Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 15-07-2011) 05-08-2011, n. 31337 Misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il Tribunale del Riesame di Catania, con ordinanza in data 23.03.2011, confermava l’ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Catania il 5.3.2011, con la quale era stata applicata nei confronti di S.B.A. la misura della custodia cautelare in carcere.

2. Avverso la richiamata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione S.B.A., a mezzo del difensore, deducendo il vizio motivazionale. La parte rileva che il quantitativo di droga rinvenuto nella disponibilità dell’indagato non determina alcuna inversione dell’onere della prova e non introduce alcuna presunzione di spaccio.

In punto di fatto, la parte evidenzia che la droga era suddivisa in involucri termosaldati e che S. non aveva la disponibilità di una macchina per termosaldare; ritiene, pertanto, che debba escludersi che il prevenuto abbia proceduto al confezionamento della droga custodita presso la abitazione. L’esponente osserva poi che gli indagati hanno offerto logica giustificazione, rispetto al possesso del denaro contante.

Il ricorrente ritiene, conclusivamente, che difetti il requisito della gravità indiziaria, in relazione alla destinazione allo spaccio della partita di droga di che trattasi.

Motivi della decisione

3. Il ricorso è inammissibile.

3.1 Come noto, secondo giurisprudenza consolidata, il controllo di legittimità è circoscritto all’esame del contenuto dell’atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, dall’altro, la assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Cass. Sez. 4^ 25/5/95, n. 2146, Rv.

201840).

La insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. è, pertanto, rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato. Il controllo di legittimità, in particolare, non riguarda nè la ricostruzione dei fatti, ne1 l’apprezzamento del giudice di merito circa la attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, per cui non sono consentite le censure, che pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (ex multis Cass. 23/3/95, n. 1769, Rv. 201177).

3.2 Ciò posto, si rileva che il Tribunale del Riesame, con l’ordinanza oggi impugnata, ha dato adeguatamente conto delle ragioni che lo hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato e che la motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti risulta congrua e priva di fratture logiche rilevabili in questa sede di legittimità. Ed invero, il Tribunale del Riesame ha chiarito di condividere la valutazione effettuata dal G.i.p., in ordine alla sussistenza della gravità indiziaria, rispetto alla condotta oggetto di addebito. Segnatamente, il Collegio ha del tutto conferentemente considerato che dal verbale di arresto e dai verbali di perquisizione e sequestro emergeva che l’indagato custodiva presso la propria abitazione gr. 25 di sostanza stupefacente del tipo cocaina, suddivisa in cinque involucri termosaldati; e che all’interno di tre dei predetti Involucri la sostanza era ulteriormente suddivisa in 37 dosi. Il Collegio evidenziato che presso la abitazione del prevenuto era stato rinvenuto un bilancino di precisione; e che D.U., convivente del prevenuto a sua volta indagata, deteneva in una tasca dei pantaloni la somma in contanti pari ad Euro 450, mentre all’interno di una borsa era stata rinvenuta l’ulteriore somma di Euro 180.

Orbene, il Tribunale ha osservato che la quantità di sostanza stupefacente detenuta, la suddivisione in dosi e la disponibilità di un bilancino di precisione erano evenienze concordemente indicative della destinazione allo spaccio della partita di droga di che trattasi. Otre a ciò, il Collegio ha considerato che la disponibilità delle richiamate somme di denaro da parte della convivente del prevenuto induceva ad escludere che la droga fosse detenuta ad uso personale; e che del tutto inverosimile risultava la versione resa dagli indagati, i quali avevano affermato che il denaro era destinato al pagamento dell’affitto. Sul versante cautelare, il Tribunale ha poi considerato che le richiamate modalità della condotta denunziavano la natura professionale dell’attività criminosa, dovendo ritenersi che gli indagati traggano i mezzi per il loro sostentamento dall’attività di spaccio. Ha osservato, inoltre, il Collegio che il rischio di recidivanza trovava conferma nel vissuto criminale del ricorrente, che annovera un pregiudizio per un reato della medesima specie. Infine, il Tribunale ha evidenziato che l’indagato non aveva neppure addotto lo svolgimento di una stabile attività lavorativa.

Sulla scorta di tali rilievi, il Tribunale ha rilevato di condividere la scelta operata dal G.i.p., atteso che gli indici di pericolosità del prevenuto inducevano a ritenere inadeguata ogni altra misura, dovendo dubitarsi della capacità dell’indagato di rispettare le prescrizioni che accompagnano l’applicazione di misure meno afflittive; ed il Collegio ha osservato che l’indagato aveva adibito la propria abitazione a base logistica dell’attività criminosa.

L’apprezzamento effettuato dal Tribunale di Riesame risulta, pertanto, immune dalle dedotte censure.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Viene disposta la trasmissione della presente ordinanza al direttore dell’istituto penitenziario competente perchè provveda a quanto stabilito dall’art. 94 disp. att. cod. proc. pen., comma 1 ter.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende. La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmesso al direttore dell’istituto penitenziario competente perchè provveda a quanto stabilito dall’art. 94 disp. att. del cod. proc. pen., comma 1 ter.

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