T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, Sent., 13-09-2011, n. 7192 Università

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

I ricorrenti, dopo aver ottenuto sentenza di questo Tribunale di accoglimento della loro pretesa di ottenere, quali medici con qualifica universitaria operanti in strutture ospedaliere, lo stesso trattamento economico riconosciuto ai medici di qualifica ospedaliera, adivano questo Tribunale per ottenere, in esecuzione della stessa sentenza quanto loro dovuto e, a loro avviso, non ancora corrisposto dalla Amministrazione tenuta ad eseguire la medesima sentenza (la Università "Tor Vergata" di Roma).

Dopo varie vicende anche di ordine processuale, alla Camera di Consiglio del 5/6/2008 per la complessità della produzione documentale versata in giudizio che non consentiva, onde individuare la avvenuta o meno esaustiva esecuzione della sentenza, di sceverare le spettanze ancora dovute ai ricorrenti (che le reclamavano in riferimento ad emolumenti alcuni di natura fissa ed altri variabile in quanto riferite anche ai compensi c.d. "aziendali") veniva disposta la nomina del Commissario "ad acta" nella persona del dott. Maurizio Arlacchi cui veniva conferito mandato per la effettuazione di una ricognizione individuativa delle somme ai ricorrenti già corrisposte, suddistinte per tipo di compenso, rispetto a quanto eventualmente ancora dovuto.

In adempimento all’incarico conferitogli nei sensi e nei limiti con cui dello stesso incarico era stato investito, il sunnominato Commissario depositava Relazione della attività svolta con allegate tabelle da cui risultavano per ciascun ricorrente le somme dovute, suddistinte per singole voci, e le somme già percepite.

I ricorrenti non ritenevano soddisfatte le loro pretese quali derivanti dalla sentenza di questo Tribunale intervenuta nei loro confronti nelle parti per gli stessi favorevole, e formulavano richieste basate su elementi ed argomentazioni (anche di natura giuridica) dirette a denunciare pretesi inadempimenti e omissioni da parte del Commissario "ad acta".

In apposita Camera di Consiglio, dopo che era stato udito anche il Commissario ad acta all’uopo convocato, il Collegio, accertati i limiti dell’incarico conferito al dott. Arlacchi consistente, come già riferito, nella mera individuazione delle spettanze dovute ai ricorrenti e delle somme che gli stessi avevano già ricevuto in pagamento, udita anche la resistente Università che, tramite l’Avvocatura dello Stato, si era dichiarata disposta a rieffettuare i conteggi ai fini della esatta individuazione delle spettanze effettivamente dovute e "debendae" ai medici ricorrenti, decideva, in adesione alla stessa richiesta della Università, di assegnare a quest’ultima il termine di mesi due per consentire l’accertamento di quanto dall’Ateneo proposto e per l’invio a questo Tribunale degli esiti, documentati, dello stesso accertamento.

Per il solo caso di eventuale inerzia della Università nel fornire i dati e gli elementi utili alla totale definizione del giudizio nel senso effettivamente satisfattivo delle pretese dai ricorrenti fatte valere, veniva stabilito di conferire allo stesso Commissario dott. Arlacchi "pieni poteri" al fine di definire la vicenda ancora pendente relativa alla esatta esecuzione della sentenza, mediante la adozione degli eventuali provvedimenti necessari per l’integrale ed esaustivo soddisfacimento delle pretese degli istanti.

La Università "La Sapienza" in adempimento dell’impegno assunto, ha da ultimo fornito, mediante la trasmissione di dettagliata Relazione, gli elementi che a dire della stessa si porrebbero come definitori della pendente controversia, in senso tuttavia negativo alla persistenza di pretese a vantaggio dei richiedenti e non ancora soddisfatte. Tanto, in riferimento ai pagamenti che in favore degli stessi erano stati già effettuati.

In tale Relazione della Università vengono riepilogate le pretese costituenti oggetto del giudizio ancora pendente diretto ad ottenere l’identico trattamento retributivo complessivo dei medici con qualifica ospedaliera, ed, in particolare di quelle riferite:

alla indennità di posizione "parte variabile" (artt. 55, 56 e 57 del CCNL Dirigenza Medica 1994/97);

alla retribuzione di risultato e premio (artt. 63 – 66 stesso CCNL);

alla indennità di qualificazione professionale legato alla produttività (artt. 45 e ss. CCNL comparto sanità – personale non medico);

nonché alla applicazione di tutti gli istituti a contenuto normativo afferenti le loro rispettive posizioni funzionali. Viene tuttavia rilevato dalla Università "Tor Vergata" quanto segue.

