Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 24-05-2011) 04-08-2011, n. 31068

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza in data 21.1.2010 la Corte d’Appello dell’Aquila in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Teramo che, in data 8.5.2008, aveva condannato, alle pene ritenute di giustizia, M.M., in concorso con altri, per rapina aggravata, porto e detenzione di armi e ricettazione, rideterminava la pena inflittagli in anni 4 di recl. ed Euro 2000,00 di multa.

Ricorre per Cassazione il difensore dell’imputato deducendo che la sentenza impugnata è incorsa in violazione dell’art. 606 lett. B, C) ed E) in relazione agli artt. 192, 533 c.p.p., artt. 62 bis, 99, 133, 648 c.p.. Contesta il ricorrente la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato, l’eccessività della pena e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

I motivi riproducono pedissequamente i motivi d’appello E’ giurisprudenza pacifica di questa Corte che se i motivi del ricorso per Cassazione riproducono integralmente ed esattamente i motivi d’appello senza alcun riferimento alla motivazione della sentenza di secondo grado, le relative deduzioni non rispondono al concetto stesso di "motivo", perchè non si raccordano a un determinato punto della sentenza impugnata ed appaiono, quindi, come prive del requisito della specificità richiesto, a pena di inammissibilità, dall’art. 581, cod. proc. pen., lett. c). E’ evidente infatti che, a fronte di una sentenza di appello, come quella in esame, che ha fornito una risposta specifica ai motivi di gravame la pedissequa ripresentazione degli stessi come motivi di ricorso in Cassazione non può essere considerata come critica argomentata rispetto a quanto affermato dalla Corte d’Appello.

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma , che si ritiene equo liquidare in Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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