Cass. civ. Sez. I, Sent., 27-12-2011, n. 28884 Danno

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte di appello di Roma con sentenza del 15 novembre 2004 ha confermato la decisione del Tribunale di Roma 17 gennaio 2001,di rigetto dell’istanza di V.R., già titolare di una partecipazione diretta al 49% ed indiretta tramite altra società al 51% della s.r.l. Interexport con sede dello (OMISSIS), di indennizzo per i danni subiti durante i tumulti popolari verificatisi in quel Paese sia nel settembre 1991,che nel gennaio 1993. Ha osservato che l’attore non aveva fornito la prova nè di quali beni fossero presenti negli stabilimenti al momento dei tumulti, nè tanto meno del danno che la loro perdita aveva comportato per il capitale sociale,oggetto dell’indennizzo.

Per la cassazione della sentenza il V. ha proposto ricorso per un motivo;cui ha resistito il Ministero delle Finanze con controricorso con il quale ha formulato altresì ricorso incidentale per due motivi.

Motivi della decisione

I ricorsi vanno,anzitutto,riuniti ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ. perchè proposti contro la medesima sentenza.

Con il primo di quello incidentale dall’evidente carattere preliminare, il Ministero, deducendo violazione della L. n. 135 del 1985, art. 2 nonchè della L. n. 135 del 1985, art. 5 censura la sentenza impugnata per non aver dichiarato inammissibile l’azione del V. proposta dopo la scadenza del termine perentorio di 120 giorni dall’entrata in vigore di quest’ultima legge; posto che quella del 1994 non aveva riaperto i termini suddetti, nè fatto riferimento ad eventi verificatisi dopo il 1985, ma si era limitata a concedere indennizzi ulteriori ed una revisione delle stime in relazione a somme già maturate in forza delle L. del 1980 e L. 1985, e per le quali era stata già inoltrata tempestiva richiesta.

Con il secondo,deducendo altre violazione della medesima normativa,si duole che sia stata riconosciuta ammissibile la richiesta laddove l’asserita perdita riguardava una società non italiana di cui l’istante deteneva soltanto un pacchetto azionario per cui egli avrebbe potuto avere diritto esclusivamente agli eventuali utili ove deliberati dal consiglio di amministrazione e non poteva ritenersi neppure indirettamente proprietario di impianti ed attrezzature appartenenti esclusivamente alla proprietà.

Le censure sono infondate poichè non tengono in alcun conto l’interpretazione della menzionata normativa offerta dalla giurisprudenza di questa Corte; la quale si articola nei seguenti principi: 1) la L. n. 98 del 1994, art. 2 la cui portata interpretativa delle predette L. n. 16 del 1980 e L. n. 135 del 1985 risulta in modo univoco dallo stesso titolo e dal tenore delle disposizioni in essa contenute, nella prima parte relativa alle "riliquidazioni degli indennizzi già concessi a norma di leggi precedenti" non può essere in alcun modo considerata come determinante una riapertura dei termini con riguardo a danni occorsi prima della sua entrata in vigore e successivamente ai termini indicati nelle altre due citate leggi, avendo essa invece inteso solo estendere l’indennizzabilità al valore d’avviamento delle attività ablate, correlando l’assegnazione del nuovo beneficio alle posizioni soggettive dei beneficiari delle norme precedenti (Cass. 20289/2005;

18955/2005; 6731/2005); 2) Per la parte invece, relativa alle integrazioni delle provvidenze di cui alla L. n. 135 del 1985 (comma 5 e succ.), ha adeguato il precedente contesto risultante dalle L. n. 16 del 1980 e L. n. 135 del 1985 a eventi a esso successivi, attribuendo l’indennizzo per nuovi danni patrimoniali subiti dai cittadini italiani in Stati esteri diversi da quelli già considerati dalla legislazione vigente, per i tumulti accaduti nello Stato dello (OMISSIS) che, secondo le norme previgenti, non sarebbero stati indennizzabili dal momento che questo Stato non rientra tra quelli che in passato erano stati soggetti alla sovranità italiana. Atteso che il legislatore ha esteso il beneficio a nuovi danni, precedentemente neppure ipotizzabili, istituendo ex novo il termine per chiederne l’attribuzione, questo, seppur non specificamente fissato, coincide con quello di 120 giorni dalla data dell’entrata in vigore della legge stessa:posto che il rinvio contenuto nel menzionato art. 2, comma 5, lett. a) della legge alle modalità della normativa già in vigore, non può avere altro senso, corrispondendo a quello previsto per dall’art. 1 comma 2 per la richiesta di riliquidazione degli indennizzi già concessi; 3) allorchè l’evento dannoso abbia interessato una società il cui patrimonio sociale sia stato disgregato con conseguente cessazione definitiva dell’attività di impresa ed estinzione della società (a causa di tumulti popolari avvenuti in (OMISSIS) nel 1991), il diritto all’indennizzo dev’essere riconosciuto anche al socio per il pregiudizio indiretto alla sua quota di partecipazione alla società. La quota suddetta,infatti,esprime l’interesse del socio alla nascita dell’ente ed all’esercizio dell’attività economica prevista nel contratto sociale, necessariamente condizionato alla sua permanenza in vita.

