Cass. civ. Sez. I, Sent., 27-12-2011, n. 28851

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Svolgimento del processo

La Corte d’appello di Bari, sulla domanda del sig. Z.D. ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, ha liquidato a titolo di danno non patrimoniale la complessiva somma di Euro 2.333,32, oltre interessi, in relazione a controversia pensionistica iniziata davanti alla Corte dei conti il 26 marzo 2003 e non ancora definita alla data della domanda di equa riparazione (23 maggio 2008).

Il sig. Z. ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, cui non ha resistito l’amministrazione intimata.

In camera di consiglio il Collegio ha deliberato che la motivazione della presente sentenza sia redatta in maniera semplificata, non ponendosi questioni rilevanti sotto il profilo della nomofilachia.

Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile perchè tutti i suoi motivi, rubricati come denuncia di violazione di legge e di vizio di moltivazione, sono privi sia del quesito di diritto ai sensi del primo comma dell’art. 366 bis c.p.c., sia della "chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione", di cui al secondo comma dello stesso articolo.

In mancanza di difese della parte intimata non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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