Cons. Stato Sez. III, Sent., 14-09-2011, n. 5126 Aiuti e benefici

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – A.G.E.A.- Agenzia generale per le erogazioni in agricoltura – ha proposto appello avverso la sentenza del T.A.R. della Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, che aveva accolto il ricorso del signor G. A. C. inteso all’annullamento dei seguenti atti con i quali è stato avviato il procedimento per la valutazione della revoca dei contributi per ovicaprini relativi alle campagne 2002, 2003 e 2004 e con i quali è stata disposta anche la sospensione dei contributi ai sensi dell’art. 333, comma 1, del D.lgs. n. 228/01: a) nota del Settore prodotti animali dell’AGEA prot. n. DPAU.2006.4261 in data 19 dicembre 2006; b) provvedimento prot. n. DPAU.2006.3643 in data 7 novembre 2006 del dirigente dell’AGEA; c) processo verbale di constatazione in data 30 maggio 2005 del comando della compagnia di Locri della Guardia di Finanza.

2. – Il T.A.R. ha ritenuto fondate le censure prospettate sotto vari profili dalla parte ricorrente in ordine alla asserita illegittimità di alcuni tra gli atti impugnati. In via preliminare, il T.A.R. ha ritenuto sussistere la competenza del giudice amministrativo in materia di erogazione di contributi comunitari all’agricoltura ed in particolare nel caso di specie nel quale non vi è dubbio che l’ Autorità amministrativa accerti la violazione degli obblighi connessi alla pianificazione della brucellosi, esercitando poteri autoritativi a tutela di un interesse pubblico di carattere generale, nei confronti del quale si configurano posizioni soggettive di interesse legittimo.

Dopo aver ritenuto impugnabile il provvedimento Agea prot. n. DPAU.2006.4261 in data 19 dicembre 2006, ancorché atto istruttorio, ritiene invece inammissibile il ricorso avverso il verbale della Guardia di Finanza, che costituisce solo presupposto dei provvedimenti adottati dall’AGEA.

Quanto al merito, il T.A.R. ritiene che i provvedimenti di revoca dei contributi siano illegittimi in quanto a carico dell’allevatore non risultano inadempimenti che li giustifichino. L’allevatore è infatti tenuto ad assolvere solo obblighi di comunicazione e di collaborazione con le autorità sanitarie alle quali spetta di compiere le operazioni di eradicazione, mentre non può essere imputata all’allevatore l’inerzia dell’amministrazione sanitaria. Nel caso di specie si osserva che l’allevatore risulta regolarmente censito con il codice 001RC133 nell’apposito registro della A.S.L. mentre, per quanto concerne il 2004, la comunicazione è stata effettuata in data 30 gennaio 2004.

3. – L’appellante, dopo aver dato prova dell’avvenuta notificazione dell’appello alla controparte e alla A.S.L. intimata e aver comunque proceduto alla rinnovazione della notificazione dell’appello, censura la sentenza impugnata sotto diversi profili:

(a) ripropone in primo luogo la questione di giurisdizione già sollevata in primo grado e non accolta in questa sede, sostenendo che spetti al giudice ordinario l’accertamento del diritto soggettivo alla percezione dell’aiuto comunitario mentre i poteri amministrativi di carattere autoritativo e discrezionale attengono esclusivamente alla pianificazione delle operazioni di profilassi relative alla eradicazione della procellosi;

(b) ritiene inconferente e comunque non provata la inerzia dell’amministrazione nello svolgimento delle operazioni in assenza delle prescritte comunicazioni;

(c) rileva, al riguardo, la violazione delle norme dell’art. 3, comma 2, del D.M. n. 453/1992 che obbligano l’allevatore a procedere specifiche comunicazioni annuali relative alla consistenza del proprio allevamento, che, nel caso di specie, non sono state effettuate negli anni 2002 e 2003, mentre per il 2004 risulta una comunicazione tardiva e non interamente veritiera. La sentenza del T.A.R. al riguardo si limita a constatare la iscrizione dell’allevatore in questione nell’apposito registro della A.S.L., che non offre alcun elemento informativo in ordine all’adempimento dell’obbligo di comunicazione annuale. La stessa sentenza non rileva la contraddizione nel ricorso di controparte tra la documentazione dell’avvenuta comunicazione per il 2004 e la mancanza di analoga documentazione per gli anni 2002 e 2003;

(d) sostiene che la erogazione dell’aiuto comunitario è subordinata alla effettiva sottoposizione del bestiame alle operazioni di eradicazione della brucellosi atteso che le norme in materia vietano la commercializzazione dei prodotti lattiero caseari derivanti dagli animali non trattati (art. 27, comma 2 del D.M. n. 453/1992).

