Cass. civ. Sez. I, Sent., 27-12-2011, n. 28837

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La banca libica Umma Bank sal, su incarico dell’ente pubblico National Department Store Company (NDST) con sede in (OMISSIS), il 28.9.87 aprì a favore della Cariel s.r.l. un credito documentario irrevocabile per l’importo complessivo di 3.042.000 USD. La banca si impegnò a pagare alla Cariel l’80% dell’ammontare di tale credito alla presentazione della polizza di carico delle merci da questa fornite alla NDTS, mentre subordinò il versamento del residuo 20% – oltre che all’adempimento, entro il termine di validità del credito documentario (15.5.98), degli obblighi della venditrice, di consegna delle forniture all’acquirente e di invio dei documenti di trasporto alla sua corrispondente in Italia, Arab Banking Corporation – all’autorizzazione scritta del principals ad effettuare il pagamento. La spedizione delle merci venne eseguita in tre tranches.

La Cariel, ricevuto l’80% del prezzo delle forniture ed atteso il rifiuto di Umma Bank di corrisponderle il rimanente 20%, propose dinanzi al Tribunale di Milano due successivi giudizi, con i quali domandò, rispettivamente, la condanna della banca al pagamento del saldo delle prime due spedizioni e della terza spedizione. Le domande, accolte in primo grado, sono state respinte dalla Corte d’Appello di Milano, adita dalla soccombente, con sentenze del 19.5.05 – pronunciata in sede di rinvio dalla cassazione – e del 27.4.06. La Corte territoriale, nella prima sentenza, ha rilevato che, poichè l’utilizzo del residuo credito documentario era subordinato, fra l’altro, al rilascio dell’autorizzazione del principats, la questione centrale della causa consisteva nello stabilire se il soggetto legittimato all’atto autorizzativo dovesse essere individuato nei responsabili della banca emittente (secondo quanto sostenuto dalla Cariel ed affermato dal primo giudice) ovvero nei responsabili dell’ente acquirente (come sostenuto dall’appellante); ha quindi osservato che il criterio interpretativo era indicato nella sentenza della S.C. che aveva accolto il ricorso di Umma Bank e disposto il rinvio, ed era, da un lato, correlato alla considerazione del difetto di legittimazione della banca ad opporre eccezioni diverse da quelle relative all’incompletezza ed all’irregolarità dei documenti ed all’apertura di credito (attesa l’autonomia di tale contratto rispetto alla sottostante compravendita), e, dall’altro, all’inquadramento giuridico delle reciproche posizioni dei contraenti, essendo il rapporto di provvista intercorso fra Umma Bank ed NDST riconducibile alla figura del mandato, con conseguente divieto per la prima di contravvenire alle indicazioni dell’ente libico, contenute nel documento e comunicate al venditore prima dell’esecuzione del contratto principale; ha dunque ritenuto che, alla luce dei predetti parametri interpretativi, il termine principals fosse traducibile nel solo modo in cui la volontà delle parti risultava idonea ad esprimere un profilo di coerenza con il sistema negoziale delineato, ovvero riferendolo al soggetto (od ai soggetti) responsabili dell’ente ordinante ed ha concluso che, poichè era pacifico che costoro non avevano mai rilasciato l’autorizzazione, la sentenza di primo grado andava riformata. Ha aggiunto che, riferendo il termine principals ai dirigenti di Umma Bank, la possibilità data a costoro di non autorizzare il pagamento si sarebbe posta in evidente antinomia con l’obbligo irrevocabile di effettuare il pagamento medesimo, assunto dalla banca nel documento di credito; che, al contrario, l’autonomia del contratto di apertura di credito non contrastava con la condizione, ad esso apposta, che subordinava il pieno adempimento di tale obbligo all’autorizzazione dell’acquirente.

Analoga motivazione è contenuta nella sentenza del 27.4.06, nella quale la Corte di merito, tralasciata ogni altra considerazione, ha ritenuto decisivo all’accoglimento del gravame il mancato avveramento della terza condizione richiesta, ovvero del benestare del principals, da identificarsi con la società mandante e non già, come erroneamente ritenuto dal Tribunale, con i dirigenti della stessa banca. Le sentenze sono state impugnate dalla Cariel con separati ricorsi per cassazione, ciascuno dei quali affidato a due motivi e resistito da Umma Bank con controricorsi illustrati da memorie.

All’udienza pubblica del 13.10.2011 i ricorsi sono stati riuniti.

Motivi della decisione

1) Va preliminarmente respinta l’eccezione, avanzata da Umma Bank, di inammissibilità del ricorso proposto da Cariel contro la sentenza 27.4.06, notificato alla banca, a mezzo posta, il 13.11.06, allorchè era già scaduto il termine perentorio per proporre impugnazione, nella specie decorrente dal 26.6.2006 (data di notifica alla ricorrente della sentenza impugnata).

