Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 09-06-2011) 04-08-2011, n. 31087

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Ha proposto ricorso per cassazione C.A., per mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza della Corte di Appello di Cagliari del 30.9.2010, che confermò la sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti dal gup del locale Tribunale il 18.10.2007, per il reato di truffa aggravata.

2. Secondo l’accusa, il C., amministratore unico della Meta Costruzioni s.r.l., aveva indebitamente ottenuto le agevolazioni finanziarie previste dal D.L. 22 marzo 1993, n. 71 a favore delle imprese operanti nel mezzogiorno, presentando una dichiarazione attestante falsamente la sussistenza delle condizioni per il conseguimento di dette agevolazioni, in particolare con riguardo al luogo dove si svolgeva l’attività produttiva interessata.

3. I giudici di merito ritenevano raggiunta la prova che la Meta costruzioni non svolgeva in Sardegna nè in qualunque altra località del mezzogiorno alcuna significativa attività produttiva, e richiamavano la giurisprudenza formatasi in materia di sgravi contributivi a favore delle imprese meridionali, nel senso della esclusione dalle provvidenze pubbliche per la forza lavoro impiegata al di fuori delle aree geografiche interessate.

4. Ancora, la Corte territoriale rilevava come la localizzazione nel territorio sardo di un’apprezzabile attività produttiva non poteva desumersi dalla presenza, in c.da M., di una segheria presa in comodato da un certo Z., nessun lavoratore operando nel locale ed essendo peraltro chiaramente sospette le circostanze in cui era emersa la presenza di quella modesta unità produttiva.

5. La difesa lamenta il vizio di violazione di legge della sentenza ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. b), la manifesta illogicità della motivazione e il travisamento della prova da parte della Corte territoriale, in ordine all’affermazione della sussistenza degli elementi costituivi della fattispecie di cui all’art. 640 bis c.p. 6. In estrema sintesi, la "territorialità" dell’attività produttiva con riferimento al suo insediamento nelle aree geografiche interessate dalle agevolazioni in questione, non potrebbe escludersi, secondo la tesi difensiva, per il fatto che un’impresa avente sede nei territori del mezzogiorno impieghi lavoratori "esterni". D’altra parte, nemmeno potrebbe farsi riferimento al reato di cui all’art. 316 ter c.p., ostandovi la natura delle agevolazioni in questione, che non corrispondono ad erogazioni pubbliche ma ad esenzioni contributive.

CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Rileva anzitutto il collegio che esattamente la Corte di merito ha escluso che alla società amministrata dall’imputato spettassero le agevolazioni previste dal D.L. 22 marzo 1993, n. 71 a favore delle imprese operanti nel mezzogiorno, dal momento che si tratta di sgravi contributivi diretti a favorire la massima occupazione nei territori interessati, alleviando endemiche condizioni di disagio socio economico. La caratteristiche produttive dell’attività imprenditoriale dell’imputato, correttamente analizzate in fatto dai giudici di appello, con valutazioni che si sottraggono a qualunque censura sotto il profilo logico giuridico, escludevano quindi la sussistenza dei presupposti per l’accesso alle provvidenze pubbliche in questione, dal momento che la "Meta Costruzioni" operava normalmente in località come Parma, Roma, Milano, Forlì ecc:(vedi sentenza impugnata pag. 4). L’osservazione difensiva secondo cui nella specie l’impiego di lavoratori "esterni" corrispondesse ad una ineludibile "necessità" operativa, per la natura dell’attività esercitata, non incide poi in alcun modo sulla correttezza della valutazione dell’insussistenza del requisito della territorialità;

si trattava infatti, di una "necessità" che escludeva la società dal novero delle imprese ammesse alle agevolazioni.

2. La condotta ascritta all’imputato, secondo l’ormai consolidata e condivisibile giurisprudenza di questa Corte, va però ricompresa nell’ambito di operatività dell’art. 316 ter c.p.. Va premesso al riguardo che contrariamente a quanto sostiene la difesa integra il reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato anche la falsa attestazione diretta a conseguire benefici economici sotto forma di esenzioni da oneri finanziari di qualunque genere, dovendosi ritenere che si abbia "erogazione", pur in assenza di un’elargizione, quando il richiedente ottiene un vantaggio economico che viene posto a carico della comunità (cfr. Cass Sez. U, Sentenza n. 7537 del 16/12/2010, Pizzuto, in materia di esenzione dal ticket sanitario).

