva.

La Corte aquilana specificava che la vendita di aliud pro alio (ossia cosa del tutto diversa da quella pattuita) si configura quando il bene sia completamente diverso da quello pattuito in quanto appartenendo ad un genere diverso si riveli funzionalmente e del tutto inidoneo ad assolvere la funzione economica sociale della res venduta. Sennonchè, l’ipotesi in esame non integrava gli estremi di una vendita aliud pro alio perchè la cosa stessa fu, medio tempore, utilizzata alla funzione propria cui la stessa era destinata e, pertanto, chiariva ancora la Corte aquilana, correttamente il primo giudice aveva applicato al caso la prescrizione di cui all’art. 1495 c.c..

La cassazione della sentenza n. 902 del 2005 della Corte di Appello dell’Aquila è stata chiesta da A.V. con ricorso affidato a due motivi. M.D., regolarmente intimato, in questa fase non ha svolto alcuna attività difensiva.

Motivi della decisione

1= Con il primo motivo il ricorrente lamenta un error in procedendo.

Art. 360 c.p.c., n. 5 per difetto di motivazione in relazione alla violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c.. Avrebbe errato la Corte di Appello dell’Aquila, secondo il ricorrente, per aver omesso di considerare il rilievo fondante l’appello ed, esattamente, l’accertata ed evidente inidoneità dell’automezzo Turbo Daylo Iveco ad essere permutato e/o commercializzato. Specifica, altresì, il ricorrente, che in conseguenza della non corrispondenza dei dati di identificazione, A.V. (l’acquirente dell’autocarro) in occasione di acquisto di altro autocarro non potè darlo in permuta.

E di più, non potendo più legittimamente circolare per la grave irregolarità, la cosa di cui si dice aveva assunto un valore di mercato inesistente e non poteva assolvere alla ulteriore e relativa funzione economica-sociale inerente la possibilità della commercializzazione.

2.= Con il secondo motivo il ricorrente lamenta un error in judicando.

Art. 360 c.p.c., n. 3 in relazione alla violazione e falsa applicazione degli artt. 1453, 1490, 1494 c.c.. Avrebbe errato la Corte di Appello dell’Aquila, secondo il ricorrente, per aver escluso la risoluzione per inadempimento ex art. 1453 c.c., e aver ritenuto applicabile all’ipotesi in esame la noma di cui all’art. 1494 c.c., in tema di risarcimento danno per vizi della cosa venduta. Piuttosto, ritiene il ricorrente, la fattispecie in esame configurerebbe un’ipotesi di aliud pro alio, perchè, la consegna di aliud pro alio, è configurabile, non solo quando la cosa consegnata è completamente diversa da quella contrattata, appartenendo ad un genere diverso, ma, anche, quando è assolutamente priva delle caratteristiche funzionali necessarie a soddisfare i bisogni dell’acquirente o che abbia difetti che la rendono inservibile.

3.= Il primo motivo è fondato e va accolto perchè la Corte aquilana non ha considerato che ai sensi dell’art. 78 C.d.S. il difetto dell’autocarro compravenduto, consistente nella distanza tra gli assi dell’auto, comportava il ritiro della carta di circolazione e, per ciò stesso, non rendeva l’automezzo idoneo alla sua funzione, ovvero, alterava le caratteristiche funzionali necessarie a soddisfare i bisogni dell’acquirente.

3.1.= Va qui osservato che criterio di distinzione tra cosa viziata o priva di qualità promesse (ipotesi che da luogo alle azioni speciali previste dall’art. 1492 cod. civ. sottoposte a particolari termini di decadenza e di prescrizione) – e cosa radicalmente diversa (che autorizza invece l’esperibilità del rimedio generale della risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell’art. 1453 cod. civ.) può essere colto nella considerazione che si ha diversità radicale della cosa data, rispetto a quella dovuta, quando tale diversità è di importanza fondamentale e determinante nell’economia del contratto, sia perchè la cosa appartiene ad un genere del tutto diverso, sia in quanto essa si presenta priva delle caratteristiche funzionali necessarie a soddisfare i bisogni dell’acquirente, sia perchè presenta difetti che la rendano inservibile (Cass. n. 9227 del 2005), ovvero, risulti compromessa la destinazione del bene all’uso che abbia costituito elemento determinante per l’offerta di acquisto. Nell’uno e nell’altro caso, la discriminazione tra le due situazioni è comunque rappresentata dalla gravità ed importanza della difformità riscontrata fra la cosa trasferita e quella dedotta in contratto.

3.2.a).= Ora, nel caso di specie, la non corrispondenza tra i dati strutturali del bene compravenduto e i dati strutturali ed identificativi dello stesso così come riportati nella carta di circolazione, rendeva, l’autocarro, inservibile, perchè in ragione dell’art. 78 C.d.S., non poteva essere immesso in circolazione, e, se posto in circolazione, avrebbe potuto essere sanzionato con il divieto di circolazione.

4.= Il secondo motivo rimane assorbito dal primo In definitiva, va accolto il primo motivo del ricorso e dichiarato assorbito il secondo, la sentenza impugnata va cassata e il procedimento rinviato ad altra Corte di Appello anche per il regolamento delle spese giudiziali.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di Appello di Roma la quale provvederà anche al regolamento delle spese di giustizia.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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