Vige infatti nel nostro ordinamento processuale il principio della scissione dei termini della notificazione per il richiedente e per il destinatario: per il primo, il procedimento notificatorio deve intendersi perfezionato nel momento in cui affida l’atto all’ufficiale giudiziario, posto che, come affermato dalla Corte Costituzionale nelle sentenze n. 69/04 e 477/02, egli deve rispondere del compimento delle sole formalità che non esulano dalla sua sfera di controllo. Nella specie, la Cariel ha provveduto alla consegna del ricorso all’ufficiale giudiziario, per la notifica, sin dal 2.11.06:

l’impugnazione deve pertanto ritenersi tempestiva.

2) Con il primo motivo del ricorso proposto avverso la sentenza del 19.5.06, la Cariel lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 1340, 1362 e 1363 c.c. e art. 384 c.p.c..

2.1) Rileva che questa Corte, nella sentenza rescindente (n. 15705/01), aveva enunciato, quali principi cui avrebbe dovuto conformarsi il giudice del rinvio: a) che la banca, per il ruolo assunto nel contesto negoziale, non era di per sè legittimata a verificare l’adempimento della prestazione cui era tenuta la Cariel, essendo obbligata in proprio, nei confronti del venditore, a pagare il prezzo contro consegna dei documenti, ma non anche ad opporgli eccezioni diverse da quelle relative all’incompletezza dei documenti od allo stesso rapporto di conferma del credito, in virtù dell’autonomia che caratterizza l’apertura di credito documentario rispetto al contratto sottostante tra ordinante e beneficiario; b) che nella stessa ottica doveva essere interpretato il significato del termine principat: tenendo cioè presente che, alla stregua dei princìpi che regolano l’apertura di credito documentario, la fattispecie si configurava come delegazione passiva costituita da tre distinti rapporti giuridici (un rapporto di valuta, intercorrente fra il compratore e il venditore, al cui adempimento l’operazione era preordinata; un rapporto di provvista fra compratore e banca; ed un rapporto di accreditamento tra la banca e il venditore), di cui il secondo avente natura di mandato.

Tanto premesso, sostiene che il giudice d’appello, nell’affermare che il termine principals andava riferito al NDST, anzichè ai responsabili di Umma Bank, e che pertanto il pagamento doveva intendersi subordinato all’autorizzazione dell’acquirente libico, non si è attenuto a tali principi, posto che siffatta interpretazione implicherebbe il venir meno del rapporto di autonomia fra l’apertura di credito e la sottostante compravendita e stravolgerebbe l’intero sistema, privando il primo contratto (che non sarebbe più nè revocabile nè autonomo) della sua stessa ragion d’essere.

2.2) Osserva, inoltre, che nel caso di specie l’ente libico si era garantito un’ulteriore tutela, inserendo fra i documenti che il venditore doveva presentare per essere saldato dalla banca un certificato (rilasciato da altro ente) di conformità della quantità e qualità della merce in procinto di essere spedita a quella ordinata, e che, a fronte di tale clausola, l’interpretazione data al contratto dalla Corte milanese risulta palesemente illogica, in quanto ricostruisce un sistema negoziale nell’ambito del quale l’acquirente, già in posizione di totale sicurezza, si riserverebbe anche il diritto di autorizzare il pagamento dopo essere entrato in possesso della merce.

2.3) Deduce, ulteriormente, che le norme uniformi richiamate dai contraenti non prevedono la possibilità di subordinare l’adempimento della banca mandataria all’autorizzazione del mandante acquirente, ma sono, anzi, espressione del principio di autonomia.

2.4) Assume, infine, ad ulteriore confutazione dell’interpretazione data dalla Corte territoriale al termine principals, che in tali norme il mandante/ordinante viene sempre indicato come applicant.

2.5) II motivo è in parte infondato ed in parte inammissibile.

