Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 15-06-2011) 04-08-2011, n. 31091 Procedimento penale minorile

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza del 23 settembre 2010 del Tribunale per i minorenni di Torino ha dichiarato, ai sensi dell’art. 129 c.p.p., non doversi procedere nei confronti di P.I., imputata di rapina, per immaturità al momento del fatto.

Avverso tale sentenza propone ricorso la Procura generale presso la Corte d’appello di Torino per dolersi dell’inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità. Il P.M., in particolare, afferma che, una volta ricevuta la richiesta di rinvio a giudizio, il g.u.p. non avrebbe potuto far altro che fissare l’udienza preliminare, anzichè provvedere ai sensi dell’art. 129 c.p.p. In tal modo, impedendo la partecipazione al giudizio della persona offesa e della stessa imputata, avrebbe violato l’art. 419 c.p.p., comma 1, e determinato una nullità d’ordine generale ai sensi dell’art. 178 c.p.c., lett. c). Rileva inoltre che il difetto di imputabilità per immaturità di un minore comunque ultraquattordicenne non è compreso fra le cause di proscioglimento de plano ai sensi dell’art. 129 c.p.p. Il ricorso è fondato.

Al riguardo è sufficiente richiamare il precedente di questa Corte a sezioni unite secondo cui la sentenza di non doversi procedere emessa de plano, per la ritenuta sussistenza di una causa di non punibilità, dal g.u.p., investito della richiesta del P.M. di rinvio a giudizio dell’imputato, non è abnorme, ma viziata da nullità di ordine generale ai sensi dell’art. 178 c.p.p., lett. b) e c), in quanto incide negativamente sulla partecipazione al procedimento del P.M., al quale viene precluso l’esercizio delle facoltà tese eventualmente a meglio definire e suffragare l’accusa, nonchè la violazione del diritto di difesa dell’imputato, al quale viene interdetto l’esercizio di facoltà esperibili solo nell’ambito dell’udienza preliminare (Cass. sez. un. 25 gennaio 2005, n. 12283).

La questione è assorbente rispetto all’ulteriore censura esposta in ricorso. La sentenza deve essere quindi annullata con rinvio.

P.Q.M.

annulla l’impugnata sentenza con rinvio al Tribunale dei minorenni di Torino per l’ulteriore corso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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