Cass. civ. Sez. II, Sent., 27-12-2011, n. 28941 Vendita di immobili

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con atto di citazione ritualmente notificata C.S., C.M. e CA.Li. evocavano in giudizio, avanti il Tribunale di Fermo, D.A.R., Ro.

C. e CI.Sa. per sentir dichiarare la validità ed efficacia della scrittura privata di compravendita di un terreno, per il prezzo di L. 5.000.000, interamente versato, scrittura che era stata stipulata in data 13.7.74 da CA.Lo. e C. L. rispettivi danti causa delle parti e pronunciare di conseguenza sentenza che tenesse luogo all’atto pubblico di vendita.

Si costituivano i convenuti contestando la domanda attrice di cui chiedevano il rigetto ed eccepivano la risoluzione del contratto per mutuo consenso delle parti contraenti e per inadempienza degli attori che non avevano pagato il prezzo stabilito.

La causa veniva istruita con l’escussione dei testi e l’espletamento della CTU ( per l’individuazione catastale del fondo oggetto della scrittura privata). L’adito Tribunale di Fermo, con sentenza n. 213/2003 in accoglimento della domanda attrice, accertata la validità dell’indicata scrittura privata del 13.7.1974, riconosceva in capo agli stessi la piena proprietà del terreno oggetto della stesso contratto sito nel comune di (OMISSIS) e ne disponeva il trasferimento a titolo di proprietà in capo agli attori. Per il tribunale il contratto era valido ed era stato accertato anche il pagamento del prezzo nei termini pattuiti.

Avverso tale sentenza proponeva appello Ci.Sa. deducendo in la mancata individuazione dell’oggetto del contratto, che doveva qualificarsi come contratto preliminare e non definitivo di compravendita del cespite in questione, sostenendo altresì che mancava la prova piena dell’avvenuto trasferimento del corrispettivo.

Si costituivano gli eredi C. chiedendo il rigetto dell’appello e in subordine in via incidentale insistevano per l’accoglimento della loro domanda, con la condanna di controparte al pagamento di un indennizzo per la mancata disponibilità del fondo de quo. L’adita Corte d’Appello di Ancona, con la sentenza n. 631/2005, depositata in data 18.11.05 rigettava l’appello principale e quello incidentale, confermando la sentenza impugnata. Ribadiva che il CTU aveva bene individuato catastalmente il terreno sulla base della scrittura privata; che si tratta di un contratto definitivo e non di un preliminare, e che infine il prezzo pattuito era stata effettivamente corrisposto, in contanti e con assegno.

Avverso la suddetta decisione Ci.Sa. ricorre per cassazione sulla base di una sola censure. S. e M. C., nonchè Ca.Li., resistono con controricorso;

gli altri intimati non hanno svolto difese.

Motivi della decisione

Con l’unico motivo del ricorso Ci.Sa. denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 e 2702 c.c. nonchè l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo.

La censura riguarda il pagamento del prezzo che secondo i ricorrente è inferiore di L. 500.000 rispetto a quanto in realtà era previsto nella scrittura privata (L. 5.500.000). Rileva che l’esistenza di una "annotazione" sulla predetta scrittura privata, di seguito alle sottoscrizioni delle parti, che reca la seguente dicitura: "a parziale modifica di quanto detto al punto del presente compromesso, le parti sono d’accordo di variare la superficie compravenduta riducendola da mq 1200 a mq 1064, con riduzione relativa al prezzo complessivo" e che tale clausole risulta sottoscritta unicamente da C.L.. Riteneva pertanto che Corte distrettuale aveva errato nel ritenere accertata la prova dell’esatto adempimento riguardo il tempestivo pagamento integrale del corrispettivo perchè ha ritenuto che il corrispettivo stesso fosse di L. 5.000.000. "Ed invece il corrispettivo indicato nella scrittura sottoscritta dalle parti è di L. 5.500.000, assumendo la validità dell’annotazione senza specificare le ragioni per cui ha ritenuto l’efficacia probatoria in assenza della sottoscrizione di riduzione del corrispettivo". Inoltre lo stesso giudice a quo aveva errato nel ritenere l’esatto adempimento dell’acquirente con riferimento ad un pagamento effettuato con assegno in data 14.07.1975 e "cioè ben oltre il termine fissato dall’art. 3 della scrittura (l’integrale pagamento sarebbe dovuto avvenire entro 4 mesi dalla stipula, ergo dal 13.7.1974)". La doglianza è fondata.

La corte distrettuale ha invero omesso del tutto di motivare sui punti decisivi della controversia evidenziati dal ricorrente quali quelli relativi al pagamento del prezzo. Nulla ha infatti detto in merito alla deduzione dell’odierno esponente relativa all’entità del prezzo ed alla validità della clausola aggiunta alla scrittura privata del 13.7.1974 in quanto firmata da uno solo dei contraenti ( C.L.); lo stesso dicasi in merito all’eccezione d’inesatto adempimento anche con riferimento al denunciato ritardo nel pagamento a mezzo assegno , avvenuto oltre il termine fissato dall’art. 3 della scrittura. Conclusivamente si ritiene di dover accogliere il ricorso, con conseguente cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio della causa, anche per le spese di questo giudizio, alla Corte d’Appello di Bologna.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese processuali di questo giudizio, alla Corte d’Appello di Bologna.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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