Cass. civ. Sez. I, Sent., 27-12-2011, n. 28847 Diritti politici e civili

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte d’appello di Napoli, con decreto emesso il 15 marzo 2008, rigettò un ricorso dei sigg.ri M.F. ed Q. I., i quali avevano chiesto fosse loro attribuito un equo indennizzo per l’eccessiva durata di un processo penale cui erano stati sottoposti nel 1994 e che si era concluso con sentenza di non doversi procedere nel gennaio del 2007.

Il rigetto della domanda fu motivato dal rilievo che il proscioglimento degli imputati era dipeso dall’intervenuta prescrizione del reato loro ascritto, alla quale essi non avevano rinunciato.

Per la cassazione di tale decreto i sigg.ri M. e Q. hanno proposto ricorso.

L’amministrazione intimata non ha svolto difese.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

Questa corte ha già affermato che il diritto all’equa riparazione prescinde dall’esito del giudizio irragionevolmente protrattosi nel tempo, e quindi compete anche quando la durata eccessiva abbia determinato l’estinzione del reato per prescrizione, dovendosi escludere che quest’ultima valga di per sè ad elidere gli effetti negativi del protrarsi eccessivo del processo, quasi in via di compensatio lucri cum damno, salvo che l’effetto estintivo del reato derivi dall’utilizzo, da parte dell’imputato sottoposto a procedimento penale, di tecniche dilatorie o di strategie sconfinanti nell’abuso del diritto di difesa, o salvo che, fin dall’inizio, l’imputato abbia la consapevolezza dell’esito positivo del processo per la causa d’estinzione del reato a lui ascritto (cfr. Cass. 18 novembre 2010, n. 23339; e Cass. 8 novembre 2010, n. 22682).

Nella fattispecie ora in esame nessun accertamento e nessuna motivazione in tal senso sono stati sviluppati dalla corte d’appello, che ha fondato la propria decisione unicamente sulla considerazione che la durata del processo, da cui è dipesa l’intervenuta prescrizione del reato, ha corrisposto ad un interesse dei ricorrenti.

Non essendovi ragione per discostarsi dall’orientamento giurisprudenziale sopra richiamato, l’impugnato decreto va dunque cassato, con rinvio della causa alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, cui si demanda di provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia la causa alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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