3. Per il resto, in ordine al rapporto fra l’art. 640 bis c.p. – art. 640 c.p., comma 2, n. 1 – art. 316 ter c.p., questa Corte (ex plurimis Cass. 21609/2009 – Cass. 8613/2009 riv. 243313 – Cass. 1162/2008 riv. 242717 – Cass. 32849/2007 riv. 236966 – Cass. 45422/2008 riv. 242302 – Cass. 10231/2006 riv. 233449 – Cass. 23623/2006 riv. 234996; da ultimo, in senso conforme, Sez. U, Sentenza n. 7537 del 16/12/2010 Pizzuto; e in caso del tutto analogo a quello di specie, Cass. Sez. 2^, 25 gennaio 2011), ha avuto modo di affermare che la fattispecie criminosa di cui all’art. 316 ter c.p. ha carattere residuale rispetto alla fattispecie della truffa aggravata e non è con essa in rapporto di specialità, sicchè ciascuna delle condotte ivi descritte (utilizzo o presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, e omissioni di informazioni dovute) può concorrere ed integrare gli artifici ed i raggiri previsti dalla fattispecie di truffa, ove di questa fattispecie criminosa siano integrati gli altri presupposti.

Al riguardo si è infatti posto in evidenza come la Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla tematica de qua, nella ordinanza n. 95 del 2004, dopo aver rammentato la coincidenza della questione con quella in passato sollevata per la previsione punitiva di cui alla L. 23 dicembre 1986, n. 898, art. 2, ha rilevato che "il carattere sussidiario e "residuale" dell’art. 316 ter c.p., rispetto all’art. 640 bis c.p., – a fronte del quale la prima norma è destinata a colpire fatti che non rientrino nel campo di operatività della seconda -costituisce dato normativo assolutamente inequivoco".

Ha in tal modo escluso la automatica sovrapponibilità delle condotte individuate nell’art. 316 ter c.p. (dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere) con quelle di cui all’art. 640 c.p., cioè con gli artifici e raggiri. Nel caso di specie la Corte territoriale, ha invece affermato la sussistenza del reato di cui all’art. 640 bis c.p. esclusivamente sulla base dell’acclarata utilizzazione ad opera dell’imputato di un’autocertificazione inveritiera riguardo alle caratteristiche dell’attività produttiva esercitata trattandosi, però, di comportamento già previsto e sanzionato dall’art. 316 ter c.p., che sarebbe potuto diventare sussumibile nell’ipotesi delittuosa della truffa solo ove avesse presentato un quid pluris rispetto alla condotta tipica descritta nella norma citata, pacificamente mancato nel caso di specie. Essendo pacifico l’avvenuto superamento della soglia di punibilità prevista dallo stesso art. 316 ter cit., la sentenza va pertanto, va annullata con rinvio, per la commisurazione della pena al corretto titolo giuridico del fatto.

Motivi della decisione

1. Rileva anzitutto il collegio che esattamente la Corte di merito ha escluso che alla società amministrata dall’imputato spettassero le agevolazioni previste dal D.L. 22 marzo 1993, n. 71 a favore delle imprese operanti nel mezzogiorno, dal momento che si tratta di sgravi contributivi diretti a favorire la massima occupazione nei territori interessati, alleviando endemiche condizioni di disagio socio economico. La caratteristiche produttive dell’attività imprenditoriale dell’imputato, correttamente analizzate in fatto dai giudici di appello, con valutazioni che si sottraggono a qualunque censura sotto il profilo logico giuridico, escludevano quindi la sussistenza dei presupposti per l’accesso alle provvidenze pubbliche in questione, dal momento che la "Meta Costruzioni" operava normalmente in località come Parma, Roma, Milano, Forlì ecc:(vedi sentenza impugnata pag. 4). L’osservazione difensiva secondo cui nella specie l’impiego di lavoratori "esterni" corrispondesse ad una ineludibile "necessità" operativa, per la natura dell’attività esercitata, non incide poi in alcun modo sulla correttezza della valutazione dell’insussistenza del requisito della territorialità;

si trattava infatti, di una "necessità" che escludeva la società dal novero delle imprese ammesse alle agevolazioni.

