Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 08-06-2011) 04-08-2011, n. 31100

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza in data 18-5-2010 il Giudice di Pace di Roma pronunziava l’assoluzione di M.M., l’mputato del reato di cui all’art. 612 c.p., comma 1, per avere minacciato di ingiusto danno G.R., rivolgendole al telefono la frase "di a tua madre che se la prendo la faccio finire in ospedale", fatto avvenuto in data (OMISSIS).

Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il PG presso la Corte di Appello di Roma deducendo la erronea applicazione della legge penale ai sensi dell’art. 616 c.p.,e la contraddittorietà ed illogicità della motivazione, desunta dal provvedimento impugnato, avendo il Giudice escluso la responsabilità dell’imputato in base alla valutazione della pregressa condotta tenuta dalla parte offesa, che avrebbe potuto eventualmente integrare il presupposto per ritenere applicabile una attenuante, senza escludere l’antigiuridicità del fatto.

Il ricorso risulta dotato di fondamento.

Invero il Giudice di Pace ha applicato erroneamente la legge penale nel valutare i presupposti che integrano la condotta contestata ai sensi dell’art. 612 c.p., avendo motivato evidenziando da un lato l’effettivo verificarsi del fatto contestato-consistito in una frase dal contenuto idoneo ad integrare la fattispecie di cui all’art. 612 c.p., e d’altra parte ritenendo di escludere al tempo stesso la sussistenza del reato, in base alla valutazione di circostanze ulteriori rispetto alla condotta tipica ,come tali non suscettibili di fare escludere la configurabilità del reato, bensì suscettibili di essere presi in considerazione ai fini della globale valutazione di gravità dell’azione, ritenendo infine il movente dell’azione tale da escludere la sussistenza dell’illecito penale.

La motivazione della sentenza appare dunque viziata dalla erronea applicazione della legge penale, atteso che il comportamento antecedente al fatto contestato addebitabile alla vittima del reato, resta solo suscettibile di una valutazione ai fini del riconoscimento di un’attenuante, quale potrebbe nella specie essere-secondo le deduzioni del PG ricorrente – quella di cui all’art. 62 c.p., n. 2 senza potere escludere il disvalore giuridico della condotta ascritta al prevenuto riconducibile in astratto alla fattispecie di cui all’art. 612 c.p..

La sentenza risulta pertanto viziata ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. B) ed E), risultando altresì contraddittoria ed illogica nella motivazione, ove coesistono rilievi sulla esistenza materiale di una condotta illecita e vengono esclusi gli elementi costitutivi del delitto contestato in base a rilievi non conformi alla coerente valutazione delle risultanze menzionate dal giudice di merito.

La Corte deve pertanto pronunziare l’annullamento della sentenza con rinvio al Giudice competente per nuovo esame, conformemente alle richieste del PG ricorrente.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Annulla la sentenza impugnata e rinvia al Giudice di Pace di Roma per nuovo giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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