T.A.R. Lazio Roma Sez. III, Sent., 13-09-2011, n. 7227 Equo indennizzo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorso in esame, proposto il 20 luglio 1998 da S.F. vedova del Sig. A.L., deceduto per "Arresto CardiacoInfarto del miocardio" in data 17 settembre 1995, riguarda il provvedimento del 16.4.1998 con il quale l’Azienda Sanitaria Locale RM H, prendendo atto del parere espresso dal CPPO il 16.9.1997 in ordine al diniego di riconoscimento da causa da servizio dell’infermità che ha tratto a morte il dipendente A., ha revocato la propria precedente deliberazione n. 1065 del 14.4.1997 con la quale la stessa infermità, su conformi pareri della CMO in data 20.1.1996 e del Collegio Medico del Servizio di Medicina Legale della ASL medesima in data 27.1.1997, era stata invece riconosciuta dipendente da causa di servizio ed ascritta ai fini dell’equo indennizzo alla tabella A, I ctg., misura massima.

Contro il provvedimento impugnato l’istante deduce: Violazione e falsa applicazione degli artt. 68 DPR n. 3/57 e 5 bis DL 21.8.87, convertito dalla L. n. 472/1987 – Incongruenza e contrasto di motivazione – Eccesso di potere – Violazione di legge.

Al riguardo la ricorrente assume, in estrema sintesi, che la ASL intimata non ha autonomamente motivato l’impugnata determinazione, in presenza di pareri contrastanti intervenuti in sede procedimentale, e si è limitata a recepire l’apodittico avviso del CPPO di collegamento dell’infermità ad una predisposizione costituzionale del soggetto che in tutte le analisi ed indagini cliniche cui l’A. era stato sottoposto non era mai stata rilevata, senza considerare l’origine virale della malattia correttamente riconosciuta dagli altri organi consultivi. Evidenzia, da ultimo, i fattori di rischio dell’attività lavorativa a suo tempo resa dal coniuge, i quali hanno costituito un ruolo di concausa efficiente e determinante nell’insorgenza e decorso della malattia.

L’Amministrazione si è costituita in giudizio e ha controdedotto ex adverso, con memorie depositate il 4.11.1998 e 19.4.2011, chiedendo il rigetto del ricorso.

Quest’ultimo è passato in decisione alla pubblica udienza del 1°.7.2011.

Tanto premesso, rileva il Collegio che il ricorso è meritevole di accoglimento, dovendo essere condiviso il profilo di censura, che in quanto fondato ed assorbente si esamina prioritariamente, con il quale la ricorrente denuncia sostanzialmente l’illogicità del parere del CPPO acriticamente recepito dall’atto impugnato.

Ed invero:

il Sig. A., come risulta dalla relazione del 15.5.1995 del Servizio Economato della ASL RM H, ha prestato servizio con la qualifica di cuoco presso il Reparto Cucina dell’Ospedale di Anzio dall’assunzione (avvenuta nel 1977) fino al 18.5.1993 svolgendo mansioni di confezionamento del vitto, prelevamento dei generi per le confezioni, prelevamento di carne dalle celle frigorifere per la lavorazione della stessa, sollevamento di pentolame (vuoto e pieno) per la cottura degli alimenti;

il 15.1.1991 l’A., a seguito di un episodio di virosi delle prime vie aeree, è stato ricoverato in ospedale con diagnosi di "miocardite acuta";

dimesso l’8.2.1991 è rientrato in servizio con le medesime mansioni; indi è stato collocato in aspettativa per infermità dal 17.4.1992 e successivamente è stato inquadrato, per inidoneità fisica alle precedenti mansioni, nella posizione di uscierecommesso con delibera del 10.8.1993;

nel 1994 ha subito due nuovi ricoveri ospedalieri per la riacutizzazione dei sintomi della patologia cardiaca da cui era affetto, ed è stato dimesso con diagnosi di scompenso cardiaco;

è infine deceduto per arresto cardiacoinfarto del miocardio in data 17.9.1995.

Come può evincersi chiaramente dalla concatenazione dei fatti sopra esposti, l’insorgenza improvvisa della malattia cardiaca dell’A. e il rapido aggravarsi delle sue condizioni di salute fino al decesso per infarto cardiaco, costituiscono il progressivo decorso e l’esito fatale di un quadro patologico unitario, a fronte del quale e della verosimile origine virale della miocardite (riconosciuta dalla CMO e dalla stessa Commissione medica della ASL RMH sulla base degli obiettivi accertamenti clinici esaminati e delle anamnesi e diagnosi effettuate in sede di ricovero ospedaliero), appare apodittico e palesemente illogico il collegamento, operato dal CPPO, dell’infermità che ha tratto a morte l’A., con la mera predisposizione costituzionale del soggetto e con non meglio precisati fattori di rischio individuale. Ed al riguardo va considerato che era stato invece ben argomentato, dalla CMO, il collegamento della causa immediata di morte dell’A. con la patologia cardiaca di origine virale, stante la rilevata e documentata esclusione di diverse "patologie preesistenti".

Quanto ai fattori di rischio individuali, essi erano ben presenti, ad avviso del Collegio, nelle modalità di svolgimento del servizio dell’A. (come del resto era stato riconosciuto nei pareri delle Commissioni mediche che l’Amministrazione aveva sentito in sede procedimentale), non potendosi negare in particolare la possibile incidenza dei fattori perfrigeranti (cui l’A. stesso è stato costantemente esposto per le sue mansioni di prelevamento di carni, per la relativa lavorazione, dalle celle frigorifere) sulla virosi delle vie aeree che appare obiettivamente aver costituito (secondo un nesso eziologico apprezzabile anche alla stregua di nozioni di comune esperienza) la causa immediata dell’iniziale patologia cardiaca e quindi la concausa efficiente e determinante dell’infermità che ha determinato il decesso del coniuge della ricorrente.

In base alle esposte considerazioni e con assorbimento dei profili di censura non esaminati, il proposto ricorso deve essere accolto, con annullamento, per l’effetto, del provvedimento impugnato.

Le spese seguono la soccombenza e sono equitativamente liquidate nella limitata misura di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie ed annulla, per l’effetto,il provvedimento impugnato.

Condanna la ASL soccombente a rifondere alla ricorrente euro 1.000,00 (mille,00) a titolo di spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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