Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 25-05-2011) 04-08-2011, n. 31077

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza in data 22.11.2010 la Corte d’Appello di Ancona in riforma della sentenza del Tribunale di Ancona che in data 14.4.2010 aveva condannato, alle pene ritenute di giustizia, A.M. per concorso in rapina impropria aggravata, escludeva l’aggravante del numero delle persone e per l’effetto riduceva la pena inflitta.

Ricorre per Cassazione il difensore dell’imputato deducendo che la sentenza impugnata è incorsa in:

1. violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. e), per illogica contraddittoria omessa motivazione. Lamenta il ricorrente la mancata motivazione dei motivi sub 3) Avv. GRISTINA (errato riconoscimento dei reati di cui ai capi B) e sub 2) Avv. BENNI (inosservanza del dettato dell’art. 628 c.p. comma 3, n. 1 e violazione del disposto degli artt. 178 lett. b) e c), artt. 191, 516, 517, 522 c.p.p.. Si duole altresì della ricostruzione del fatto operata dai giudici d’appello.

2. violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. c) con riferimento all’art. 178 c.p.p., lett. c). Si duole della mancata citazione in primo e secondo grado delle parti offese (proprietario del camper e società depositaria) evidenziando che la loro presenza sarebbe stata utile in giudizio al fine della quantificazione dei danni e chiede declaratoria di nullità della sentenza.

3. violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. e), per errata ed illogica motivazione circa il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche;

4. violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. E), per errata ed illogica motivazione circa il mancato riconoscimento della circostanza del danno di particolare tenuità;

5. violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. B ed E) per errata qualificazione giuridica del reato in relazione agli artt. 56 e 624 c.p. e per errata ed insufficiente motivazione. Contesta la qualificazione del fatto come tentativo di rapina impropria sottolineando il fatto che le lesioni non sono state causate volontariamente e che quindi il reato doveva meglio essere qualificato come tentato furto;

6. violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. B), in relazione all’art. 110 c.p.. Sottolinea l’estraneità dell’imputato al tentativo di furto e afferma che al più residua una responsabilità per lesioni e danneggiamento con conseguente declaratoria per rimessione di querela per le lesioni ed assenza di querela per il danneggiamento 7. violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. b), per mancata applicazione delle attenuanti generiche e dell’attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 4, con riguardo ai reati sub B) e C).

Ricorre personalmente anche l’imputato deducendo che la sentenza impugnata con riguardo al capo A) è incorsa in violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. E) in relazione all’art. 110 c.p. e art. 192 c.p.p.. Si duole dell’assenza di prova in ordine al contributo causale dell’imputato nel tentativo di sottrazione del camper. Con riguardo al capo B) è incorsa in violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. B), attribuendo erroneamente al vigilantes la qualifica di pubblico ufficiale ha ritenuto sussistente l’aggravante del nesso teleologico previsto dall’art. 576 c.p., n. 1, in relazione all’art. 61 c.p., n. 2.

I motivi di ricorso presentati dalla difesa sono infondati alla stregua delle seguenti considerazioni.

Il secondo motivo di ricorso è infondato dal momento che è principio costante di questa Suprema Corte che "in tema di nullità per omessa citazione di una parte, sebbene l’art. 178 cod. proc. pen. preveda a pena di nullità la citazione in giudizio della persona offesa, tale vizio, a norma dell’art. 182 cod. proc. pen., non può essere eccepito da chi non ha interesse all’osservanza della disposizione violata, e all’imputato certamente non può essere riconosciuto tale interesse in relazione alla persona offesa in quanto tale, essendo peraltro salva la sua facoltà di chiedere la citazione della persona offesa quale teste".

Il primo motivo di ricorso è infondato. La Corte territoriale ha risposto in maniera congrua e corretta alle doglianze in argomento evidenziando che i reati sub B) e C) così come accertati sono perseguibili d’ufficio e che non sussiste alcuna nullità in ordine alla contestazione dell’aggravante di cui all’art. 628 c.p., comma 3, n. 1, considerato che la stessa risultava già in fatto contestata nell’imputazione nella quale si dava atto che le condotte poste in essere dall’imputato erano state fatte "in concorso con altre persone non identificate" con conseguente assenza di lesione al diritto di difesa. Con i restanti motivi di ricorso il ricorrente denuncia non vizi di legittimità bensì doglianze di merito che si risolvono sostanzialmente in censure in punto di fatto le quali, o attengono alle modalità del fatto stesso, ovvero si esauriscono in inammissibili richieste di nuova valutazione delle risultanze probatorie che sono state, viceversa, logicamente e adeguatamente motivate, sia dal Giudice di 1^ grado e poi dalla Corte di merito che, peraltro, ha preso puntualmente in esame le doglianze contenute nell’atto di appello disattendendole con adeguate argomentazioni ed ha ribadito che le risultanze processuali dimostravano la sussistenza, oggettiva e soggettiva del delitto di tentata rapina impropria in capo all’imputato e l’insussistenza delle richieste attenuanti generiche e del danno di lieve entità.

Anche i motivi avanzati dall’imputato sono infondati.

Il ricorrente non solo sollecita una rilettura degli elementi di fatto, riservata in via esclusiva al giudice di merito, ma disattende genericamente le coerenti argomentazioni del giudice territoriale che ha correttamente motivato la sussistenza del suo concorso nei delitti in esame, ma ancora la sussistenza dell’aggravante contestata sub capo B) ad elementi diversi rispetto a quelli oggetto di contestazione. Nel reato è infatti contestata solo l’aggravante del nesso teleologico non ancorata ad alcuna qualifica soggettiva della parte offesa.

I ricorsi devono essere respinti ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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