T.A.R. Lazio Roma Sez. II quater, Sent., 13-09-2011, n. 7200

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso in epigrafe l’odierno ricorrente impugna il decreto di rigetto della istanza volta ad ottenere la cittadinanza emesso dal Ministro dell’Interno in data 15 luglio 2010.

Deduce il ricorrente la illegittimità del provvedimento di diniego per violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili.

Si costituiva in giudizio l’Amministrazione resistente.

Alla udienza del 5 luglio 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione dal Collegio.

Il ricorso è fondato.

Rileva il Collegio come il provvedimento impugnato trovi il suo presupposto motivazionale nella assenza delle condizioni previste dalla normativa ai fini della concessione della cittadinanza italiana in relazione alla sussistenza di fattispecie penali ostative al riconoscimento di una compiuta integrazione del ricorrente nell’ambito della comunità nazionale.

In particolare, nel provvedimento impugnato si legge che "il Sig. A.F. è stato condannato con sentenza del 26.9.1991 emessa dal G.I.P. della Pretura di Reggio Emilia, divenuta irrevocabile il 29.10.1991 per il reato di cui all’art. 80, comma 13, del D.P.R. 15.6.1959, n. 393" e, ancora, che nei confronti dello stesso è stata pronunciata sentenza n. 622/2010 del 18 marzo 2010 dal G.I.P. del Tribunale di Reggio Emilia di non luogo a procedere per il reato di cui all’art. 483 c.p.

A fronte di tali contestazioni, l’odierno ricorrente deduce da un lato che la sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti – peraltro risalente al 1991 e riferibile ad una fattispecie ormai depenalizzata – è stata revocata in data 3 agosto 2010 dal G.I.P. del Tribunale di Reggio Emilia (doc. n. 3 delle produzioni di parte ricorrente) e, dall’altro, che la denuncia ex art. 483 c.p. – peraltro oggetto di sentenza di non luogo a procedere per prescrizione – fa riferimento alla non veridicità della dichiarazione resa dal ricorrente in sede di presentazione della istanza di cittadinanza proprio con riferimento alla assenza di precedenti penali.

Osserva il Collegio come a fronte di tali circostanze evidenziate dal ricorrente in sede di procedimento volto alla concessione della cittadinanza e ribadite nell’odierno ricorso, l’Amministrazione non ha compiutamente ed adeguatamente valutato e motivato in merito alla assenza dei presupposti utili ai fini della emanazione del provvedimento oggetto di istanza.

E’ ben vero, come affermato dalla giurisprudenza amministrativa – condivisa da questo Collegio – che la concessione della cittadinanza ai sensi dell’art. 9 della Legge n. 91/1992, non costituisce atto dovuto in presenza dei presupposti di legge, implicando una valutazione discrezionale dell’Amministrazione in ordine alla possibilità che lo straniero sia ammesso a far parte della comunità nazionale; tale valutazione, tuttavia, attiene alla sussistenza di circostanze ostative alla concessione che debbono essere adeguatamente documentate ed in ordine alle quali deve esigersi specifica ed esaustiva motivazione (cfr. T.A.R. Liguria, Sez. II, 6.7.2006 n. 761).

Il ricorso va quindi accolto con conseguente annullamento del provvedimento impugnato salvi gli ulteriori provvedimenti di competenza della Amministrazione.

Le spese, in considerazione della sussistenza di giusti motivi, possono essere compensate per intero tra le parti.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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