T.A.R. Umbria Perugia Sez. I, Sent., 13-09-2011, n. 295 Contratto di appalto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La società ricorrente ha impugnato la determinazione dirigenziale n. 5569 del 22 giugno 2010 con cui il Servizio Ambiente Territorio Infrastrutture della Regione Umbria ha dichiarato inammissibile la di lei domanda presentata per il conseguimento di contributi finalizzati alla realizzazione di edifici residenziali da destinare alla vendita, che adottino soluzioni sperimentali e riproducibili nel campo della bioarchitettura e del risparmio energetico, relativamente ad un intervento nel Comune di Perugia, in località Ponte San Giovanni, nonché la delibera di G.R. n. 1132 in data 26 luglio 2010 di approvazione della graduatoria regionale.

Espone di avere presentato, entro il termine previsto dal bando di concorso regionale, di cui alla deliberazione giuntale n. 1413 del 12 ottobre 2009, la propria domanda di partecipazione con riguardo ad un progetto già assentito dal Comune di Perugia con permesso di costruire n. 693 del 25 giugno 2008, all’esito di un piano attuativo comprendente più fabbricati, ed in particolare tre distinti corpi edilizi.

Detta domanda è stata ritenuta inammissibile per violazione dell’art. 11, comma 2, lett. g), in quanto i lavori per i quali il contributo è stato chiesto risulterebbero iniziati prima della data di pubblicazione del bando (4 novembre 2009).

Rappresenta che il permesso di costruire n. 693 del 2008 concerne gli edifici denominati "E’, "F", e "G"; solamente l’edificio "G" ha destinazione residenziale ed è stato concepito secondo standard di bioarchitettura e di risparmio energetico, e per tale edificio la ricorrente ha partecipato al bando.

Il giudizio di inammissibilità gravato in questa sede si fonda su di una verifica istruttoria compiuta dal Comune di Perugia, che, con nota del 4 giugno 2010, ha comunicato che per l’intervento proposto dalla S. è stato rilasciato il permesso di costruire n. 693 del 25 giugno 2008, e che la società ha presentato la relativa comunicazione di inizio lavori il 22 ottobre 2008, quindi antecedentemente alla data di pubblicazione del bando, risalente, come detto, al 4 novembre 2009.

La società ha chiesto un supplemento di istruttoria, puntualizzando che i lavori relativi al complesso "G", oggetto di partecipazione alla gara, alla data di pubblicazione del bando, non erano iniziati, ed all’uopo ha presentato anche due perizie giurate, in data 18 novembre 2009 ed in data 22 gennaio 2010, attestanti tale circostanza.

Il Comune di Perugia, all’esito di tale documentazione, ha dichiarato, con nota del 3 agosto 2010, che alla data del 22 gennaio 2010 non erano iniziate le opere relative agli edifici "E’, "F", "G".

Non avendo la Regione adottato un provvedimento favorevole a seguito dell’istanza di riesame del 4 agosto 2010, la società S. ha proposto il presente ricorso, sostenuto dal seguente motivo di diritto: difetto di motivazione; eccesso di potere per sviamento; travisamento dei fatti; errore nei presupposti; contraddittorietà tra il provvedimento e le circostanze di fatto acclarate; contraddittorietà tra provvedimento ed istruttoria; disparità di trattamento rispetto ai soggetti ammessi a gara; ingiustizia manifesta; illogicità, deducendo, essenzialmente, che l’Amministrazione regionale avrebbe dovuto verificare, specificamente ed in concreto, se i lavori di cui agli interventi per i quali è richiesto il contributo, e cioè quelli relativi all’edificio "G", fossero davvero iniziati alla data di pubblicazione del bando.