Sicchè la disgregazione del patrimonio sociale conseguente all’abbandono o alla perdita dei beni sociali che abbiano determinato la cessazione definitiva ed irrecuperabile della stessa attività d’impresa, e per l’effetto la stessa estinzione dell’ente, determina perciò lesione della sfera patrimoniale del socio, entro il limite della sua quota di partecipazione, cui consegue il corrispondente pregiudizio indiretto, indennizzabile ai sensi della legge in esame (Cass. 24545/2010; 24544/2010; 1888/2010).

I suesposti principi comportano anche il rigetto del ricorso principale,con cui il V., denunciando violazione della medesima normativa della L. n. 98 del 1994 si duole del mancato accoglimento della propria richiesta indennitaria per mancanza della prova dei danni subiti,addebitando alla sentenza impugnata di non aver considerato: a)il processo verbale della polizia (OMISSIS) attestante che nei tumulti del 1991 erano stati depredati gli uffici della società; b) l’analogo rapporto della polizia giudiziaria relativo a quelli del 1993,che avevano interessato anche lo stabilimento del caffè rimasto illeso nel 1991; c) le certificazioni dell’OZAC (Ufficio (OMISSIS) di controllo), ente di diritto pubblico con competenza specifica che aveva confermato le perdite subite dalla soc. Export rispettivamente per 267.695 (anno 1991)e per 463.003 (anno 1993), nonchè la distruzione della documentazione in possesso della società. Come ha infatti rilevato la Corte di appello,il ricorrente si è limitato a produrre l’elenco dei beni mobili ed immobili di proprietà della società di cui era stata denunciato la distruzione in occasione sia dei tumulti del 1991 che di quelli del 1993, nonchè gli attestati della Polizia giudiziaria che i beni presenti nella sede della società erano andati distrutti sia a seguito del primo evento,che del secondo; per cui la sua richiesta ha avuto per oggetto esclusivamente mobili ed immobili appartenenti ad una società non italiana che avrebbe riportato nel 1991 danni per 267.695 e nel 1993 danni per 463.003: non risarcibili,posto che la norma della legge 98 si riferisce esclusivamente a quelli sofferti da società italiane.

Per converso nessun accenno è contenuto neppure nel ricorso al mantenimento in vita della società ed all’integrità del suo patrimonio sociale, di cui anche il suo apporto è entrato a far parte; la cui disgregazione conseguente all’abbandono o alla perdita dei beni sociali che ne avessero determinato la cessazione definitiva ed irrecuperabile doveva essere risarcita nella misura in cui aveva determinato la lesione della sfera giuridica del socio;ed anzi dal primo rapporto di polizia risulta che lo stabilimento del caffè della società non era stato toccato dai tumulti del 1991; mentre ai secondi lo stesso ricorrente collega esclusivamente danni ai beni per 436.003, nonchè una paralisi dell’attività durante il relativo periodo : perciò neppure prospettandone la cessazione definitiva nè le sorti del suo patrimonio sociale dopo i menzionati eventi,cui soltanto poteva essere collegato l’indennizzo allo stesso spettante peraltro entro il limite della sua quota di partecipazione.

Il susseguirsi di disposizioni legislative non sempre di facile e chiara interpretazione in materia giustificano la compensazione per intero tra le parti delle spese processuali.

P.Q.M.

La corte, riunisce i ricorsi e li rigetta; dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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