Cass. civ. Sez. I, Sent., 27-12-2011, n. 28903 Divorzio

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1 – Con sentenza depositata in data 12 aprile 1994 il Tribunale di Catania pronunciava lo scioglimento del matrimonio contratto il 3 ottobre 1974 tra L.G. e P.R., alla quale affidava i figli minorenni, disponendo che il L. versasse un contributo per il mantenimento della prole stessa, nonchè un assegno di L. 200.000 in favore della ex coniuge per il proprio mantenimento.

1.1 – Con ricorso del 2 settembre 2003 la P. chiedeva una modifica delle condizioni stabilite nella sentenza di divorzio, deducendo, da un lato, la floridissima condizione economica in cui versava il marito, per aver ereditato, nell’anno 1997, un ingente patrimonio immobiliare, e dall’altro, il peggioramento della propria situazione reddituale, essendosi venuta a trovare, per cause indipendenti dalla sua volontà, priva di attività lavorativa.

Si costituiva il L., eccependo l’infondateza delle asserzioni della ricorrente circa l’entità del proprio patrimonio, e deducendo, a sua volta, che le condizioni della P. erano migliorate, ragion per cui chiedeva in via riconvenzionale, essendo per altro i figli nel frattempo divenuti autosufficienti, la revoca di ogni obbligo posto a suo carico.

1.2 – Con decreto del 21 luglio 2004 il Tribunale, in parziale accoglimento della domanda, elevava l’importo dell’assegno divorzile, già ammontante ad Euro 130,50, ad Euro 350,00 mensili, da un lato valorizzando il dato inerente alle deteriori condizioni della P., in conseguenza della perdita del posto di lavoro, dall’altro escludendo che la sopravvenienza dell’acquisto di beni da parte dell’onerato, per successione ereditaria, dopo la sentenza di divorzio, potesse assumere giuridica rilevanza.

1.1 – Avverso tale decisione proponeva reclamo il L., ribadendo la propria richiesta di abolizione dell’assegno, e, in subordine, chiedendo che la richiesta di revisione proposta dall’ex coniuge venisse interamente rigettata.

La P., eccepita la infondatezza del reclamo, ribadiva in via incidentale le proprie richieste.

1.2 – La Corte di appello di Catania, con la decisione indicata in epigrafe, elevava l’importo dell’assegno ad Euro 700,00 mensili, rigettando ogni altra domanda e condannando il L. al pagamento delle spese processuali.

In particolare veniva evidenziato che non corrispondeva a quanto desumibile dalle risultanze processuali la deduzione del reclamante principale circa l’invarianza, negli anni, del dato inerente alla disoccupazione della P., che, in particolare, non sussisteva al momento dell’emanazione della sentenza di divorzio, nè ne costituiva il presupposto, trattandosi di una circostanza meramente eccepita, in tale sede, dal L..

Quanto alle condizioni economiche dell’onerato, la Corte osservava che, come dallo stesso riconosciuto, durante la convivenza coniugale, la famiglia trascorreva lunghi periodi dell’anno nell’albergo del suocero, in (OMISSIS), dove il L. prestava la propria collaborazione, tanto da qualificarsi, all’epoca, direttore d’albergo. Veniva pertanto ritenuto che, sulla base di tali circostanze, la P. potesse far affidamento su tale menage familiare, anche in relazione alle prospettive che, sotto il profilo professionale ed economico, si offrivano al marito, il quale, anzichè continuare a gestire detta impresa, aveva poi preferito alienarla, trasferendosi in (OMISSIS), dove aveva costituito un nuovo nucleo familiare.

1.3 – Per la cassazione di tale provvedimento il L. ha proposto ricorso, deducendo un motivo, cui resiste con controricorso la P.. Il Collegio ha disposto la redazione in forma semplificata della motivazione della sentenza.

Motivi della decisione

2 – Con unico e articolato motivo si deduce violazione della L. n. 898 del 1970, art. 9 nonchè contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, per aver la corte territoriale preso in considerazione il miglioramento della propria posizione economica conseguente ad eredità pervenutagli dopo il divorzio.

