T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 14-09-2011, n. 7249 Contratti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Dato avviso orale della possibile decisione immediata della causa nel merito, con rito abbreviato;

Considerato che l’impugnato provvedimento si basa sui seguenti rilievi: "a seguito di una più attenta ed analitica verifica dei chiarimenti forniti con foglio datato 20 maggio 2011 (… omissis…) si comunica che la lettera di aggiudicazione richiamata in riferimento è da ritenersi annullata in quanto il costo della manodopera del personale è al di sotto degli importi minimi imposti dalle tabelle FISE come indicato al punto 5 della lettera di invito (… omissis…)";

Considerato che nessuna delle censure in ricorso risulta fondata, così come di seguito specificato:

– la censura la quale lamenta carenza di motivazione, come sarebbe dimostrato anche dalla circostanza che la stazione appaltante con la successiva lettera del 30 maggio 2011 ha comunicato alla ricorrente le ragioni della propria decisione, va respinta perché il provvedimento in epigrafe appare adeguatamente motivato; e la lettera del 30 maggio 2011 non è una integrazione della motivazione ma reca ulteriori delucidazioni in risposta a una lettera della ditta, recante chiarimenti, datata 25 maggio 2011 (v. allegato S del deposito dell’Amministrazione);

– le censure le quali lamentano contraddittorietà dell’atto impugnato con la annullata aggiudicazione (rilevando che l’offerta della ricorrente è, per quanto attiene il costo della manodopera, conforme a quanto stabilito dalle tabelle FISE, avendo la ditta escluso dal computo della manodopera le assenze del personale (il quale sarebbe stato sostituito con personale già in servizio presso la stessa ditta, già retribuito), così contabilizzando soltanto le ore effettivamente svolte) vanno respinte perché – così come correttamente rilevato dall’Amministrazione sia nella pure citata lettera di risposta del 30 maggio 2011 sia nella memoria depositata in giudizio – si tratta di computo errato poiché il personale da sostituire deve continuare ad essere retribuito e quindi rimane un costo per l’impresa;

Considerato pertanto che il ricorso risulta da respingere;

Considerato che le spese di giudizio, che il Collegio liquida in Euro 2000,00, seguono la soccombenza ai sensi degli articoli 26 del codice del processo amministrativo e 91 del codice di procedura civile.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale rigetta il ricorso in epigrafe.

Condanna parte ricorrente al rimborso delle spese di giudizio dell’Amministrazione intimata, e le liquida in Euro 2000,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *