Cass. civ. Sez. II, Sent., 27-12-2011, n. 28913 Notificazione

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Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 13-2-1996 la s.p.a FIMCO (già s.r.l. Fusillo Costruzioni) conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Bari i germani M., V.A., R., L., C., G. ed R.A. e, premesso di aver stipulato in data 5-9-1989 un contratto preliminare di permuta con R.F. e che, deceduto quest’ultimo ed avendo rinunciato alla eredità la di lui moglie, gli erano subentrati quali eredi i suoi sette figli (ovvero tutti i suddetti convenuti), assumeva che in forza del suddetto preliminare il R. si era obbligato a trasferire all’esponente la proprietà di un terreno sito in agro di (OMISSIS), di natura edificatoria, su cui insistevano trulli e comodi rurali parzialmente demoliti, mentre l’attrice si era obbligata a cedere al R. la proprietà di unità immobiliari pari al 25% della volumetria abitativa realizzabile in base alla normativa urbanistica del Comune di Noci, provvedendo a versare al R. al momento della conclusione del preliminare la somma di L. 53.000.000 stabilita quale corrispettivo della permuta insieme agli immobili da realizzare.

Tanto premesso, la FIMCO chiedeva l’adempimento specifico del contratto ex art. 2932 c.c..

Costituendosi in giudizio i convenuti (ad eccezione di A. R.) rilevavano che il preliminare di permuta era intervenuto soltanto su una delle particelle indicate dall’attrice, cosicchè non poteva estendersi alle altre; in via subordinata chiedevano la declaratoria di risoluzione del suddetto contratto per inadempimento della controparte e la condanna della FIMCO al risarcimento dei danni.

Su istanza dei convenuti veniva disposta la chiamata in causa di F.N., nei cui confronti essi estendevano le domande proposte nei confronti della FIMCO. Costituendosi in giudizio il F. chiedeva il rigetto di tali domande e l’esecuzione in forma specifica del preliminare.

Il Tribunale adito con sentenza del 15-5-2001, dichiarata la nullità del suddetto contratto preliminare di permuta per indeterminatezza ed indeterminabilità dell’oggetto, rigettava tutte le domande proposte dalla FIMCO e dal F. e condannava i soccombenti al pagamento delle spese processuali.

Proposto gravame da parte della società FIMCO e del F. cui resistevano M., V.A., R., L., C. e R.G. mentre R.A. restava contumace, la Corte di Appello di Bari con sentenza del 23-12-2004, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha compensato interamente le spese di entrambi i gradi di giudizio ed ha confermato nel resto.

Per la cassazione di tale sentenza la s.p.a. FIMCO ha proposto un ricorso affidato a due motivi cui G., L., C., M. e R.V.A. hanno resistito con controricorso;

R.R. ed il F. non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

Questa Corte con ordinanza del 2-2-2011 ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti di R.A. nel termine di giorni 90 decorrente dalla data dell’ordinanza stessa; la parte intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede; i controricorrenti hanno successivamente depositato una memoria.

Motivi della decisione

Il Collegio preliminarmente rileva, in conformità di quanto eccepito dai controricorrenti, che la ricorrente FIMCO ha inoltrato la richiesta di notifica a mezzo posta dell’atto di integrazione del contraddittorio nei confronti di R.A. in data 23-5-2011 e che l’atto stesso è poi stato ricevuto il 26-5-2011, cosicchè nella specie non è stato osservato il termine perentorio di giorni 90, decorrente dal 2-2-2011, entro il quale avrebbe dovuto essere eseguita la suddetta notificazione.

Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile; le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento di Euro 200,00 per spese e di Euro 5000,00 per onorari di avvocato.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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