Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 15-07-2011) 05-08-2011, n. 31333

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. G.V. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova in data 20.10.2010, con la quale, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Imperia il 4.3.2010, veniva ridotta la pena originariamente inflitta al ricorrente ed ai compiutati in relazione al delitto di furto aggravato per cui si procede.

2. Il ricorrente ha presentato, in data 17.10.2010, dichiarazione di rinunzia al ricorso ed ai termini di legge, contestualmente chiedendo che la sentenza impugnata divenga al più presto esecutiva.

Motivi della decisione

3. Il ricorso è inammissibile.

E’ stata, infatti, acquisita nei termini sopra richiamati, formale rinuncia del ricorrente al gravame di legittimità, di talchè il ricorso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 589 e 591 cod. proc. pen., lett. d) va dichiarato inammissibile.

4. Segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, della somma di Euro 300,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 300,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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