Cass. civ. Sez. I, Sent., 27-12-2011, n. 28885 Ammissione al passivo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La s.r.l. FI.BA. Trasporti propose opposizione allo stato passivo del fallimento della s.r.l. Editoriale Quotidiani, dichiarato con sentenza del 13 luglio 2006, lamentando l’esclusione del privilegio del suo credito ammesso in chirografo per Euro 136.718,40 oltre accessori.

Il Tribunale di Perugia dichiarò inammissibile l’opposizione in quanto tardiva. La ricorrente aveva infatti ricevuto comunicazione della decisione del Giudice delegato sull’ammissione del suo credito il 22 gennaio 2007; dunque il deposito del ricorso in opposizione, eseguito il 15 febbraio 2007, era avvenuto oltre il termine di 15 giorni stabilito dall’art. 98, comma 1, L. Fall., nel testo anteriore a quello introdotto dal D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, art. 83 essendo applicabile il nuovo testo della norma ai soli fallimenti dichiarati dopo il 16 luglio 2006, ai sensi dell’art. 150, D.Lgs. cit..

Avverso la sentenza del Tribunale la soccombente ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi di censura. La curatela fallimentare si è difesa con controricorso e memoria.

Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile.

Il nuovo rito dell’opposizione allo stato passivo, che prevede il ricorso per cassazione e non l’appello avverso il decreto che la decide, ai sensi dell’art. 99, u.c., L. Fall. nel testo novellato dal D.Lgs. n. 5 del 2006, si applica alle sole opposizioni relative a fallimenti dichiarati dopo l’entrata in vigore della novella (avvenuta il 16 luglio 2006, ossìa, ai sensi dell’art. 153, D.Lgs. cit., dopo sei mesi dalla pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale, eseguita il 16 gennaio 2006); invece alle opposizioni relative ai fallimenti già pendenti a quella data resta applicabile la disciplina previgente, che non prevedeva il ricorso diretto per cassazione, bensì l’appello, avverso la decisione di primo grado assunta – come correttamente ha fatto nella specie il Tribunale – con sentenza.

Tanto risulta chiaramente dalla disciplina transitoria contenuta nell’art. 150, D.Lgs. cit., secondo cui "le procedure di fallimento e di concordato fallimentare pendenti" alla data di entrata in vigore del decreto "sono definiti secondo la legge anteriore". Per "procedura di fallimento", infatti, si intende la procedura liquidatoria che ha inizio con la sentenza dichiarativa di fallimento e della quale fanno parte – diversamente da quanto mostra di ritenere la ricorrente – la formazione dello stato passivo e le relative opposizioni (cfr. anche Cass. 5294/2009, in motivaz.).

Poichè nella specie la procedura di fallimento era iniziata il 13 luglio 2006, con la dichiarazione di fallimento della Editoriale Quotidiani s.r.l., e dunque era già pendente alla data di entrata in vigore della novella, la medesima restava soggetta alla disciplina anteriore.

E’ infine inammissibile l’eccezione di illegittimità costituzionale, sotto i profili della irragionevolezza e discriminatorietà, della richiamata disciplina transitoria, sollevata dalla ricorrente senza fornirne tuttavia alcuna precisazione o comprensibile argomentazione.

Le spese processuali, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali, liquidate in Euro 4.700,00, di cui 4.000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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