Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 08-06-2011) 04-08-2011, n. 31098

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 1-6-2010 la Corte di Appello di Catanzaro confermava nei confronti di M.A.B. la sentenza emessa dal giudice monocratico del Tribunale di Cosenza, in data 21-4- 2008, che aveva dichiarato l’imputata responsabile del reato di cui all’art. 582 c.p. e art. 585 c.p., comma 2 (per aver cagionato a M.G.E. lesioni personali guaribili in giorni 20, colpendolo con una pala di plastica con manico di legno, fatto avvenuto in data (OMISSIS)).

Per tale reato il primo giudice aveva condannato l’imputata – previa concessione delle attenuanti generiche – alla pena di mesi due di reclusione con risarcimento del danno in favore della parte civile.

Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore, deducendo:

1 – la violazione di legge in riferimento all’art. 192 c.p., comma 1.

A riguardo evidenziava che la Corte aveva valutato le risultanze dibattimentali ritenendo che le dichiarazioni del teste C.V. fossero idonee ad avvalorare l’accusa,e che la certificazione medica agli atti fosse idonea al fine di provare le lesioni, mentre ad avviso della difesa la motivazione risultava carente, non avendo specificato per quali ragioni si fosse attribuito alla deposizione del teste citato valore a sostegno della tesi accusatoria, ritenendosi inattendibili le deposizioni dei testi della difesa.

2 – Con ulteriore motivo di gravame la difesa rilevava violazione dell’art. 546 c.p.p. non essendo stato chiarito il perchè delle discrasie rilevate dalla difesa tra le testimonianze ,circa il verificarsi tra le parti di una discussione al momento del fatto.

(esclusa dal teste M.B.) e sulle ragioni per le quali la Corte aveva ritenuto maggiormente attendibili le dichiarazioni di M.G. e del figlio B..

Evidenziava altresì carenza di motivazione su tali elementi rilevando che in querela il M.G. aveva riferito che suo figlio B. era presente nel magazzino e che aveva cacciato via l’imputata ,mentre tale versione era mutata in dibattimento – Anche M.B., secondo la difesa, aveva reso ai CC nelle sommarie informazioni dichiarazioni contrastanti con la versione resa innanzi al giudice e il ricorrente rilevava su tali discrasie la mancanza di motivazione della sentenza impugnata.

3 – Deduceva infine la violazione ex art. 606 c.p.p., comma 1 e la illogicità della motivazione in relazione all’art. 546 c.p.p. considerando illogico il percorso seguito dalla Corte nel ritenere che le deposizioni di M.G. e M.B. fossero avvalorate da quella di C.V..

Tale valutazione delle risultanze dibattimentali sarebbe avvenuta, ad avviso del ricorrente, in violazione dei criteri stabiliti dall’art. 192 c.p.p., anche perchè si consideravano apodittiche le affermazioni dei giudici del gravame circa la inattendibilità dei testi della difesa.

Inoltre il ricorrente rilevava l’illogicità della motivazione per l’esclusione della esimente di cui all’art. 52 c.p., avendo ritenuto possibile che l’imputata avesse aggreditola sola, due uomini.

Per tali motivi chiedeva dunque l’annullamento della sentenza impugnata.

Motivi della decisione

Il ricorso deve ritenersi privo di fondamento.

Invero la sentenza impugnata risulta adeguatamente motivata, con coerenza logica non scalfita dalle argomentazioni difensive, sui punti essenziali ai fini dell’accertamento di responsabilità, per l’analisi specifica degli elementi emersi da concordi deposizioni testimoniali, e da documentazione medica attestante le lesioni subite dalla persona offesa, della cui obiettiva esistenza derivata dalla condotta della imputata resta pacifico l’accertamento.

Altrettanto incensurabile resta la valutazione di inattendibilità delle testimonianze fornite dalla difesa,avendo la Corte superato il preteso contrasto delle stesse, con le ulteriori risultanze, provenienti da un teste indifferente, e valutando un certificato medico, come tale dotato di valore probatorio.

Il fatto – ricostruito dalle sentenze di primo e secondo grado sul punto di segno conforme – è stato ritenuto dalla Corte territoriale implicitamente incompatibile con la prospettazione della ipotesi di sussistenza della esimente di cui all’art. 52 c.p. in presenza di risultanze che attestavano l’aggressione realizzata dall’imputata ai danni della persona offesa,ponendo a sostegno dell’ipotesi accusatoria il confronto tra le risultanze di prova testimoniale e il dato documentale della certificazione delle lesioni. (Sul punto va richiamata la motivazione della sentenza di appello a fl.3).

Nè risultano rappresentati dalla difesa elementi di fatto desumibili dal testo della sentenza dai quali possa desumersi l’erronea esclusione della esimente citata. Tali rilievi rivelano la infondatezza delle censure articolate dal ricorrente per la insussistenza del vizio di carenza della motivazione, così come della illogicità del percorso logico seguito dai giudici di merito, nell’affermare la responsabilità dell’imputata per il reato contestato, attesa l’analisi svolta adeguatamente sulle risultanze processuali.

D’altra parte, come stabilito da questa Corte, una volta accertata la coerenza logica delle argomentazioni seguite dal giudice di merito, non è consentito alla Corte di Cassazione prendere in considerazione, sub specie di vizio motivazionale, la diversa valutazione delle risultanze processuali prospettata dal ricorrente.

(v. in tal senso Cass. Sez. 1^ – del 19 febbraio 1998, n. 6383, Villani).

La Corte deve dunque rigettare il ricorso,condannando la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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