Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 12-07-2011) 05-08-2011, n. 31364 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

S.V., A.C., T.M., ricorrono, a mezzo dei loro difensori avverso la sentenza 21 ottobre 2010 della Corte di appello di Genova (che, in parziale riforma della sentenza 15 marzo 2010 del G.U.P. del Tribunale di S.Remo, ritenute per lo S. le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla aggravante D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 80 ed esclusa la recidiva per il T., ha per loro ridotto la sanzione, confermando invece la decisione di primo grado per il D.), deducendo vizi e violazioni nella motivazione nella decisione impugnata, nei termini critici che verranno ora riassunti e valutati.

1.) i motivi di impugnazione di S.V. e le ragioni della decisione di questa Corte.

Con un unico motivo di impugnazione viene dedotta inosservanza ed erronea applicazione della legge, sotto il profilo dell’aggravante D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 80, ritenuta in relazione a Kg. 61 di hashish con principio attivo di poco inferiore ai 4 kg. (6,55%), nonchè vizio di motivazione non avendo il giudice argomentato sia "sull’area di mercato destinataria della sostanza" sia sul "tempo utile per esaurire detta sostanza". Il motivo è palesemente infondato.

Questa Corte, in tema di stupefacenti, ed ai fini del riconoscimento della circostanza aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2, ha stabilito che non possono di regola definirsi "ingenti" i quantitativi di droghe "pesanti" (ad es., eroina e cocaina) o "leggere" (ad es., hashish e marijuana) che, sulla base di una percentuale media di principio attivo per il tipo di sostanza, siano rispettivamente al di sotto dei limiti di due chilogrammi e cinquanta chilogrammi (Cass. pen. sez. 6, 42027/2010 Rv. 248740;

20119/2010 Rv. 247374, N. 20120/ 2010 Rv. 247375).

In ogni caso, anche prescindere da tali parametri di oggettivo riferimento, nella specie la quantità di stupefacente rinvenuta risponde a tutti gli ulteriori criteri di apprezzamento della gravità quali imposti dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80 in quanto, essa realizza in modo simultaneo e convergente: a) l’oggetti va eccezionalità del quantitativo sotto il profilo ponderale; b) il grave pericolo per la salute pubblica che la commercializzazione di un tale quantitativo comporta; c) la possibilità di far fronte alle richieste di numerosissimi consumatori per l’elevatissimo numero di dosi ricavabili (cfr. su tale ultimo punto: Cass. pen. sez. 4, 9927/2011 Rv. 249076).

Il motivo va quindi dichiarato inammissibile. 2.) i motivi di impugnazione di D.C. e le ragioni della decisione di questa Corte.

Ai motivi di ricorso si sono aggiunti motivi aggiunti in aderenza e sostanziale sviluppo delle critiche già formulate.

Con un primo motivo di impugnazione viene dedotto vizio di motivazione sotto il profilo che la sentenza della Corte di appello altro non è che la reiterazione della decisione di primo grado senza alcun vaglio critico e senza alcuna considerazione dei motivi di appello.

Il motivo non supera la soglia dell’ammissibilità. Va infatti preliminarmente precisato che nella verifica della consistenza dei rilievi mossi alla sentenza della Corte di secondo grado, tale decisione non può essere valutata isolatamente, ma deve essere esaminata in stretta ed essenziale correlazione con la sentenza di primo grado, dal momento che entrambe risultano sviluppate e condotte secondo linee logiche e giuridiche pienamente concordanti.

In buona sostanza ed in altre parole, nella specie, ci si trova di fronte a due sentenze, di primo e secondo grado, che concordano nell’analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, con una struttura motivazionale della sentenza di appello che si salda perfettamente con quella precedente sì da costituire un unico complessivo corpo argomentativo, privo di lacune, considerato che la sentenza impugnata, ha dato comunque congrua e ragionevole giustificazione del finale giudizio di colpevolezza.

In conclusione l’esito del giudizio di responsabilità non può essere invalidato dalle prospettazioni alternative del ricorrente le quali si risolvono nel delineare una "mirata rilettura" di quegli elementi di fatto che sono stati posti a fondamento della decisione, nonchè nella autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perchè illustrati come maggiormente plausibili, oppure perchè assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa, nel contesto in cui la condotta si è in concreto esplicata.

Con un secondo motivo si lamenta vizio di motivazione e violazione di legge in punto di ritenuta applicazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80 e con l’affermazione della regola che per le droghe leggere è irrilevante il principio attivo.

Il motivo è inammissibile per le ragioni dianzi esposte, per l’analisi della posizione del ricorrente S.V., da richiamarsi integralmente, qui osservandosi che il principio attivo rilevato nella specie rientra nella media qualità commerciabile, avuto riguardo alla tipologia della sostanza in questione.

Con un terzo motivo si prospetta ancora violazione di legge e vizio di motivazione per la scorretta esclusione del giudizio di prevalenza delle riconosciute circostanze attenuanti generiche.

Il motivo è palesemente infondato avuto riguardo alla valutazione effettuata in proposito dai giudici di merito con un giudizio che per la sua linearità logica ed argomentata fondatezza si sottrae a critiche in sede di legittimità ed avuta ben presente la regola di giudizio secondo cui le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in riferimento ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen., sono censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico (Cass. Penale sez. 3^, 26908/2004, Rv. 229298).

3) i motivi di impugnazione di T.M. e le ragioni della decisione di questa Corte.

Con un primo motivo di impugnazione viene dedotto vizio di motivazione sotto il profilo dell’avvenuta irragionevole esclusione delle circostanze attenuanti generiche sulla sola base di precedenti penali non specifici.

Il motivo per come formulato risulta inammissibile.

La valutazione del peso dei precedenti penali, ancorchè non specifici, ed il loro utilizzo "contra reum", all’effetto di escludere il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, integra invero un giudizio di fatto, incensurabile in sede di legittimità, salva l’ipotesi di una palese e verificabile concorrenza di straordinarie connotazioni di attenuazione della gravità della condotta, dedotte dalla parte, o desumibili dalla risultanze processuali: evenienza questa nella specie non realizzata, con conseguente inammissibilità della corrispondente doglianza.

Con un secondo motivo (rubricato come 3) si lamenta l’affermazione della sussistenza dell’aggravante D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 80 ottenuta sulla valutazione del mero dato ponderale e senza soppesare adeguatamente il principio attivo pari a circa 4.000 grammi e la qualità dello stupefacente (hashish).

Il motivo è inammissibile per le ragioni dianzi esposte, per l’analisi della posizione del ricorrente S.V., da richiamarsi integralmente, qui osservandosi, come già detto, che il principio attivo rilevato nella specie rientra nella media qualità commerciabile, avuto riguardo alla tipologia della sostanza in questione.

Per concludere, tutti i ricorsi vanno dichiarati inammissibili ed i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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