Si sono costituite in giudizio la Regione Umbria e la controinteressata Parmenide S.r.l., argomentando sulle censure avversarie e chiedendo la reiezione del ricorso; la controinteressata ha altresì esperito ricorso incidentale allegando l’illegittimità della determina n. 5569 del 2010, già oggetto del ricorso principale, nella parte in cui non ha escluso la ricorrente per difetto del requisito di cui all’art. 4 del bando, lett. f), e di cui all’art. 3, lett. A, n. 3, concernenti, rispettivamente, l’attestato di immediata cantierabilità sottoscritta dal responsabile dello sportello unico dell’edilizia (la ricorrente ne avrebbe prodotto uno inconferente, in quanto risalente all’aprile 2008), ed il contratto di avvalimento (S. non ha prodotto il contratto stipulato con la Europa Costruzioni S.r.l., per avvalersi della qualifica SOA posseduta da quest’ultima società).

All’udienza del 18 maggio 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

1. – Deve essere anzitutto disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso svolta dalla controinteressata nel duplice assunto che la delibera di G.R. n. 1132 del 26 luglio 2010 avrebbe ad oggetto solamente un’approvazione provvisoria della graduatoria, con conseguente carenza di interesse, e che comunque le censure dedotte riguarderebbero il mancato esercizio del potere di autotutela, da parte dell’Amministrazione regionale, a fronte della documentazione presentata dopo la conclusione del procedimento.

Sotto il primo profilo, occorre rilevare come il ricorso concerna in via principale il giudizio di non ammissibilità della domanda della ricorrente, di cui alla determina dirigenziale n. 5569 del 22 giugno 2010.

Per quanto concerne il rilievo della documentazione prodotta dalla S.H. S.r.l. a dimostrazione che i lavori non erano stati iniziati prima della data di pubblicazione del bando di concorso per l’assegnazione dei contributi, si tratta di profilo che refluisce sul giudizio di fondatezza o meno del ricorso, ma non comporta una pronuncia, in limine, di inammissibilità.

2. – L’assunto di parte ricorrente è dunque quello dell’illegittimità della non ammissione della domanda, ai sensi dell’art. 4, lett. g), del bando, "in quanto i lavori risultano iniziati prima della data di pubblicazione del bando medesimo", nella considerazione che, in realtà, i lavori relativi all’edificio "G" del permesso di costruire n. 693 del 2008, a quell’epoca, non erano cominciati, come attestato dalle perizie giurate, e contrariamente a quanto inizialmente dichiarato dal Comune di Perugia con la nota del 4 giugno 2010, pure fatta oggetto di gravame; i lavori erano invece stati intrapresi solamente per la realizzazione di una "piazza" al servizio del complesso commerciale "Despar", ricompresa nel medesimo titolo edilizio.

Il ricorso non appare meritevole di positiva valutazione, e deve dunque essere disatteso.

La determinazione regionale di esclusione non risulta infatti inficiata dai vizi dedotti da parte ricorrente.

Nella medesima si dà atto della produzione agli atti del procedimento di valutazione comparativa concorrenziale, da parte della società ricorrente, di un’attestazione di immediata cantierabilità rilasciata dal Comune di Perugia il 7 aprile 2008; di qui la necessità, ravvisata dall’Amministrazione regionale, di verificare la validità di tale (risalente) attestazione con relativa richiesta di chiarimenti al Comune, il quale, con nota del 4 giugno 2010, "in risposta a quanto richiesto, ha comunicato che per l’intervento proposto è stato rilasciato il permesso di costruire n. 693 del 25 giugno 2008, intestato all’impresa Go.Ges. Hit, e che la stessa società in data 22 ottobre 2008 ha presentato la relativa comunicazione di inizio dei lavori, che risulta quindi antecedente alla pubblicazione del bando (4 novembre 2009)".

Questa è stata, dunque, la documentazione prodotta dalla società ricorrente unitamente alla domanda di contributo, tale da giustificare il provvedimento di non ammissione alla stregua di quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 4, lett. g), ed 11, lett. g), del bando di concorso, clausole imponenti che per gli interventi oggetto di finanziamento i lavori non fossero iniziati prima della data di pubblicazione della lex specialis.

