Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 25-05-2011) 04-08-2011, n. 31074 Concorso di circostanze eterogeneo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza in data 21.9.2010 il Tribunale di Brescia, all’esito di giudizio abbreviato, condannava N.I.M. alla pena di anni 1 mesi di recl. ed Euro 600,00 di multa per ricettazione continuata, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva specifica reiterata contestata.

Ricorre per Cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Brescia deducendo:

1. violazione di legge per avere il giudice disposto un aumento di pena per la ritenuta continuazione in violazione del disposto dell’art. 81 c.p.p., comma 4;

2. violazione di legge per aver concesso le circostanze attenuanti generiche solo perchè il precedenti penali erano risalenti nel tempo e quindi in violazione dell’art. 62 bis c.p. così come novellato dalla L. n. 125 del 2008.

Il ricorso è fondato.

Il giudice del merito, pur avendo applicato all’imputato la recidiva ex art. 99 c.p.p., comma 4, seppure in termini di equivalenza con le riconosciute attenuanti generiche, ha operato un aumento per la continuazione in violazione del disposto di cui all’art. 81 c.p., comma 4, che prevede un aumento per la continuazione non inferiore ad un terzo della pena base.

Allo stesso modo il giudice del merito nel concedere le circostanze attenuanti generiche ha violato il disposto del novellato art. 62 bis c.p. che ha stabilito che "in ogni caso l’assenza di precedenti condanne per altri reati a carico del condannato non può essere, per ciò solo, posto a fondamento della concessione delle circostanze di cui al comma 1".

Nel caso in esame il Tribunale ha concesso le circostanze attenuanti generiche solo sul presupposto di una sostanziale incensuratezza, collegata a precedenti risalenti.

La sentenza deve pertanto essere annullata con rinvio al Tribunale di Brescia per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Brescia per nuovo giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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