T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 14-09-2011, n. 7245 Esclusioni dal concorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

alla luce della testé indicata previsione del bando risulta fondato il motivo di ricorso il quale lamenta che il ricorrente, non essendo vincitore ma solo idoneo, non avrebbe dovuto essere sottoposto all’accertamento, e quindi non avrebbe potuto essere escluso, poiché egli dovrà essere sottoposto all’accertamento in oggetto solo se e quando vi sarà la possibilità che egli sia assunto per la copertura di un posto nella qualifica di Vigile del fuoco;

Considerato che il suddetto motivo risulta anche assorbente, poiché comporta, oltre all’annullamento dell’impugnata esclusione, anche il ritorno dell’affare nella sede amministrativa istituzionalmente competente, per una trattazione conforme a diritto e alla presente decisione;

Considerato che le spese di giudizio seguono la soccombenza ai sensi degli articoli 26 del codice del processo amministrativo e 91 del codice di procedura civile;

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale accoglie il ricorso in epigrafe.

Per l’effetto annulla l’atto impugnato, salvi gli ulteriori provvedimenti, così come indicato in motivazione.

Condanna l’Amministrazione intimata al rimborso delle spese di giudizio di parte ricorrente, e le liquida in Euro 1500,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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