Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 09-06-2011) 04-08-2011, n. 31151 Archiviazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) V.M., persona offesa nel procedimento instaurato nei confronti di G.F. per il reato di lesioni colpose in suo danno commesso il 27 luglio 2006, ha proposto ricorso in cassazione avverso il decreto di archiviazione in data 23 gennaio 2008 con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cassino ha disposto, su richiesta del pubblico ministero, l’archiviazione del procedimento nei confronti dell’indagato.

Deduce il ricorrente violazione dell’art. 408 c.p.p., comma 2, per non essergli stata notificata la richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero malgrado ne avesse fatto espressa richiesta nella denuncia querela presentata alla polizia giudiziaria l’11 ottobre 2006. 2) Il ricorso è fondato e deve conseguentemente essere accolto.

L’art. 408 c.p.p., comma 2, (applicabile anche nei procedimenti contro ignoti per il rinvio dell’art. 415 c.p.p., comma 3: v. Cass., sez 5^, 28 ottobre 1996, Ferrara) prevede che il pubblico ministero notifichi la richiesta di archiviazione alla persona offesa che abbia dichiarato di voler essere informata circa l’eventuale archiviazione.

Identica previsione è prevista, per il giudice di pace, dal D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 17 comma 2.

Ove questa notifica venga omessa il decreto di archiviazione è nullo per violazione del principio del contradditorio. La ricorribilità in cassazione si ricava dal combinato disposto dell’art. 409 c.p.p., comma 6, art. 127 c.p.p., commi 1 e 5. 3) Nel caso in esame risulta dal testo della denunzia querela, contenuta negli atti del procedimento, che la persona offesa aveva dichiarato di voler essere informata dell’eventuale richiesta di archiviazione per cui, non risultando dagli atti che questa notificazione sia avvenuta, il ricorso deve essere accolto.

Ne conseguono l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato e la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cassino che provvedere all’incombente omesso.

P.Q.M.

la Corte Suprema di Cassazione, sezione 4^ penale, annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cassino per l’ulteriore corso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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