Si denuncia, altresì, vizio motivazionale per aver la Corte , dopo aver richiamato il principio secondo cui possono valutarsi solo quei mutamenti che, durante il matrimonio, potevano costituire sviluppi naturali e prevedibili dell’attività all’epoca già svolta, avrebbe tuttavia valorizzato le aspettative fondate sull’eredità paterna dell’onerato e sulle elargizioni di cui la propria famiglia godeva da parte dei congiunti dello stesso.

Vengono in proposito formulati i seguenti quesiti di diritto:

"Dica la Suprema Corte se la percezione di una eredità e(o) i conseguenti maggiori introiti possono essere posti a base della revisione dell’assegno divorzile";

– "Dica la Corte se lo stato di disoccupazione di un coniuge, già esistente al momento del divorzio, possa essere nuovamente e differentemente valutato ai fini della revisione dell’assegno di divorzio". 2.1 – Deve in primo luogo rilevarsi l’inammissibilità del motivo nella parte in cui denuncia insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, per non essere stato formulato il relativo momento di sintesi, omologo del quesito di diritto, richiesto dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte nell’ipotesi di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. 2.2 – Rimanendo nell’ambito delle violazioni denunciate, deve constatarsi come entrambi i quesiti di diritto non rispecchino le rationes decidendi che sorreggono il decreto impugnato.

La Corte, invero, in primo luogo, afferma che non corrisponde al vero che la P. fosse disoccupata all’epoca dell’emanazione della sentenza di divorzio, evidenziando la sopravvenienza costituita dalla perdita del posto di lavoro, verificatasi nel novembre del 2001, e osservando che il L. in detto giudizio aveva eccepito "uno stato di disoccupazione in realtà inesistente".

Partendo da tale premessa, la Corte ha ricostruito il tenore di vita basandosi sulle elargizioni che il L. riceveva dalla famiglia di provenienza, per altro in relazione alla collaborazione che prestava nell’impresa familiare (un albergo sito in (OMISSIS)), tanto da qualificarsi, all’epoca, "direttore di albergo". Entro tali limiti, non censurati nei trascritti quesiti di diritto, la Corte non risulta essersi posta in contrasto con il principio di diritto, nello stesso decreto ribadito, secondo cui "non esiste un automatismo tra il miglioramento della condizione economica dell’ex coniuge onerato e l’aumento dell’assegno divorzile, essendo a tal fine valutabili solo quei mutamenti che, durante il matrimonio, potevano costituire sviluppi naturali e prevedibili dell’attività svolta" (cfr., in tema di elargizioni dei congiunti poste in relazione all’attività di collaborazione nell’impresa familiare, Cass., 23 luglio 2008, n. 20352). Tale ricostruzione del tenore di vita da utilizzare quale parametro di riferimento, posto in relazione al peggioramento delle condizioni economiche della P., sfugge alla formulazione del quesito e dello stesso motivo, laddove l’evento caratterizzato dall’eredità ricevuta dal L. non è considerato come sopravvenienza (come dimostra, del resto, l’entità minima dell’assegno rispetto all’ingente patrimonio di provenienza successoria), escludendosene, anzi, esplicitamente valenza sul piano giuridico.

Come già evidenziato, per altro, eventuali vizi motivazionali relativi alla valutazione delle concrete circostanze del caso, nonchè alla determinazione dell’assegno, in quanto non validamente denunciati, non possono essere esaminati.

In conclusione, il ricorso, sotto il profilo della denunciata violazione di legge, svolge delle critiche alla decisione impugnata senza attingere, anzi, in buona parte travisandola, l’effettiva ratio decidendi, che non è neppure correttamente enunciata, con conseguente inammissibilità del mezzo medesimo (Cass., 5 febbraio 2009, n. 2831; Cass., 4 aprile 2006, n. 7825).

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della P., delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 1.700,00, di cui Euro 1.500,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati in sentenza.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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