Cass. civ. Sez. I, Sent., 27-12-2011, n. 28883 Danno

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte di appello di Roma con sentenza del 15 novembre 2004 ha confermato la decisione del Tribunale di Roma 18 gennaio 2001, di rigetto dell’istanza di M.A., già il titolare di beni immobili nello Stato dello (OMISSIS), per i danni subiti durante i tumulti popolari verificatisi in quel Paese sia nel settembre 1991, che nel gennaio 1993. Ha osservato che l’attore non aveva fornito la prova nè di quali beni fossero presenti nel suo appartamento al momento dei tumulti, nè tanto meno del danno che aveva subito in conseguenza degli stessi.

Per la cassazione della sentenza il V. ha proposto ricorso per un motivo; cui ha resistito il Ministero delle Finanze con controricorso con il quale ha formulato altresì ricorso incidentale per un motivo.

Motivi della decisione

I ricorsi vanno,anzitutto, riuniti ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ. perchè proposti contro la medesima sentenza.

Con quello incidentale dall’evidente carattere preliminare, il Ministero, deducendo violazione della L. n. 135 del 1985, art. 2 nonchè della L. n. 135 del 1985, art. 5 censura la sentenza impugnata per non aver dichiarato inammissibile l’azione del V. proposta dopo la scadenza del termine perentorio di 120 giorni dall’entrata in vigore di quest’ultima legge; posto che quella del 1994 non aveva riaperto i termini suddetti, nè il fatto riferimento ad eventi verificatisi dopo il 1985, ma si era limitata a concedere indennizzi ulteriori ed una revisione delle stime in relazione a somme già maturate in forza delle L. del 1980 e L. 1985,e per le quali era stata già inoltrata tempestiva richiesta.

La censura è infondata poichè non tiene in alcun conto l’interpretazione della menzionata normativa offerta dalla giurisprudenza di questa Corte;la quale si articola nei seguenti principi: 1) la L. n. 98 del 1994, art. 2 la cui portata interpretativa delle predette L. n. 16 del 1980 e L. n. 135 del 1985 risulta in modo univoco dallo stesso titolo e dal tenore delle disposizioni in essa contenute, nella prima parte relativa alle "riliquidazioni degli indennizzi già concessi a norma di leggi precedenti" non può essere in alcun modo considerata come determinante una riapertura dei termini con riguardo a danni occorsi prima della sua entrata in vigore e successivamente ai termini indicati nelle altre due citate leggi, avendo essa invece inteso solo estendere l’indennizzabilità al valore d’avviamento delle attività ablate, correlando l’assegnazione del nuovo beneficio alle posizioni soggettive dei beneficiari delle norme precedenti; 2) Per la parte invece,relativa alle integrazioni delle provvidenze di cui alla L. 135 del 1985 (commi 5 e succ.), ha adeguato il precedente contesto risultante dalle L. n. 16 del 1980 e L. n. 135 del 1985 a eventi a esso successivi, attribuendo l’indennizzo per nuovi danni patrimoniali subiti dai cittadini italiani in Stati esteri diversi da quelli già considerati dalla legislazione vigente, per i tumulti accaduti nello Stato dello (OMISSIS) che, secondo le norme previgenti, non sarebbero stati indennizzabili dal momento che questo Stato non rientra tra quelli che in passato erano stati soggetti alla sovranità italiana. Atteso che il legislatore ha esteso il beneficio a nuovi danni, precedentemente neppure ipotizzabili, istituendo ex novo il termine per chiederne l’attribuzione, questo, seppur non specificamente fissato, coincide con quello di 120 giorni dalla data dell’entrata in vigore della legge stessa:posto che il rinvio contenuto nel menzionato art. 2, comma 5, lett. a) della legge alle modalità della normativa già in vigore, non può avere altro senso, corrispondendo a quello previsto per dall’art. 1 comma 2 per la richiesta di riliquidazione degli indennizzi già concessi (Cass. 24545/2010; 24544/2010; 1888/2010).

Con il ricorso principale, il M., denunciando violazione della medesima normativa della L. n. 98 del 1994 si duole del rigetto della propria richiesta indennitaria per mancanza della prova dei danni subiti, addebitando alla sentenza impugnata di non aver considerato:

a) il processo verbale della polizia (OMISSIS) attestante che nei tumulti del 1991 erano stati depredati gli uffici della società;

b)la tipologia del danneggiamento che non gli aveva consentito di conservare alcuna documentazione del pregiudizio subito; c) che tramite ct sarebbe stato possibile quantificare detti danni,quanto meno equitativamente. La doglianza è fondata.

