Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 11-05-2011) 04-08-2011, n. 31048 Attenuanti comuni generiche

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza in data 12.10.2010 la Corte d’Appello di Napoli confermava la sentenza del GIP presso il Tribunale di Torre Annunziata che in data 10.12.2009 aveva condannato, alle pene ritenute di giustizia, C.G. per riciclaggio di un ciclomotore, falsità materiale e calunnia.

Ricorre per Cassazione personalmente l’imputato lamentando la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Lamenta il ricorrente che i fatti per cui ha subito condanna sono antecedenti alla L. n. 125 del 2008 che non consente l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche sulla scorta della mera incensuratezza. Il ricorso è infondato.

Con la L. n. 125 del 2008, recante conversione al D.L. n. 92 del 2008 e modificazione all’art. 62 bis c.p., il legislatore ha stabilito che "l’assenza di precedenti condanne per altri reati a carico del condannato non può essere, per ciò solo, posta a fondamento della concessione delle circostanze di cui al comma 1" (attenuanti generiche). Tale legge è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del 25 luglio 2008 e, pertanto, non è applicabile al reato in esame, commesso nel gennaio-aprile 2008.

Deve però rilevarsi che nel caso di specie il diniego delle circostanze attenuanti generiche, come indicato nella sentenza del primo giudice, richiamata sul punto dalla Corte territoriale, trova fondamento nella accertata gravità del fatto e nella negativa personalità del prevenuto, desumibile dalla condotta tenuta e dal suo negativo comportamento processuale. E’ stato, infatti sottolineato dai giudici del merito, come dalle modalità della condotta accertata fosse verosimile ritenere la sussistenza di un’articolata struttura organizzata dedita al riciclaggio di ciclomotori di provenienza delittuosa e come la trasgressiva personalità del C. fosse desumibile dalla condotta tenuta dopo l’avvenuto riciclaggio del mezzo. Per evitare i controlli l’imputato aveva infatti presentato una falsa denuncia di furto del ciclomotore.

Alla luce delle considerazioni esposte il ricorso va pertanto rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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