Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 15-07-2011) 05-08-2011, n. 31334Sicurezza pubblica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il G.i.p. del Tribunale di Roma, con ordinanza in data 30.12.2010, resa in sede di giudizio di rinvio a seguito dell’annullamento dell’ordinanza del G.i.p. del medesimo Tribunale del 12.12.2008 disposto dalla Suprema Corte di Cassazione con sentenza in data 10.3.2010, convalidava il provvedimento emesso dal Questore di Roma il 9.12.2008, nei confronti di T.F., impositivo del divieto di accedere ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive.

2. Avverso la richiamata ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Roma ha proposto ricorso per cassazione T.F., a mezzo del difensore, ribadendo le censure già oggetto dell’originario ricorso che involgono la mancanza di motivazione rispetto ai requisiti richiesti dalla legge per l’adozione del provvedimento di che trattasi. La parte rileva che il giudice ha ritenuto sussistente la pericolosità del T. unicamente sulla base di fatti di reato commessi negli anni 2005-2006. L’esponente si duole, altresì, della durata della misura, ritenuta non congrua. Oltre a ciò, il ricorrente deduce la violazione delle norme che disciplinano il procedimento che occupa; segnatamente, la parte rileva che al T. non è stato dato l’avviso previsto dalla L. n. 401 del 1989, art. 6, comma 2 bis, circa la facoltà di presentare memorie e deduzioni al giudice competente per la convalida.

3. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso.

Motivi della decisione

4. Il ricorso è inammissibile.

4.1 Le doglianze che involgono l’apparato motivazionale dell’ordinanza di convalida oggi impugnata risultano manifestamente infondate. Invero, il G.i.p. del Tribunale di Roma, in osservanza dei principi di diritto affermati dalla Suprema Corte nella sentenza in data 10.3.2010, con la quale è stato disposto l’annullamento con rinvio dell’originaria ordinanza di convalida del decreto questorile che occupa, ha dato conto sia della sussistenza delle ragioni di necessità ed urgenza, che giustificavano la misura di che trattasi, sia della congruità della durata della prescrizione, rispetto alla pericolosità sociale del ricorrente. Il giudicante, infatti, ha considerato: che T. in data 8.9.2005 si era reso responsabile del deposito di una lavatrice davanti all’ingresso della sede della Società Sportiva Lazio; che tale azione si inseriva in un contesto di azioni violente e minatorie poste in essere con continuità ai danni dei dirigenti della predetta società; che gli esiti delle effettuate operazioni di intercettazione avevano consentito di accertare che T. aveva maturato il preciso intendimento di compiere atti violenti in danno del presidente della Società Sportiva Lazio, intendimento pure dimostrato dalla condotta ingiuriosa e minacciosa posta in essere dal T. in danno del L. in data 14.05.2006, nonostante la presenza sul posto della Polizia di Stato. Oltre a ciò, il G.i.p. di Roma ha considerato che i fatti ora richiamati avevano dato causa alla emissione nei confronti del T. di ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere.

Orbene, nei termini ora richiamati, l’apparato argomentativo posto a fondamento del provvedimento impugnato da adeguatamente conto della sussistenza delle ragioni di necessità ed urgenza che legittimavano il Questore a provvedere, ai fini delle tutela dell’ordine e della sicurezza, ai sensi della L. 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6, comma 2; il relativo obbligo motivazionale risulta, pertanto, certamente soddisfatto. Al riguardo, occorre pure considerare che il giudice ha espressamente evidenziato, con riguardo ai profili di urgenza, che risultava imminente la scadenza dei termini di efficacia della misura cautelare, sopra richiamata, emessa nei confronti del T..

4.2 Ciò premesso, deve osservarsi che del pari inammissibili risultano le eccezioni che involgono il rispetto delle garanzie procedimentali, con le quali la parte si duole del mancato avviso, previsto dalla L. n. 401 del 1989, art. 6, comma 2 bis, circa la facoltà dell’interessato di presentare memorie e deduzioni al giudice competente per la convalida.

Sul punto, risulta dirimente rilevare: che T., nell’ambito dell’originario ricorso proposto avverso l’ordinanza di convalida del provvedimento del Questore del 9.12.2008, non ebbe a dedurre alcuna eccezione procedimentale; che la Suprema Corte, nella richiamata sentenza del 10.3.2010, ha espressamente rilevato che l’annullamento per vizio di motivazione dell’ordinanza di convalida della misura con la quale il Questore aveva prescritto la comparizione periodica alla polizia, ai sensi della L. 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6 e successive modificazioni, non mette in discussione la ritualità della procedura di convalida, nè l’esistenza dei presupposti per l’esame del merito della misura; e che sulla scorta di tali rilievi, la Suprema Corte ha disposto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata, perchè il Tribunale di Roma procedesse a nuovo esame in ordine ai requisiti sostanziali richiesti dalla legge per l’adozione del decreto questorile.

Come si vede, la ritualità della procedura che occupa è stata già positivamente censita dalla Corte regolatrice, con la sentenza del 10.3.2010, di talchè il motivo di ricorso che occupa, con la quale la parte deduce per la prima volta l’inosservanza delle disposizioni che regolano, a pena di nullità, la fase del procedimento che precede l’adozione dell’ordinanza di convalida, risulta certamente inammissibile, pure richiamato il disposto di cui all’art. 627 c.p.p., comma 4. 5. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00, in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00, in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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