La legge in esame, come appena rilevato ha per un verso previsto la corresponsione di un indennizzo ulteriore in favore di categorie di cittadini puntualmente individuate per la perdita di beni conseguente agli eventi dalle stesse contemplati,per la cui determinazione erano state apprestate complesse strutture di valutazione ed istruttorie distinte per zone; e per altro ha attribuito l’indennizzo per nuovi danni patrimoniali subiti dai cittadini italiani in Stati esteri diversi da quelli già considerati dalla legislazione vigente, per i tumulti accaduti nello Stato dello (OMISSIS), subordinandolo alla sola condizione che in tale Stato "abbiano perduto o dovuto abbandonare i loro beni": e quindi della sussistenza della prova dell’uno o dell’altro evento. Nessun limite e nessuna restrizione sono state introdotti ai mezzi per fornirla;per cui non soltanto con la documentazione indicata dalla sentenza impugnata,detta prova poteva essere data, ma anche (per sopperire alle difficoltà segnalate dal ricorrente) attraverso lo schema logico delle presunzioni ex art. 2729 cod. civ., per di più utilizzando il canone della mera probabilità in ordine alla connessione possibile e verosimile tra accadimenti; sicchè la loro sequenza e ricorrenza fosse desumibile secondo regole di esperienza colte dal giudice con riferimento alle realtà susseguitesi nello Stato dello (OMISSIS), per giungere ad un espresso convincimento circa tale probabilità di sussistenza di tutti o parte dei danni lamentati e la compatibilità dei fatti supposti con quelli accertati.

Ora il M. ha prodotto documentazione proveniente dalla Polizia dello (OMISSIS), redatta nell’anno 1991,in epoca dunque antecedente alla L. n. 98 del 1994, in cui si attestava che l’appartamento del ricorrente in conseguenza dei noti avvenimenti di violenza verificatisi in quel Paese nel settembre 1991, era stato gravemente danneggiato è saccheggiato; che era rimasto vuoto e che tutti i beni che vi erano ubicati all’interno erano stati interamente asportati.

La sentenza impugnata, così come il Ministero, non hanno posto in discussione siffatta documentazioni, nè i relativi accertamenti, peraltro seguiti ad una ispezione della Polizia Militare; nè tanto meno che gli stessi si riferissero proprio ai beni indicati dal M.; ma ne ha respinto la richiesta indennitaria perchè mancava la prova del loro effettivo valore.

Ricorreva pertanto l’ipotesi tipica prevista dagli artt. 1226 e 2056 cod. civ. per avere l’istante fornito la prova sia pure presuntiva, dell’esistenza dì elementi oggettivi e certi dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità, l’esistenza di un pregiudizio economicamente valutabile subito in occasione dei menzionati fatti tumultuosi (Cass. 11353/2010): avendo subito il saccheggio del proprio appartamento, e perduto i beni che lo stesso conteneva oggetto della documentazione rilasciata dalla Polizia. E tuttavia risultava assai difficile se non impossibile quantificarne il valore proprio perchè gli stessi erano stati sottratti al proprietario in circostanze violente ed imprevedibili che nessuna possibilità gli avevano lasciato di preservare e comunque mantenere la documentazione ad essi relativa,che avrebbe permesso di ricavarne caratteristiche qualitative e nel contempo commerciali. Sicchè doveva trovare applicazione la regola che allorquando non emergono dagli atti di causa dati attendibili ed esatti, che consentano di determinare l’ammontare preciso dei danni, al giudice è attribuito il potere-dovere di procedere alla liquidazione con criterio di approssimazione e di probabilità, a norma delle menzionate disposizioni codicistiche (Cass. l0607/2010;17677/2009): perciò nel caso tenendo conto della menzionata documentazione proveniente dagli organi di Polizia, della tipologia di appartamento allora in possesso del M. nonchè della sua condizione economica e sociale, e del periodo da lui trascorso nello (OMISSIS), così come di ogni altro elemento utile a dimostrare consistenza qualitativa e quantitativa dei beni perduti (Cass. 4652/2009).

La sentenza impugnata va,pertanto,cassata con rinvio alla Corte di appello di Roma che si atterrà ai principi esposti e provvederà alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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