Corte Suprema di Cassazione – Penale Sezione V Sentenza n. 38462 del 2006 deposito del 20 dicembre 2006

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

M.S. ha proposto ricorso avverso la sentenza 14 nov. 2004 della corte d’appello di Catania che ha parzialmente confermato la sentenza 13 feb. 2004 del tribunale di Siracusa che l’aveva condannato alla pena di mesi 6 di reclusione per il delitto di cui all’art. 589 co. 1 e 2 cod. pen. per avere cagionato, a seguito di un incidente stradale, la morte di T.S. e lesioni personali a S.M.

La corte ha ritenuto l’esistenza di un concorso di colpa pari al 25% del S. e ha ridotto la pena inflitta dal primo giudice a mesi 5 di reclusione.

I giudici di merito hanno ricostruito l’incidente rilevando che l’imputato, alla giuda di un?autovettura, aveva appena superato il motociclo a bordo del qual si trovavano le due persone offese.

Il conducente dell’autovettura si riportava repentinamente sulla destra e il conducente del motociclo non riusciva ad evitare l’impatto con la fiancata destra dell’autoveicolo.

La responsabilità dell’imputato è stata ravvisata nell’aver improvvisamente deviato sulla destra non consentendo al conducente del motociclo una tempestiva frenata.

Il concorso di colpa di quest?ultimo è stato invece fondato sul superamento del limite di velocità massimo consentito.

A fondamento del ricorso si deduce: la violazione di legge perché i giudici di merito non avrebbero considerato che l’accostamento a destra era stato determinato dallo squillo del telefono cellulare e quindi costituiva una manovra di emergenza mentre il conducente del motociclo non ha tentato ne di frenare ne di compiere altra manovra di emergenza; secondo il ricorrente le emergenze processuali dimostrerebbero che è stato S. ad operare un tentativo di superamento dell’autovettura sulla destra poiché se l’autovettura era davanti, e poi i veicoli si sono toccati, è evidente che è stato il motociclo a tentare di superare l’autovettura; la mancanza di motivazione sulla percentuale di colpa attribuita al motociclista essendo in ogni caso superiore quella del motociclista che aveva omesso sia di decelerare il veicolo sia di tentare il sorpasso a sinistra.

Il ricorso è inammissibile sia perché manifestamente infondato sia perché propone censure di fatto.

Sotto il primo profilo si osserva che la tesi del ricorrente, secondo cui lo squillo del telefono cellulare imponeva la manovra di emergenza costituita dall’accostamento sulla destra, è palesemente infondata ovvio essendo che solo la necessità di evitare un situazione di pericolo può comportare la necessità di eseguire una manovra di emergenza .

Il ricorrente riconosce di aver decelerato e di essersi accostato sul lato destro della strada; palesemente infondata è quindi anche la tesi secondo cui il motociclista avrebbe tentato di superarlo sulla destra; e comunque si tratta di un tentativo di ricostruzione dei fatti diverso da quello logicamente e motivatamente operato ai giudici di merito che invece hanno ricostruito l’incidente, sulla base del compendio probatorio acquisito, nel senso di una repentina deviazione sulla destra operata dal conducente dell’autovettura che non ha consentito al motociclista di frenare tempestivamente o di operare una diversa manovra di emergenza.

La censura deve quindi essere ritenuta inammissibile perché richiede al giudice di legittimità un sindacato che gli è precluso.

Parimenti inammissibile è la censura che si riferisce al concorso di colpa avendo i giudici di merito logicamente motivato sulla prevalenza della colpa dell’imputato, per l’improvvisa manovra eseguita, rispetto al superamento del limite di velocità da parte del motociclista. Anche in questo caso trattasi di valutazione di merito incensurabile in sede di legittimità perché esente da vizi logici e giuridici.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso conseguono le pronunzie di cui al dispositivo.

Con riferimento a quanto statuito dalla corte costituzionale nella sentenza 13 giu. 2000 n. 186 si rileva che non si ravvisano inammissibilità in considerazione della palese violazione dei limiti del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La corte suprema di cassazione, sezione IV penale, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000,00 in favore della casa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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