Sulla base delle risultanze ottenute dalla stessa Università attraverso la applicazione dei corretti parametri retributivi in favore di ciascuno dei ricorrenti, per i quali l’Ateneo ha compilato un prospetto in comparazione con i valori esposti nelle tabelle prodotte dal Commissario "ad acta", vengono evidenziate le incongruità riscontrate sulle posizioni contabili dei richiedenti.

Per quanto concerne poi la applicazione, da parte dello stesso Commissario "ad acta" del CCNL 1998/2011 (anziché del contratto collettivo precedente relativo al 1994/1997) sulla quale questione di giuridica rilevanza si rinvia al prosieguo, viene effettuata dalla stessa Università una comparazione tra le tabelle della retribuzione annuale allegate alla relazione dello stesso Commissario e quelle elaborate dalla Università.

In esito a tale esame comparativo della Università, sono stati riscontrati in conseguenza della applicazione del trattamento economico previsto dal CCNL 1998/2001 invece che del contratto collettivo precedente (1994/1997), errati riconoscimenti di somme maggiori relativamente agli anni 1998 e 1999.

Vengono menzionate al riguardo le più significative posizioni (contabili) dei ricorrenti: i proff.ri Nini Gabriele, Giuffrè Renato che hanno ottenuto come riconoscibili somme maggiori in conseguenza della arbitraria applicazione da parte del Commissario "ad acta" del trattamento economico previsto dal CCNL 1999/2001 anziché di quello di cui al CCNL 1994/1997; ed inoltre la prof.ssa Marciani Maria Grazia con riguardo alla errata considerazione della retribuzione di Dirigente Medico di II livello anziché di I livello.

In conclusione secondo la Università risulta provato l’intervenuto pagamento da parte dello stesso Ateneo delle somme dovute ai ricorrenti. Infatti pretese e residue posizioni creditorie sono da ritenersi riconducibili in misura prevalente ad inesattezze ed errori di calcolo per i quali la Università fa rinvio agli analitici prospetti comparativi dallo stesso Ateneo compilati per ogni singolo ricorrente.

Poiché la Università ha ritenuto esatto, nel calcolo determinativo delle spettanze dovute ai medici ricorrenti, il riferimento al CCNL 19941997 ed errata invece la estensione al successivo CCNL 19982001 e poiché su tale questione sono intervenute contestazioni dei ricorrenti (che in alcuni dei quattro ricorsi di cui alla odierna Camera di Consiglio vengono riferite anche ad adeguamenti delle remunerazioni derivanti in via di "rinvio dinamico", da quelle intervenute nel decennio successivo) va all’uopo precisato quanto segue.

Per quanto concerne la questione della riferibilità al CCNL 19941997 ovvero al CCNL 19982001 ad avviso del Collegio sono esatti i riferimenti operati dalla Università resistente al CCNL per quanto concerne, in particolare, le specifiche voci: "indennità di posizione parte variabile"; "retribuzione di risultato e premio";

Il riconoscimento in sede di giudizio cognitorio del diritto dei ricorrenti alla perequazione assimilativa del trattamento economico con quello delle qualifiche ospedaliere, per quanto concerne le specifiche voci: "retribuzione di posizione parte variabile" e "retribuzione di risultato e premio" è stato riscontrato sulla base delle specifiche disposizioni del CCNL 1994/1997 che vengono infatti altrettanto specificamente enunciate nella sentenza di cui viene chiesta la esecuzione.

Quanto al c.d. "rinvio dinamico" a contrattazioni persino successive al CCNL 1997/2001 che, secondo i proponenti tale questione, avrebbero natura riadeguativa del trattamento retributivo, va osservato che eventuali riadeguamenti del trattamento economico operati con contrattazioni successive non assumono alcuna rilevanza in sede di perequazione assimilativa del trattamento economico dei medici con qualifiche universitarie con quelle dei medici ospedalieri per la cui effettuazione costituiscono elementi di raffronto i rispettivi trattamenti economici all’epoca stabiliti.

In conclusione, stanti le risultanze della verifica effettuata dalla Università Tor Vergata" in ordine alla posizione dei ricorrenti in base alle quali risultanze gli stessi non hanno più nulla a pretendere ai fini della integrale esecuzione della sentenza per la quale ancora insistono in sede di ottemperanza, tenuto conto che anche le rilevazioni degli istanti in ordine alla estensione, anche in via dinamica, alle disposizioni contenute in CC.CC.NN.LL. successivi al CCNL 1994/1997 non appaiono al Collegio condivisibili, il giudizio di ottemperanza va definito con decisione di reiezione delle pretese fatte valere dai proponenti lo stesso giudizio.

Per quanto concerne la liquidazione a favore del Commissario ad acta si provvederà con separata ordinanza.

Quanto alle spese di giudizio si ravvisa la esistenza di motivi giustificativi della loro compensazione tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) rigetta il ricorso indicato in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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