L’Amministrazione regionale non ha travisato i fatti portati alla sua cognizione, né è incorsa in un’erronea presupposizione, ed anzi ha svolto un’approfondita istruttoria anche con richiesta di chiarimenti al Comune di Perugia, che ha adottato gli atti urbanistici ed edilizi; l’Unità Operativa Edilizia Privata e Sportello Unico, con la nota del 4 giugno 2010, ha confermato che in data 22 ottobre 2008 la società S. ha presentato la comunicazione di inizio lavori, da intendersi riferita, in assenza di diversa indicazione, all’unico (ed unitario, dal punto di vista contenutistico) permesso di costruire n. 693 del 25 giugno 2008.

Lo stesso dicasi con riguardo alla, pure impugnata, seppure in modo alquanto generico, nota comunale del 4 giugno 2010, che resiste, pertanto, anch’essa, all’impugnativa.

La necessità, per assecondare una diversa opzione interpretativa, di specificazioni da parte dell’interessata (che avrebbe potuto fare riferimento a lavori per lotti, ovvero esplicitare che si trattava di una comunicazione di inizio lavori parziale), appariva tanto più necessaria in ragione della particolare complessità della situazione del comparto, ed anche al fine di individuare la data di scadenza di un atto abilitativo unico.

Gli elementi di valutazione ulteriori su cui si basa il presente ricorso sono successivi al procedimento di gara; ed infatti S. ha richiesto con istanza datata 26 luglio un supplemento di istruttoria fondato su di una perizia giurata.

Ma tale documentazione integrativa, ed, maggiore ragione, le dichiarazioni testimoniali versate in atti (magari intese come una sorta di anticipazione del contenuto dell’istanza istruttoria articolata), anche solo astrattamente parlando, e quindi prescindendo dalla loro effettiva rilevanza contenutistica, non possono assumere valore per il procedimento di gara conclusosi, a pena di un’evidente alterazione del rispetto della par condicio dei concorrenti.

Guardando alla giurisprudenza formatasi principalmente in materia di gare per l’affidamento dei contratti pubblici, l’orientamento prevalente ritiene che l’integrazione documentale, pur espressamente prevista dall’art. 46 del d.lgs. n. 163 del 2006, possa riferirsi esclusivamente alla documentazione attestante il possesso dei requisiti di partecipazione, senza che sia possibile rettificare, precisare o comunque modificare gli elementi costitutivi od essenziali dell’offerta, tanto più ove richiesti a pena di esclusione (tra le tante, Cons. Stato, Sez. V, 27 marzo 2009, n. 1840; T.A.R. Puglia, Bari, Sez. III, 10 febbraio 2011, n. 240).

In ogni caso, la nota comunale prot. n. 2010/0145604 in data 3 agosto 2010, nell’attestare che alla data del 22 gennaio 2010 non erano ancora iniziate le opere relative alla costruzione degli edifici EFG, si basa esclusivamente, nel senso che fa rinvio, alla perizia giurata dell’ing. Bertone, presentata dalla società ricorrente, ma non agli atti del procedimento.

3. – In conclusione, il ricorso principale deve essere respinto perché infondato.

Le reiezione del ricorso principale, satisfattivo della pretesa sostanziale fatta valere con il gravame incidentale, diretto a conservare l’assetto di interessi divisato dall’Amministrazione con l’atto impugnato, consente al Collegio di pronunciare una declaratoria di improcedibilità del ricorso incidentale per sopravvenuta carenza di interesse.

Sussistono giusti motivi per compensare tra tutte le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando, respinge il ricorso principale e dichiara improcedibile quello incidentale.

Compensa tra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 18 maggio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Cesare Lamberti, Presidente

Carlo Luigi Cardoni, Consigliere

Stefano Fantini, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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