T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 14-09-2011, n. 7287 Competenza e giurisdizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

– con il ricorso principale, introduttivo del presente giudizio, l’ATAC ha chiesto l’accertamento del proprio diritto al risarcimento del danno ovvero, in via alternativa, alla compensazione economica per la riduzione dei proventi derivante dalle minori entrate conseguenti alla agevolazione di gratuità del trasporto pubblico a favore dei cittadini ultrasettantenni, per le annualità dal 2005 al 2008, la quantificazioni del risarcimento e/o compensazione e la conseguente condanna della Regione Lazio al pagamento delle somme dovute;

– con successivi motivi aggiunti, l’ATAC ha poi chiesto "l’accertamento e la dichiarazione del diritto sopra indicato e conseguenti quantificazione e condanna al pagamento di somme di denaro in relazione alle successive annualità medio tempore maturate e, quindi, agli anni 20092010";

– con sentenza non definitiva n. 4133/2011, depositata in data 12 maggio 2011, la Sezione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo;

– all’udienza pubblica del 14 luglio 2011 sono stati trattenuti in decisione i motivi aggiunti;

Ritenuto che, in relazione ai motivi aggiunti di cui trattasi, ora in trattazione, non sono ravvisabili argomenti per discostarsi dall’orientamento già assunto con la citata sentenza parziale – le cui ragioni di diritto si intendono qui integralmente richiamate – atteso che la domanda formulata dalla ricorrente risulta del tutto identica a quella avanzata con il ricorso introduttivo, con l’unica eccezione del periodo temporale di riferimento;

Ritenuto, pertanto, che anche i motivi aggiunti de quibus devono essere dichiarati inammissibili, spettando – in ragione della già rilevata natura di diritto soggettivo delle pretese patrimoniali della ricorrente – la cognizione della controversia al giudice ordinario, al quale la ricorrente potrà, pertanto, rivolgersi ai sensi dell’art. 11 cod.proc.amm;

Ritenuto, in ultimo, che sussistono validi motivi per disporre la compensazione delle spese di lite fra le parti;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso 2602/2009, come in epigrafe proposto, dichiara inammissibili i motivi aggiunti.

Compensa le spese di giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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