Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 08-06-2011) 04-08-2011, n. 31079

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza in data 3.10.2008 la Corte d’Appello di Milano, decidendo in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione, in parziale riforma della sentenza emessa dal GIP presso il Tribunale di Varese, ritenuta l’ipotesi del delitto, p. e p. dagli artt. 56-317 c.p., rideterminava la pena inflitta a B.S. in mesi 10 gg. 20 di recl., confermando nel resto la sentenza impugnata.

Ricorre per Cassazione il difensore dell’imputato deducendo che la sentenza è incorsa in:

1. violazione di legge con riguardo alla pena accessoria. Lamenta il ricorrente che i giudici d’appello hanno rideterminato solo la pena detentiva ma non anche quella accessoria dell’interdizione dai PPUU con "l’abnorme" risultato di avere fissato la reclusione in mesi 10 e gg. 20 e l’interdizione dai PPUU in anni 1 mesi 8 gg 40;

2. violazione di legge nella determinazione della pena non avendo indicato le modalità di fissazione della pena.

Il ricorso è manifestamente infondato.

Con riguardo al primo motivo di ricorso deve osservarsi che il giudice di primo grado ha applicato la pena accessoria per una durata uguale alla pena principale in ossequio al principio stabilito dall’art. 37 c.p., con la conseguenza che avendo la sentenza della Corte d’Appello confermato nel resto la sentenza di primo grado, la pena accessoria deve essere ancorata all’attuale pena principale pari a mesi 10 e gg 20, nonostante la durate della pena accessoria per il combinato disposto degli artt. 37 c.p., ultima parte e art. 28 c.p., comma 4, non poteva essere inferiore ad anni uno.

Anche il secondo motivo è manifestamente infondato avendo la Corte territoriale rideterminato la pena tenendo conto dei criteri di cui all’art. 133 c.p., di cui ha dato contezza nella sua motivazione.

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p. consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene equo liquidare in Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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