Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 18-07-2011) 05-08-2011, n. 31177 Determinazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

C.S. è stato condannato dal tribunale di Brescia alla pena di mesi quattro di reclusione ed Euro 200 di multa per i reati di cui agli artt. 624 e 625 c.p., n. 1 e 7; contro la predetta sentenza di condanna propone ricorso il Procuratore Generale presso la corte di appello di Brescia per erroneità della pena irrogata, in quanto inferiore al minimo di legge.

Motivi della decisione

Il tribunale di Brescia, dopo aver ritenuto le attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, ha calcolato la pena operando sul minimo edittale di mesi sei la riduzione per le predette attenuanti e poi operando un aumento nella misura di un terzo per la continuazione, con successiva riduzione di un terzo per la scelta del rito.

E’ evidente che ritenendo le attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, il giudice non avrebbe dovuto operare alcuna riduzione per le prime, ma procedere al calcolo della pena partendo da quella minima per il reato non aggravato.

Peraltro, siccome il giudice ha indicato in motivazione in modo esplicito il meccanismo di determinazione della pena (pena poi ribadita in dispositivo) e tale modalità di calcolo risulta correttamente effettuata, se operata sulla base di un giudizio di prevalenza delle attenuanti, deve ritenersi implicitamente riconosciuta tale prevalenza e quindi correttamente determinata la pena, essendo qualificabile come semplice refuso quello relativo al giudizio di bilanciamento per equivalenza.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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