Va innanzitutto escluso che il giudice del rinvio abbia fatto errata applicazione dei principi enunciati nella sentenza n. 15705/01 di questa Corte. La Cariel sembra dimenticare che detta sentenza, accogliendo il ricorso di Umma Bank, ha cassato la precedente decisione della Corte milanese, che aveva ritenuto che il termine principals indicasse i responsabili della banca, nel senso che il pagamento del residuo 20% del prezzo delle forniture fosse condizionato alla ricezione (da parte della avvisante Arab Bank Corporation), della loro autorizzazione scritta, dopo la verifica che tutta la merce era stata fornita, con l’adempimento di tutte le formalità prescritte dal contratto, affermandoli) che tale iter argomentativo non era condivisibile in quanto, proprio in virtù dell’autonomia che caratterizza l’apertura di credito documentario rispetto al contratto sottostante, la (allora) ricorrente non poteva opporre alla venditrice eccezioni diverse da quelle relative all’incompletezza ed all’irregolarità dei documenti o allo stesso rapporto di conferma del credito; 2) che il significato assunto dal termine principals andava interpretato tenendo presente che, alla stregua dei principi che regolano le operazioni di apertura di credito documentario, la fattispecie si configurava quale delegazione passiva … in cui il rapporto di provvista fra ordinante e banca aveva natura di mandato. Spettava, pertanto, al giudice del rinvio di interpretare la clausola controversa attribuendo al termine principals un significato che non si ponesse in contraddizione con la natura autonoma del contratto di garanzia e con la qualità di mandataria della garante: e tanto il giudice ha fatto, correttamente rilevando che, in tale ottica, non spettando ad Umma Bank nè di verificare la corretta esecuzione del contratto sottostante nè di decidere da sè medesima la sorte dell’obbligazione assunta verso la Cariel, l’autorizzazione cui era subordinato il pagamento (la cui mancanza la banca poteva opporre alla venditrice in virtù di un’espressa previsione contrattuale, e dunque – secondo quanto affermato nella sentenza rescindente – non violando il principio di autonomia dell’apertura di credito documentario) non potesse che provenire dal mandante.

Tanto chiarito (e rilevato che non risulta essere stata mai dibattuta in causa la questione della eventuale nullità della clausola che subordinava il pagamento al benestare dell’acquirente, per la sua incompatibilità con lo schema, usualmente tipizzato, della lettera di credito documentario), pare evidente come le ufteriori censure svolte dalla ricorrente, lungi dall’indicare le violazioni dei canoni ermeneutici di cui agli artt. 1340 e 1362 e sgg. c.c. in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale, si concretizzino nella deduzione di vizi di motivazione e difettino, sotto tale profilo, dei requisiti della specificità e dell’autosufficienza (non è riportato l’esatto contenuto della clausola che garantiva il cliente libico della conformità, per qualità e quantità, della merce in procinto di essere spedita a quella ordinata, non è illustrata la decisività, al fine di giungere ad una diversa soluzione della controversia, di questa e delle altre circostanze di fatto asseritamente trascurate dal giudice d’appello), sostanzialmente risolvendosi nella richiesta della Cariel, inammissibile nella presente sede di legittimità, di sostituire all’interpretazione della clausola data dalla Corte di merito la propria personale interpretazione.

3) Con il primo motivo del ricorso proposto avverso la sentenza del 27.4.06, la Cariel, denunciando violazione degli artt. 1340, 1362 e 1363 c.c., critica la decisione sotto profili pressochè identici a quelli appena esaminati e formula quesito di diritto con il quale chiede a questa Corte di chiarire "se la lettera di credito per cui è causa, anche in virtù dell’esplicito rinvio alle richiamate norme uniformi, debba essere interpretata alla luce dei principi di autonomia ed astrattezza (rispetto al sottostante contratto di compravendita) e se alla luce degli stessi principi debba essere interpretato il termine principal contenuto nella lettera di credito e se, conseguentemente, tale termine si possa o meno interpretare con riferimento all’acquirente del sottostante contratto di compravendita od ai dirigenti della banca mandataria".

Il motivo va dichiarato inammissibile, prima ancora che per le ragioni già illustrate sub. 2.5), per la palese inidoneità del quesito, che nella sua prima parte contiene puramente e semplicemente la richiesta di affermazione di un principio, senza che sia chiarito in qual modo la sentenza impugnata lo avrebbe violato, e nella sua seconda parte demanda a questa Corte la soluzione di una questione interpretativa tipicamente riservata al giudice del merito.

4) Parimenti inammissibili sono gli (identici) motivi di censura con i quali la Cariel, in entrambi i ricorsi, lamenta vizi di motivazione delle sentenze impugnate, per aver i giudici del merito omesso di accertare se si fossero o meno verificate le ulteriori condizioni cui era subordinato il pagamento.

La ricorrente, infatti, è priva di interesse a dolersi del mancato esame di questioni che, una volta affermata dai giudici del merito la riferibilità del termine principals all’ente libico, risultavano totalmente assorbite dal rilievo dell’assenza dei benestare di detto ente al pagamento, di per sè sufficiente al rigetto delle domande da essa proposte nei confronti di Umma Bank.

Le spese dei giudizi riuniti seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta i ricorsi e condanna la Cariel s.r.l. al pagamento delle spese processuali, che liquida in favore di Umma Bank SAL in Euro 5000 per onorari Euro 200 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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