Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 13-05-2011) 04-08-2011, n. 31058

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza in data 28 giugno 2010 la Corte di appello di Roma confermava la sentenza emessa il 19 marzo 2008 dal Tribunale di Roma con la quale D.R. era stato dichiarato colpevole del reato di ricettazione, accertato in (OMISSIS) il 19 ottobre 2000 allorchè era stato sorpreso alla guida di un’autovettura rubata il 6 luglio 2000, ed era stato condannato, ravvisata l’ipotesi attenuata prevista dall’art. 648 c.p., comma 2 e con le circostanze attenuanti generiche, alla pena di anni uno di reclusione ed Euro 100,00 di multa, con il beneficio della sospensione condizionale.

Avverso la predetta sentenza l’imputato ha proposto, personalmente, ricorso per cassazione.

Con il ricorso si deduce:

1) l’inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità e il vizio della motivazione per avere il giudice di appello ribadito l’infondatezza dell’eccezione difensiva, già sollevata in primo grado, circa l’omessa notifica del decreto di citazione (per il giudizio di primo grado) al difensore avv. Cavezzan Alessia, nominato nell’aprile 2006 (e presente, nell’aprile 2006, all’interrogatorio di garanzia del D.), in data antecedente all’esecuzione della notifica nei confronti dei precedenti difensori avv.ti Massimo Mauro e Dario Masini del foro di Roma;

2) l’omessa motivazione in ordine alla doglianza relativa all’eccessività della pena (la pena base detentiva era stata determinata in anni uno, mesi sei di reclusione) che la Corte di appello aveva ritenuto adeguata al valore commerciale dell’autovettura ricettata, valore definito tuttavia modesto dalla stessa persona offesa;

3) l’intervenuta prescrizione del reato per decorso del temine massimo di dieci anni.

Il ricorso è inammissibile.

Il primo motivo è manifestamente infondato.

Dal verbale di fermo risulta che il D. in data 19 ottobre 2000 aveva nominato difensore di fiducia l’avv. Dario Masini, che era presente all’udienza di convalida svoltasi il 22 ottobre successivo.

Le istanze di revoca o sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere in data 21 novembre 2000 e in data 5 gennaio 2001 venivano presentate nell’interesse del D. dall’avv. Massimo Mauro.

In data 18 aprile 2006 il D., nei cui confronti era stata ripristinata la misura cautelare della custodia in carcere dopo la scarcerazione (la misura custodiale in data 10 gennaio 2001 era stata sostituita con quella dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria), nominava, senza revocare i precedenti difensori, l’avv. Alessia Cavezzan, presente anche all’interrogatorio di garanzia svoltosi il 21 aprile 2006.

Nel decreto di citazione a giudizio, emesso in data 27 febbraio 2006 antecedente alla nomina dell’avv. Cavezzan, l’imputato risultava pertanto correttamente difeso dagli avv.ti Masini e Mauro i quali avevano successivamente ricevuto regolare notifica del decreto.

L’avviso al difensore è dovuto infatti a chi ha tale qualità nel momento in cui l’atto è disposto dall’ufficio giudiziario e non anche a chi l’acquista successivamente e, pertanto, anche l’avviso al difensore per la partecipazione all’udienza è dovuto a chi riveste la qualità di difensore nel momento in cui l’udienza è stabilita dall’ufficio giudiziario e non anche a chi tale qualità acquista successivamente, altrimenti si attribuirebbe alla parte il potere di ritardare, anche indefinitamente, la celebrazione dell’udienza (Cass. Sez. Un. 6 luglio 1990 n. 8, Scarpa; sez. 6^ 17 gennaio 991 n. 107, Gobbi; sez. 1^ 30 giugno 1995 n. 3955, Restelli; sez. 2^ 29 marzo 2001 n. 16942, Peepertual; sez. 6^ 27 maggio 2008 n.27059, Skuqi;

sez. 3^ 11 marzo 2009 n. 20931, Fanin; Sez. Un. 22 aprile 2010 n. 20300, Lasala).

E’ quindi irrilevante che l’esecuzione della notifica sia avvenuta in data successiva alla nomina dell’avv. Cavezzan. Peraltro dal verbale dell’udienza in data 13 dicembre 2006 emerge che l’avv. Cavezzan, pur non avendo diritto all’avviso, era comunque presente tramite il suo sostituto il quale veniva invitato dal Tribunale a produrre la revoca di almeno uno dei due difensori nominati precedentemente (avv. Masini e avv. Mauro).

Alla successiva udienza del febbraio 2007 la nomina dell’avv. Cavezzan, indicato quale unico difensore, risultava essere stata confermata dal D..

La Corte ritiene, pertanto, che non sussista la dedotta nullità, già esclusa dal giudice di primo grado e da quello di appello con argomentata e puntuale motivazione che il ricorrente nemmeno prende in considerazione nel ricorso.

Anche il secondo motivo è manifestamente infondato avendo la Corte territoriale confermato l’entità della pena determinata dal giudice di primo grado con riferimento "al valore commerciale certo non minimo, seppur modesto, dell’autovettura ricettata" e, quindi, ad uno dei parametri (gravità del danno) indicati dall’art. 133 c.p..

Il ricorrente, contestando la valutazione del valore commerciale del veicolo fatta dal giudice di appello, tende peraltro a sottoporre al giudizio di legittimità aspetti attinenti all’apprezzamento del materiale probatorio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito.

Va comunque rilevato che la pena detentiva determinata dal giudice di primo grado, e confermata in appello, corrisponde solo ad un quarto del massimo edittale (sei anni di reclusione) previsto per l’ipotesi attenuata del reato di ricettazione e che pertanto deve ritenersi che nella valutazione di congruità della pena, mitigata anche dal riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, si sia tenuto complessivamente conto anche degli elementi favorevoli evidenziati dall’imputato.

Il terzo motivo, avente ad oggetto il decorso del termine massimo di prescrizione, è anch’esso manifestamente infondato.

Alla data della pronuncia della sentenza impugnata (28 giugno 2010) non era infatti ancora decorso il termine massimo di prescrizione decennale più favorevole previsto per il reato di ricettazione dalla disciplina in materia di prescrizione introdotta dalla L n. 251 del 2005, poichè il reato in questione era stato accertato il 19 ottobre 2000 e il reato presupposto di furto era stato commesso il 6 luglio 2010.

L’inammissibilità del ricorso per cassazione, che non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione, preclude la possibilità di rilevare e dichiarare la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso (Cass. Sez. Un. 22 novembre 2000 n. 32, De Luca; 27 giugno 2001 n. 33542, Cavalera; 22 marzo 2005 n. 23428, Bracale).

Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in Euro 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *