Cass. civ. Sez. I, Sent., 27-12-2011, n. 28896 Concorrenza sleale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con atto di citazione del 30.6.2003 la società (OMISSIS) Citofonia s.l. conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Torino la Urmet Domus s.p.a., per sentirla condannare al risarcimento del danno per inadempienza contrattuale e concorrenza sleale, in relazione all’accordo stipulato fra le parti, avente ad oggetto la vendita in (OMISSIS) di prodotti elettronici.

Il tribunale rigettava la domanda, con decisione che veniva impugnata dall’originaria attrice. La Corte di Appello di Torino, accogliendo eccezione in tal senso dell’appellata, dichiarava inammissibile l’impugnazione in quanto nell’atto notificato alla controparte "mancava totalmente ogni enunciazione di vocatio in ius", mentre l’efficacia del secondo atto di appello, la cui notifica era stata rinnovata a seguito di provvedimento della stessa Corte, avrebbe avuto decorrenza "ex nunc", vale a dire dal 23.6.2006, quando cioè era già intervenuto il passaggio in giudicato della sentenza.

Avverso la detta decisione la Citofonia s.l. proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui resisteva con controricorso la Urmet Domus s.p.a., che deduceva fra l’altro l’inammissibilità del ricorso per difetto di procura, oltre che quella dei singoli motivi.

La controversia veniva quindi decisa all’esito dell’udienza pubblica del 21.11.2011.

Motivi della decisione

Con i due motivi di impugnazione la Citofonia s.l. ha denunciato violazione dell’art. 164 c.p.c., comma 2 rispettivamente sotto i seguenti aspetti:

1) l’articolo in questione sarebbe stato applicabile anche al giudizio di appello, e pertanto la rinnovazione della notifica dell’atto di citazione avrebbe determinato la sanatoria della nullità riscontrata, con effetto "ex tunc";

2) la sanatoria prevista nella disposizione oggetto di esame si applicherebbe a tutte le ipotesi di nullità dell’atto, "non distinguendo la norma tra le differenti ipotesi di violazione dell’art. 163 c.p.c.".

Va innanzitutto disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso, dedotta sotto il profilo del difetto di procura poichè rilasciata per l’impugnazione di altra sentenza (quella n. 32/6/2005 della Commissione Tributaria Regionale di Torino, sezione 6^), e ciò in quanto nella stessa pagina del ricorso in cui è apposta la procura in questione (l’ultima) è fatto espresso riferimento alla sentenza della Corte di Appello di Torino oggetto di impugnazione (peraltro costantemente richiamata nello svolgimento dell’impugnazione), sicchè il richiamo alla citata decisione della Commissione Tributaria appare riconducibile ad evidente errore materiale.

Ad identiche conclusioni deve pervenirsi con riferimento all’eccezione di inammissibilità dei singoli motivi di impugnazione, sollevata rispettivamente sotto il profilo della inidoneità della doglianza ad incidere sulla ragione della decisione – che sarebbe stata incentrata sulla inesistenza dell’atto – (primo motivo) e dell’omessa riproduzione del contenuto dell’atto ritenuto viziato (secondo motivo).

In proposito è infatti sufficiente rilevare, sotto il primo aspetto, che la questione prospettata alla Corte di Appello, che ha deciso negativamente sul punto, riguardava l’applicabilità o meno della sanatoria di cui all’art. 164 c.p.c., comma 2 "relativamente all’omessa indicazione della data di udienza al giudizio di appello" (p. 4), sicchè la censura sollevata con il ricorso in esame risulta del tutto pertinente.

Quanto al secondo, la denuncia attiene ad un errore "in procedendo", rispetto al quale questa Corte è anche giudice del fatto ed ha il potere-dovere di esaminare direttamente gli atti di causa. Venendo poi al merito della controversia, si osserva che il ricorso è fondato.

Ed invero l’art. 164 c.p.c., la cui rubrica recita "Nullità della citazione", prevede, fra i vizi riguardanti la "vocatio in ius", quella della mancanza della data dell’udienza di prima comparizione e stabilisce che, ove il convenuto non si costituisca, il giudice dispone la rinnovazione della citazione, con la conseguenza che in tale ipotesi, anche ove si tratti di giudizio di appello ( art. 359 c.p.c.), i vizi della domanda vengono sanati a far tempo dalla prima notificazione (C. 10/13128, C. 08/17951, C. 07/17474, C. 07/16877, C. 06/2593).

Ed è proprio questa la fattispecie verificatasi nel caso di specie, in cui l’atto di citazione contiene i diversi elementi normativamente prescritti ad eccezione di quello della data di udienza, vizio per il quale, alla stregua della disciplina sopra richiamata, il giudice avrebbe dovuto disporre la rinnovazione dell’atto entro il termine a tal fine stabilito, con la conseguente sanatoria con effetti retroattivi che, nell’ipotesi di adempimento, si sarebbe determinata.

Conclusivamente il ricorso deve essere accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di Appello di Torino in diversa composizione per la delibazione dell’impugnazione della Citofonia s.l., oltre che per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del giudizio di legittimità alla Corte di Appello di Torino in diversa composizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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