2. La condotta ascritta all’imputato, secondo l’ormai consolidata e condivisibile giurisprudenza di questa Corte, va però ricompresa nell’ambito di operatività dell’art. 316 ter c.p.. Va premesso al riguardo che contrariamente a quanto sostiene la difesa integra il reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato anche la falsa attestazione diretta a conseguire benefici economici sotto forma di esenzioni da oneri finanziari di qualunque genere, dovendosi ritenere che si abbia "erogazione", pur in assenza di un’elargizione, quando il richiedente ottiene un vantaggio economico che viene posto a carico della comunità (cfr. Cass Sez. U, Sentenza n. 7537 del 16/12/2010, Pizzuto, in materia di esenzione dal ticket sanitario).

3. Per il resto, in ordine al rapporto fra l’art. 640 bis c.p. – art. 640 c.p., comma 2, n. 1 – art. 316 ter c.p., questa Corte (ex plurimis Cass. 21609/2009 – Cass. 8613/2009 riv. 243313 – Cass. 1162/2008 riv. 242717 – Cass. 32849/2007 riv. 236966 – Cass. 45422/2008 riv. 242302 – Cass. 10231/2006 riv. 233449 – Cass. 23623/2006 riv. 234996; da ultimo, in senso conforme, Sez. U, Sentenza n. 7537 del 16/12/2010 Pizzuto; e in caso del tutto analogo a quello di specie, Cass. Sez. 2^, 25 gennaio 2011), ha avuto modo di affermare che la fattispecie criminosa di cui all’art. 316 ter c.p. ha carattere residuale rispetto alla fattispecie della truffa aggravata e non è con essa in rapporto di specialità, sicchè ciascuna delle condotte ivi descritte (utilizzo o presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, e omissioni di informazioni dovute) può concorrere ed integrare gli artifici ed i raggiri previsti dalla fattispecie di truffa, ove di questa fattispecie criminosa siano integrati gli altri presupposti.

Al riguardo si è infatti posto in evidenza come la Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla tematica de qua, nella ordinanza n. 95 del 2004, dopo aver rammentato la coincidenza della questione con quella in passato sollevata per la previsione punitiva di cui alla L. 23 dicembre 1986, n. 898, art. 2, ha rilevato che "il carattere sussidiario e "residuale" dell’art. 316 ter c.p., rispetto all’art. 640 bis c.p., – a fronte del quale la prima norma è destinata a colpire fatti che non rientrino nel campo di operatività della seconda -costituisce dato normativo assolutamente inequivoco".

Ha in tal modo escluso la automatica sovrapponibilità delle condotte individuate nell’art. 316 ter c.p. (dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere) con quelle di cui all’art. 640 c.p., cioè con gli artifici e raggiri. Nel caso di specie la Corte territoriale, ha invece affermato la sussistenza del reato di cui all’art. 640 bis c.p. esclusivamente sulla base dell’acclarata utilizzazione ad opera dell’imputato di un’autocertificazione inveritiera riguardo alle caratteristiche dell’attività produttiva esercitata trattandosi, però, di comportamento già previsto e sanzionato dall’art. 316 ter c.p., che sarebbe potuto diventare sussumibile nell’ipotesi delittuosa della truffa solo ove avesse presentato un quid pluris rispetto alla condotta tipica descritta nella norma citata, pacificamente mancato nel caso di specie. Essendo pacifico l’avvenuto superamento della soglia di punibilità prevista dallo stesso art. 316 ter cit., la sentenza va pertanto, va annullata con rinvio, per la commisurazione della pena al corretto titolo giuridico del fatto.

P.Q.M.

Riqualificato il fatto come violazione dell’art. 316 ter c.p. annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Cagliari, sez. distaccata di Sassari, per la determinazione della pena.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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