4. – L’ appellato non si è costituito.

5. – L’istanza cautelare presentata dall’appellante è stata respinta con ordinanza della VI Sezione n. 5983 del 2 dicembre 2009, motivata dal mancato deposito della cartolina di ricevimento dell’appello notificato all’appellato come richiesto da precedente ordinanza istruttoria.

6. – La causa è passata in decisione all’udienza del 10 giugno 2011.

7. – Il Collegio prende atto preliminarmente delle circostanze verificatesi nel corso della procedura di notificazione e ritiene di considerare scusabile l’eventuale errore compiuto al fine della riammissione nei termini e di considerare, in ogni caso, validamente effettuata la rinnovazione della notifica dell’appello in modo da salvaguardare i diritti di tutte le parti del processo.

8. – Il Collegio, confermando la sentenza del T.A.R. sulla questione preliminare sulla giurisdizione del giudice amministrativo, giudica fondato nel merito l’appello nei limiti della seguente motivazione.

8.1. – La sentenza del T.A.R. è condivisibile nella parte in cui afferma la giurisdizione del giudice amministrativo sugli atti relativi allo svolgimento di un programma complessivamente finalizzato alla realizzazione di un interesse pubblico di carattere generale quale la eradicazione della brucellosi.

8. 2. – Passando al merito, agli atti non risulta che l’interessato abbia provveduto negli anni 2002 e 2003 alle comunicazioni sulla consistenza dell’allevamento obbligatorie per ciascun anno, ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.M. n.453/1992, in quanto egli stesso fornisce documentazione al riguardo solo con riferimento al 2004, facendo per il resto riferimento al diverso e preliminare adempimento riguardante l’ iscrizione dell’allevamento con il codice n. 001RC133 presso il registro della A.S.L., previsto dal D.P.R. n. 317 del 1996, concernente l’attuazione della direttiva n. 92/102/CEE relativa alla identificazione e alla registrazione degli animali.

8.3. – Va considerata la normativa contenuta nel decreto ministeriale n. 453/1992 – che disciplina la procedura da applicare al caso in esame -, sottolineando che esso reca il titolo "regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della brucellosi", titolo che chiarisce la finalità a cui deve essere diretta l”intera procedura. E’ anche rilevante che l’articolo 21, comma 2, del successivo analogo regolamento – DM n. 592/1995 in materia di eradicazione della tubercolosi – vieti agli allevatori che non sottopongono i propri animali alle operazioni di eradicazione della brucellosi e della tubercolosi: a) la commercializzazione dei prodotti lattiero caseari per l’alimentazione umana; b) l’accesso a qualsiasi forma di contribuzione erogata da pubbliche amministrazioni comprese quelle di origine comunitaria.

8.4. – Alla luce della normativa, appare incontestabile che lo scopo dell’intera procedura e, in particolare, del conferimento dell’aiuto comunitario sia la eradicazione della brucellosi ai fini della tutela della salute dei consumatori dei prodotti lattiero caseari.

La stessa sentenza del T.A.R. riconosce l’interesse pubblico generale cui è finalizzata l’intera procedura nella parte in cui motiva la giurisdizione in materia del giudice amministrativo, anche se poi, nel merito, non ne trae la necessaria conseguenza che il contributo va revocato quando le operazioni di eradicazione non siano effettuate, salvo agire per risarcimento danni verso le amministrazioni eventualmente responsabili.

8.5. – Dalle precedenti considerazioni si deduce la insussistenza di un autonomo diritto al contributo, in assenza di comportamenti adeguati alla realizzazione dell’interesse pubblico sotteso alla procedura in esame.

Pertanto, il contributo deve essere revocato relativamente agli anni 2002 e 2003, quando le operazioni di eradicazione non sono state effettuate, e può essere confermato per il 2004, quando queste operazioni, sia pure con ritardo, sono state effettuate, non sembrando rilevanti le irregolarità riscontrate ai fini della revoca del contributo, salvo ogni altro provvedimento che l’Amministrazione ritenga di assumere al riguardo.

9. – In conclusione, il ricorso in appello risulta fondato limitatamente alla conferma della legittimità dei provvedimenti di revoca del contributo comunitario con riferimento agli anni 2002 e 2003, nei quali non risulta che l’allevatore abbia compiuto la prescritta comunicazione e nei quali il bestiame non è stato sottoposto alle operazioni di eradicazione.

10. – In relazione all’andamento della vicenda processuale sussistono giusti motivi per compensare le spese di entrambi i gradi del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, accoglie l’appello e, per l’effetto, respinge il ricorso presentato in primo grado nei limiti di cui in motivazione.

Spese per entrambi i gradi di giudizio compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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