Cons. Stato Sez. III, Sent., 14-09-2011, n. 5135

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. L’appellante, già ricorrente in primo grado, cittadino peruviano residente in Italia con permesso di soggiorno per lavoro subordinato, alla scadenza del permesso stesso ne ha chiesto il rinnovo alla Questura di Milano.

Il rinnovo è stato negato con provvedimento del 26.11.2010, per non avere il ricorrente dimostrato la disponibilità di un reddito, da lavoro o da altra fonte lecita, sufficiente al proprio sostentamento.

2. L’interessato ha fatto ricorso al TAR Lombardia, ma il ricorso è stato respinto con la motivazione che il ricorrente "…non aveva i requisiti di reddito al momento della domanda…" e "…non ha dato la prova di aver raggiunto tale requisito reddituale neppure al momento della decisione, in quanto dà dimostrazione dell’esistenza di un nuovo rapporto di lavoro senza però dare alcuna prova che il reddito derivante da tale rapporto sia sufficiente a garantirgli il raggiungimento del minimo vitale".

Il ricorrente ha quindi proposto appello.

3. Questo Collegio osserva che la sentenza appellata è sorretta da una motivazione puntuale e circostanziata, con la quale si evidenzia la piena legittimità del diniego di rinnovo del permesso di soggiorno.

L’atto di appello, in realtà, non smentisce gli elementi di fatto addotti nel provvedimento della Questura e nella sentenza del TAR; e non contiene neppure argomenti tesi ad evidenziare supposti errori logicogiuridici della decisione impugnata, limitandosi fornire talune giustificazioni circa la ridotta capacità reddituale.

L’appellante ha invece allegato al ricorso documentazione comprovante la retribuzione corrisposta dal nuovo datore di lavoro per le mensilità decorrenti dal novembre 2010 fino al maggio 2011.

4. Il Collegio, senza entrare nel merito di tale ultima prospettazione, osserva che questa è del tutto irrilevante nella presente sede, nella quale si può discutere soltanto della legittimità dell’impugnato atto di diniego con riferimento alla situazione esistente nel momento in cui è stato emanato.

La situazione sopravvenuta (id est: la prova della raggiunta disponibilità di un reddito nella misura richiesta dalla legge) dovrebbe semmai formare oggetto di una nuova istanza da rivolgere all’Autorità di pubblica sicurezza.

5. In conclusione l’appello va respinto.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese..

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso in appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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